CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, connessi e congiuntamente valutabili, sono manifestamente infondati; che, infatti, l'art. 73, secondo comma, cocil. pen. è norma che istituisce un meccanismo legale di pre-quantificazione della pena, determinando esso l'applicazione dell'ergastolo (in cognizione o, ai sensi dell'art. 80 cod. pen., in sede esecutiva), allorché concorrano più delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere, o sia stata inflitta, la pena della reclusione non inferiore, per ciascuno di essi, a ventiquattro anni, e ciò in via obbligatoria, e non discrezionale, e con logica precedenza su ogni altra operazione in tema di computo del presofferto e di incidenza di liberazione anticipata o di altri istituti estintivi previsti dal codice penale o dall'ordinamento penitenziario (Sez. n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Ficara, Rv. 266036-01, in motivazione, e qui anche per la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale della relativa disciplina, rispetto ai principi di legalità della pena e di suo finalismo rieducativo); che, d'altra parte, il limite massimo di trent:a anni di reclusione, previsto per il caso di concorso di reati che importino pene detentive temporanee, non si applica nell'ipotesi in cui concorrano più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi, o sia stata inflitta, la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, essendo l'art. 73 cod. pen. norma speciale e derogatoria rispetto alle previsioni di cui all'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 6560 del 18/01/2011, Cono, Rv. 249801-01); che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, inerente l'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 d& 1991, nella parte in cui tale disposizione, rispetto ai delitti astrattamente puniti con la pena dell'ergastolo, sarebbe suscettibile di indebita applicazione retroattiva, è irrilevante in questa sede, giacché il trattamento sanzionatorio è quello risultante dalle sentenze pronunciate all'esito dei giudizi di cognizione, nei quali semmai la questione andava sollevata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend