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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 13437/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16991 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilioeletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla viaPremuda n. 1/A (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Campanian. 6038 / 08 / 20 depositata i n data 1 4 / 12 / 20 20 non notificata; Oggetto: accertamento -presunzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole con il quale erano rideterminati i tributi dovuti ai fini dell’imposizione del reddito e IRAP per l’anno 2013, avendo l’Ufficiorilevato ricavi non dichiarati sulla base delle informazioni trasmesse dai concessionari delle operazioni di gioco poste in esseredalla [OSCURATO:SOCIETA].; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava la sentenza di prime cure; la società proponeva appelloincidentale; - la CTR con la sentenza qui gravata ha accolto l’impugnazione principale dell’[OSCURATO:PERSONA] e rigettato l’appello incidentaledella contribuente; - ricorre Se i dimano s.r.l. a questa Corte con tre motivi di doglianza illustrati da memoria; l’A mministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell’art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR – in concreto – erroneamente mancato di dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio, stante la mancanza e/o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione; - il motivo è infondato; - questo Giudice di legittimità ha già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che - a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 28057/08 - nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle “ stesse argomentazioni poste a sostegnodella domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 impugnazioneimposto dall'art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza ” , atteso altresì “ il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito ” (cfr. Cass. Sez.

VI - 5, ord. n. 14908/14).

Di conseguenza, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte volitiva dell'attosi accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto delle censure, in riferimentoalle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamenteall'onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d'appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice(Cass. sez.

V, nn. 4784/11, 3064/12, 1953/15, 8375/15)”, Cass.sez.

V, 9.8.2016, n. 16682; - ebbene, dall’esame sia dell’atto di appello dell’Ufficio, sia della sentenza impugnata che le ha esaminate analiticamente, dimostrando quindi di averle percepite prima e comprese poi, si evincecome le doglianze fossero effettivamente specifiche, quindi ammissibili; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 39 del d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt . 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente ritenuto munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza leindicazioni di prova presuntiva poste a base dell’accertamento, senzaconsiderare nella sua interezza quanto dedotto dalla società contribuente sia in ordine alla contraddittorietà di tali elementi presuntivi,sia in ordine alla prova contraria; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - esso in concreto non si appunta sull’erronea valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, quanto piuttosto intende porre in discussione, nuovamente, la complessiva valutazione operata dalla CTR del materiale probatorio; - come è noto, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazioneche ne ha fatto il giudice di merito .

Solo a detto giudice resta riservato il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass.,26 ottobre 2021, n. 30042; Cass.,7 marzo 2018, n. 5355); - la CTR, sul punto, ha ritenuto che “il dato effettivo della percentualedi riparto dei criteri di applicazione dello stesso non era noto ai concessionari, ne altrimenti desumibile, se non verificando gli accordi contrattuali intercorsi tra gestore singoli esercenti; era onere della contribuente, che ne ha dedotto l'anonimo infermità e discordanza rispetto a quanto applicato in sede di accertamento, e non dell'agenzia, provare l'esistenza di unadiversa modalità, anche in considerazione della natura privata edindividuali dei contratti. la società avrebbe potuto agevolmente provare la percentuale di riparto effettivamente applicata esibendoi singoli contratti ed un elenco completo degli esercenti e dei loro ricavi con le relative fatture; al contrario ha preferito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 depositaresolo dichiarazioni sostitutive generiche, per un numero limitato di soggetti e di importi parziali, insufficienti o inficiare la coerenzadell'accertamento”; - e parte ricorrente, invero, anche in questa sede di Legittimità non fariferimento al contenuto delle pattuizioni contrattuali intercorse con i gestori - richiamando sempre altra documentazione, elencata alle pag. 29 e 30 del ricorso, del tutto differente dai contratti,che restano ignoti nelle loro previsioni vincolanti per le partiex art. 1372 c.c. – che costituiscono elemento essenziale per scrutinare il thema decidendum e il thema probandun (in argomentoCass.

Ord. Sez. 5 n um. 19881 a nno 2023 , punto n. 8); - il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art.109 c. 5 TUIR, dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto i costi oggetto dellaripresa sul punto non deducibili, perché non giustificati e non adeguati all’attività della contribuente (si tratta dei costi relativi alle operazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] ) , attribuendo rilievo preponderante alla antieconomicità de gli stessi , che invece andavanoritenuti inerent i ; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, la ricostruzione operata dal motivo e posta alla basedella sua formulazione risulta ictu oculi contraddittoria; - invero, parte ricorrente da un lato sostiene che il contratto (stipulato per iscritto nel novembre 2013) era in realtà stato conclusoper facta concludentia il 2 luglio 2013, all’atto del rilascio delle cambiali in pagamento del dovuto a [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro sottolinea come la prima fattura emessa – datata 29 novembre 2012– era in realtà relativa al primo semestre 2013 (pag. 33 del ricorsoper cassazione); - comunque, la censura risulta nel concreto priva di collegamento conla ratio decidendi della sentenza impugnata; - la CTR ha infatti escluso la deducibilità del costo in quanto ne ha rilevato il difetto di prova in ordine sia all’inerenza, sia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 all’effettività mentre il motivo si incentra sulla effettiva rispondenzadel costo a ragioni di impresa, denunciando l’erronea valutazionedella CTR in ordine alla sua antieconomicità ; - ebbene, detta valutazione non risulta operata dal giudice dell’appello,il quale ha invece escluso da un lato il collegamento con l’attività d ’ impresa dell’attività di cui alle fatture contestate , non avendo [OSCURATO:PERSONA] procacciato alcunch é alla contribuente ; dall’altro ha ritenuto difettosa l’effettività di tali costi , risultando deltutto fumose le modalità di acquisto e di pagamento dei servizi inargomento; - conclusivamente, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16991 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilioeletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla viaPremuda n. 1/A (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Campanian. 6038 / 08 / 20 depositata i n data 1 4 / 12 / 20 20 non notificata; Oggetto: accertamento -presunzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole con il quale erano rideterminati i tributi dovuti ai fini dell’imposizione del reddito e IRAP per l’anno 2013, avendo l’Ufficiorilevato ricavi non dichiarati sulla base delle informazioni trasmesse dai concessionari delle operazioni di gioco poste in esseredalla [OSCURATO:SOCIETA].; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava la sentenza di prime cure; la società proponeva appelloincidentale; - la CTR con la sentenza qui gravata ha accolto l’impugnazione principale dell’[OSCURATO:PERSONA] e rigettato l’appello incidentaledella contribuente; - ricorre Se i dimano s.r.l. a questa Corte con tre motivi di doglianza illustrati da memoria; l’A mministrazione Finanziaria resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione dell’art. 53 del d. Lgs. n. 546 del1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR – in concreto – erroneamente mancato di dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio, stante la mancanza e/o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione; - il motivo è infondato; - questo Giudice di legittimità ha già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che - a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 28057/08 - nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle “ stesse argomentazioni poste a sostegnodella domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 impugnazioneimposto dall'art. 53 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza ” , atteso altresì “ il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito ” (cfr. Cass. Sez. VI - 5, ord. n. 14908/14). Di conseguenza, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte volitiva dell'attosi accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto delle censure, in riferimentoalle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamenteall'onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d'appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice(Cass. sez. V, nn. 4784/11, 3064/12, 1953/15, 8375/15)”, Cass.sez. V, 9.8.2016, n. 16682; - ebbene, dall’esame sia dell’atto di appello dell’Ufficio, sia della sentenza impugnata che le ha esaminate analiticamente, dimostrando quindi di averle percepite prima e comprese poi, si evincecome le doglianze fossero effettivamente specifiche, quindi ammissibili; - il secondo motivo si incentra sulla violazione dell’art. 39 del d.P.R. n.600 del 1973 e degli artt . 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente ritenuto munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza leindicazioni di prova presuntiva poste a base dell’accertamento, senzaconsiderare nella sua interezza quanto dedotto dalla società contribuente sia in ordine alla contraddittorietà di tali elementi presuntivi,sia in ordine alla prova contraria; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - esso in concreto non si appunta sull’erronea valutazione della sussistenza o meno dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio, quanto piuttosto intende porre in discussione, nuovamente, la complessiva valutazione operata dalla CTR del materiale probatorio; - come è noto, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazioneche ne ha fatto il giudice di merito . Solo a detto giudice resta riservato il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass.,26 ottobre 2021, n. 30042; Cass.,7 marzo 2018, n. 5355); - la CTR, sul punto, ha ritenuto che “il dato effettivo della percentualedi riparto dei criteri di applicazione dello stesso non era noto ai concessionari, ne altrimenti desumibile, se non verificando gli accordi contrattuali intercorsi tra gestore singoli esercenti; era onere della contribuente, che ne ha dedotto l'anonimo infermità e discordanza rispetto a quanto applicato in sede di accertamento, e non dell'agenzia, provare l'esistenza di unadiversa modalità, anche in considerazione della natura privata edindividuali dei contratti. la società avrebbe potuto agevolmente provare la percentuale di riparto effettivamente applicata esibendoi singoli contratti ed un elenco completo degli esercenti e dei loro ricavi con le relative fatture; al contrario ha preferito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 depositaresolo dichiarazioni sostitutive generiche, per un numero limitato di soggetti e di importi parziali, insufficienti o inficiare la coerenzadell'accertamento”; - e parte ricorrente, invero, anche in questa sede di Legittimità non fariferimento al contenuto delle pattuizioni contrattuali intercorse con i gestori - richiamando sempre altra documentazione, elencata alle pag. 29 e 30 del ricorso, del tutto differente dai contratti,che restano ignoti nelle loro previsioni vincolanti per le partiex art. 1372 c.c. – che costituiscono elemento essenziale per scrutinare il thema decidendum e il thema probandun (in argomentoCass. Ord. Sez. 5 n um. 19881 a nno 2023 , punto n. 8); - il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art.109 c. 5 TUIR, dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto i costi oggetto dellaripresa sul punto non deducibili, perché non giustificati e non adeguati all’attività della contribuente (si tratta dei costi relativi alle operazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] ) , attribuendo rilievo preponderante alla antieconomicità de gli stessi , che invece andavanoritenuti inerent i ; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, la ricostruzione operata dal motivo e posta alla basedella sua formulazione risulta ictu oculi contraddittoria; - invero, parte ricorrente da un lato sostiene che il contratto (stipulato per iscritto nel novembre 2013) era in realtà stato conclusoper facta concludentia il 2 luglio 2013, all’atto del rilascio delle cambiali in pagamento del dovuto a [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro sottolinea come la prima fattura emessa – datata 29 novembre 2012– era in realtà relativa al primo semestre 2013 (pag. 33 del ricorsoper cassazione); - comunque, la censura risulta nel concreto priva di collegamento conla ratio decidendi della sentenza impugnata; - la CTR ha infatti escluso la deducibilità del costo in quanto ne ha rilevato il difetto di prova in ordine sia all’inerenza, sia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 all’effettività mentre il motivo si incentra sulla effettiva rispondenzadel costo a ragioni di impresa, denunciando l’erronea valutazionedella CTR in ordine alla sua antieconomicità ; - ebbene, detta valutazione non risulta operata dal giudice dell’appello,il quale ha invece escluso da un lato il collegamento con l’attività d ’ impresa dell’attività di cui alle fatture contestate , non avendo [OSCURATO:PERSONA] procacciato alcunch é alla contribuente ; dall’altro ha ritenuto difettosa l’effettività di tali costi , risultando deltutto fumose le modalità di acquisto e di pagamento dei servizi inargomento; - conclusivamente, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodal
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