CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 29424/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di [OSCURATO:PERSONA] l'intervento del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr.[OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Salerno, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 27 febbraio 2025 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 4918/2023 em e ssa in data 24 ottobre 223 dal Tribunale di Salerno, avendone il condannato già beneficiato altre due volte in precedenza. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannatotramite il difensore di fiducia lamentando violazione degli artt. 164 comma 4 e 168 cod. pen. Secondo il ricorrente la duplice concessione del beneficio era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio poi revocato e ciò impedirebbe al giudice dell’esecuzione di revocare detto beneficio concesso, causa ostativa cognita, dal giudice della cognizione. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il principio fondamentale che regola la ripartizione di potestà decisoria fra giudice dell’esecuzione e giudice della cognizione è espresso da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01 che in motivazione ha affermato che « quel che sbarra la strada ad un intervento del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui la legge gli conferisca una potestà decisoria, è l'esistenza di una pregressa valutazione e dunque di una statuizione del giudice della cognizione che ne dia in qualche modo contezza, come si desume dalla regola che è dettata in materia di riconoscimento del concorso formale di reato o della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), ma che ha una valenza generale, per tutti i casi di sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione». Operazione preliminare al fine di verificare l’estensione della potestà del giudice dell’esecuzione è l’acquisizione da parte di quest’ultimo del fascicolo del giudizio, secondo il principioespresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 – 01 che afferma che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. In assenza di tale doverosa operazione e nel silenzio assoluto sul punto da parte del giudice dell’esecuzione che ha omesso ogni motivazione, il ricorso si appalesa sufficientemente specifico, richiamando, appunto, il principio espresso dalla Sez. U. Longo e superando, così, l’obiezione di aspecificità contenuta nelle conclusioni del procuratore generale. 2. Per le ragioni sopra esposte l’impugnataordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] che, previa acquisizione del fascicolo del giudizio, dovrà accertare se vi sia stata una pregressa valutazione da parte del giudice dell a cognizione sul punto. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuov