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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2020

Cassazione n. 10952/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32181-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del Consorzio denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Qualità”, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicatail 3/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -2-

1. Con verbale n. 09/489 notificato il 16.06.2009 al [OSCURATO:PERSONA] di Qualità (costituito in data 12.06.2002) e al [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del suddetto Consorzio, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo dei [OSCURATO:PERSONA] contestava ai destinatari la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ( recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari), per aver usato nella propria ragione e denominazione sociale la denominazione protetta «Bruzio».

In data 13.01.2005, infatti, era intervenuto il riconoscimento della D.O.P.

Bruzio per un altro c onsorzio , il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P.

Bruzio, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] il 22.01.2005, quale consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 cod. civ. per assolvere alle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore previste dall’art. 53 legge 24 aprile 1998, n. 128 (successivamente sostituito dall’art. 14 legge 21 dicembre 1999, n. 526).

Il 15.07.2009 veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità.

2. Con ordinanza n. 786 del 5.06.2013, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e, in solido, a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 26.000,00 , con riferimento alla contesta ta violazione di cui al su richiamato verbale di accertamento.

3. Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale – con Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -3- sentenza del 18.08.2014, n. 1976 – la rigettava , conferma ndo il provvedimento sanzionatorio amministrativo.

4. Contro la citata sentenza di primo grado formulavano appello il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, deducendo – per quanto qui rileva – l’ insussisten za de gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell’illecito amministrativo contestato.

5. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 324/2020, rigettava il gravame, siccomeinfondato.

A sostegno della sua decisione la Corte osservavache: -la mancata soppressione da parte degli appellanti, entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 5 del d.lgs. n. 297/2004, della menzione relativa alla DOP [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già inserita nella propria denominazione consortile, era stata correttamente considerata dal giudice di prime cure di per sé sola, indipendentemente dal concreto svolgimento o meno dell’attività inerente all’oggetto sociale (peraltro coincidente con quella del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P.

Bruzio, riconosciuto con apposito decreto ministeriale), come integrante la violazione amministrativa contemplata dal citato art. 5, comma 1,d.lgs. n. 297/2004; -a tal fine, rileva va, innanzitutto , la formulazione letterale della norma in esame , in virtù della quale può considerarsi integrata la fattispecie sanzionatoria già solo per effetto della condotta, consistente nell’inserimento della menzione della denominazione di origine protetta nella denominazione sociale – non soppressa entro il termine prescritto - di una struttura diversa dal consorzio riconosciuto, sotto il profilo del pericolo di potenziale compromissione dell’efficace esercizio delle funzioni Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -4- di garanzia e tutela da parte del consorzio riconosciuto , a prescindere dall’effettiva operatività di detta diversa organizzazione; - era , inoltre, rilevant e la ratio sottesa alla previsione dell’illecito amministrativo, ricollegabile a funzioni di salvaguardia e di valorizzazione delle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette attribuite ad uno specifico consorzio di tutela all’uopo costituito, avente i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento del Ministero competente.

Il riferimento alla D.O.P. inserita nella denominazione di qualsiasi altra struttura doveva considerarsi idonea ad ingenerare confusione nei soggetti del settore interessati, ossia produttori, trasformatori, distributori e, non ultimi, consumatori finali; -nel caso di specie, inoltre, essendo gli scopi sociali indicati nel relativo statuto del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità coincidenti con quelli del C on sorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P.

Bruzio, successivamente riconosciuto – come già rimarcato - con apposito decreto ministeriale, la mancata eliminazione da parte del primo della denominazione entro il termine prescritto integrava, di per sé, un pericolo sotto il profilo dell’efficace esercizio delle funzioni di garanzia e tutela del c onsorzio riconosciuto; -quanto al profilo della pretesa condizione di buona fede in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità sosteneva di aver agito, andava evidenziato che la pubblicazione nella G.U. d el 22.01.2005 del D.M. di riconoscimento del c onsorzio di tutela valeva, da detta data, a rendere pienamente conoscibile tale evenienza e, quindi , inescusabile l’ignoranza di essa da parte degli appellanti.

Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -5-

6. Impugnavano la suddetta sentenza della Corte d’Appello per la cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi.

Resisteva con controricorso il Ministero delle politiche Agricole e Forestali. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., sostenendosi l a mancanza degli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi dall’illecito amministrativo contestato , nonché l’applicazione dell’art. 14, comma 2, del Regolamento CE n. 510 del 2006.

In particolare, iricorrenti lamentano che la conclusione c ui è giunt o il giudice di seconde cure si fonda sull’erroneo presupposto di un divieto di indicare la denominazione di origine protetta nella ragione sociale di altra organizzazione, diversa da quella formalmente riconosciuta; ciò al fine di scongiurare il pericolo di indurre in errore il consumatore mediante diciture evocative, utilizzate da un’organizzazione avente i medesimi scopi sociali.

Secondo gli stessi ricorrenti, tale ricostruzione sarebbe priva di pregio logico-giuridico, anche alla luce della normativa europea in materia e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Al caso di specie, infatti, troverebbe applicazione l’art. 14, comma 2, Reg. 510/2006/CE, in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disposizione riferita ai rapporti tra marchi acquisiti anteriormente alla data di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti e queste ultime.

Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -6- Ad avviso dei medesimi ricorrenti, detta disposizione consente il proseguimento dell’uso di tali marchi, acquisit o in buona fede, sul territorio comunitario (purché non ricorrano le condizioni di nullità o decadenza previste dalla normativa comunitaria): essa avrebbe potuto trovare applicazione analogica all’indicazione geografica Bruzio di cui è causa, inserita nella ragione sociale del Consorzio odierno ricorrente (si cita Cass. n. 27194/2019).

Da questa ricostruzione deriverebbe un’interpretazione restrittiva dell’art. 5 d.lgs. n. 297/2004, in virtù della quale l’inserimento dell’indicazione geografica nella ragione sociale di un Consorzio, in assenza di qualsivoglia attività commerciale, non sarebbe in grado di integrare la condotta illecita oggetto di divieto, stante la sua inidoneità offensiva.

1.1. Rileva il collegio che il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Si osserva che l’art. 5, comma 1, l. n. 297 del 2004 di cui si discute, rubricato «Tutela dei Consorzi incaricati», così recita: «L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgerele funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -7- denominazione sociale».

La norma riportata rappresenta la disposizione sanzionatoria adottata in applicazion e del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, successivamente abrogato dal Reg. (CE) n. 510/2006(oggi anch’esso abrogato dal Reg. (UE) n. 1151/2012,tuttavia non applicabile ratione temporis al caso che ci occupa), che ha sostituito gli artt. 13 e 14, comma 2, sostanzialmente confermandone i contenuti e gli obiettivi.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] .

CE n. 510/2006 è ispirato dalla volontà del legislatore europeo di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica (già definiti da taluni Stati membri «denominazione d'origine controllata»): tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sulla loro origine.

Pertanto, «Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori» ( cfr . considerando 6) . [OSCURATO:PERSONA], europeo, dunque, disciplina il beneficio di un D.O.P. o di un I.G.P.; prevede la conformità a disciplinari (art. 4); norma le modalità di registrazione del D.O.P. e I.G.P. (art. 5) , demandando il controllo, oltre ch e alla Commissione Europea, agli Stati membri, i quali, a loro volta, designano l’autorità competente incaricata dei controlli(art. 10).

Ric. 2020 n. 32181 sez.

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1.3. In tale contesto europeo, l’art. 53, comma 1, l. n. 128 del 1998( e s ucc . modif. ) attribuisce al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali la funzione di autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo, responsabile della vigilanza sullo stesso.

Lo stesso art. 53, al comma 15, assegna ai consorzi di tutela delle D.O.P. (soggetti di diritto privato ex art. 2602 c od. civ.) funzion i «di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni».

La disposizione citata conferisce anche funzioni di controllo, nel senso di predisporre «programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato» (art. 53, comma 15, lett. b);nonché la funzione di «collaborare secondo le direttive impartite dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia delle D.O.P. della I.G.P. o dell’attestazione di specificità di abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio» (art. 53, comma 15, lett. d).

I consorzi di tutela rivestono, quindi, la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni; pertanto, le attività di controllo del rispetto del disciplinare delle D.O.P. attribuite ai consorzi di tutela sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell’interesse del consumatore: si tratta di una funzione di interesse generale che rientra nei co mpiti Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -9- essenziali dello Stato in materia di tutela dell’alimentazione (Cass. Sez. 1, n. 355 del 10.01.2008).

1.4. Al di fuori di questa funzione si colloca , invece, la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P., di cui all’art. 14, comma 2, Reg. (CE) n. 510/2006: la norma riguarda un’ipotesi di conflitto tra una D.O.P. o un’I .

G .

P . registrata e un marchio preesistente, quando l’uso di quest’ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, ed il marchio sia stato registrato, ovvero acquisito con l’uso in buona fede, prima della data di deposit o della domanda di registrazione della D.O.P. o dell’I .

G .

P. L’effetto previsto in quest’ipotesi è di consentire la prosecuzione dell’uso, nonostante la registrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenzapreviste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104 (Corte di Giustizia UE, C-343/97 del 02.07.2009, Bavaria, n. 119; Cass. Sez. 1, n. 27194 del 23.10.2019, 3.5.2.).

Si tratta, dunque, di una disciplina specifica, tesa a regolare rapporti e interessi prevalentemente di natura privatistica, riassumibili nel vantaggio competitivo che l’indicazione dell’origine è in grado di garantire al prodotto, a valle di distinti procedimenti di registrazione.

Per tale ragion e deve, dunque, escludersi la trasposizione al caso di specie della norma segnalata dalle parti ricorrenti (art. 14, comma 2, Reg. (CE) n. 51 0 /2006) , posto che qui si discute della diversa situazione che vede la coesistenza sul mercato, per ben quattro anni , di due diversi consorzi di tutela , aventi scopo sociale assimilabile (v. p. 6 della sentenza impugnata, righi 5 – 15) , uno solo dei quali – il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P.

Bruzio - a veva ottenuto il riconoscimento del Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -10- Mi.P.A.F. per le finalità di pubblico interesse come sopra evidenziate, a valle della verifica del possesso dei necessari requisiti di equilibrata rappresentanza negli organi sociali delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P. e I.G.P.; laddove l’altro, il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità, odierno ricorrente, pur avendo inoltrato richiesta al Ministero in data 18.10.2004 (cfr. pp. 3, 11 del ricorso) , non aveva ottenuto il Decreto Ministeriale di riconoscimento.

Tanto basta, altresì, ad escludere la rilevanza – più volte ribadita dai ricorrent i - del mancato utilizzo della dicitura D.O.P. nei rapporti commerciali, ai fini dell’esclusione della concreta offensività della condotta, posto che – come sopra argomentato –le finalità pubblic he affidate al consorzio privato (confermate da espresse disposizioni statutarie: cfr. p. 3 del ricorso) eranoquelle di tutelare la salute alimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti di qualità controllati nella loro origine.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.,nonché l’omesso esame di fatti decisivi.

I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto – in violazione del citato art. 3, legge n. 689/1981 - della buona fede dell’autore della condotta che, nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, si atteggia acausa di esclusione della responsabilità.

La buona fede – ad avviso dei ricorrenti – sarebbe dimostrata dal non utilizzo dell’acronimo D.O.P. nell’indicazione geografica, nonché dall’immediata cessazione e cancellazione del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità dopo aver appreso del riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente, tale da Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -11- superare la presunzione semplice di sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa carico del destinatario della sanzione, ex art.3 l. n. 689/1981.

2.1. Anche questo m otivo è privo di fondamento per le ragioni di seguito specificate.

Va rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa nell’ipotesi di violazione commessa per errore sul fatto, è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore della condottavietat a , riserva ndo a questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007).

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito, non è suffic iente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo obbligo (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, o sia convinto della liceità della stessa ; occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997; Cass. n. 5047 del 2001).

Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -12- lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008).

Peraltro, è stato ulteriormente precisato da questa Corte (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 18469 del 4.09.2020; Cass. Sez. 2, n. 20219 del 31.07.2018; Cass, Sez. 2, n. 33441 del 17.12.2019) che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della viol azione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Rapportando tali principi al caso di speci e , il c olle gio condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, secondo cuil’aver costituito il c onsorzio in data antecedente al riconoscimento ministeriale in capo all’altro consorzio, nonché l’immediata cessazione e cancellazione del consorzio solo dopo (il 15.07.2009) aver appreso il riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente a séguito della notificazione, avvenuta il 16.06.2009, del verbale n. 09/489, non possono rappresentare né elementi positivi idonei a sostenere la convinzione di liceità della condotta, né costituiscono atti idonei a conformarsi al precetto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità era un soggetto operante nel settore, dunque interessato ad evenienze di questa natura (riconoscimenti ministeriali attribuiti ad altri e nti) e, pertanto, istituzionalmente tenuto ad informarsi adeguatamente, in modo da poter agire nei tempi di legge per conformarsi al precetto.

Ric. 2020 n. 32181 sez.

S2 -ud. 09-11-2022 -13-

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.

Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , in solido fra loro,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio , liquida ti in € 2.000,00,oltre eventuali spese prenotate a debito.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32181-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del Consorzio denominato “[OSCURATO:PERSONA] di Qualità”, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 324/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicatail 3/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -2- 1. Con verbale n. 09/489 notificato il 16.06.2009 al [OSCURATO:PERSONA] di Qualità (costituito in data 12.06.2002) e al [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore del suddetto Consorzio, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo dei [OSCURATO:PERSONA] contestava ai destinatari la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 ( recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari), per aver usato nella propria ragione e denominazione sociale la denominazione protetta «Bruzio». In data 13.01.2005, infatti, era intervenuto il riconoscimento della D.O.P. Bruzio per un altro c onsorzio , il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P. Bruzio, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] il 22.01.2005, quale consorzio costituito ai sensi dell’art. 2602 cod. civ. per assolvere alle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore previste dall’art. 53 legge 24 aprile 1998, n. 128 (successivamente sostituito dall’art. 14 legge 21 dicembre 1999, n. 526). Il 15.07.2009 veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità. 2. Con ordinanza n. 786 del 5.06.2013, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e, in solido, a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 26.000,00 , con riferimento alla contesta ta violazione di cui al su richiamato verbale di accertamento. 3. Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Catanzaro, il quale – con Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -3- sentenza del 18.08.2014, n. 1976 – la rigettava , conferma ndo il provvedimento sanzionatorio amministrativo. 4. Contro la citata sentenza di primo grado formulavano appello il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, deducendo – per quanto qui rileva – l’ insussisten za de gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell’illecito amministrativo contestato. 5. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 324/2020, rigettava il gravame, siccomeinfondato. A sostegno della sua decisione la Corte osservavache: -la mancata soppressione da parte degli appellanti, entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 5 del d.lgs. n. 297/2004, della menzione relativa alla DOP [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già inserita nella propria denominazione consortile, era stata correttamente considerata dal giudice di prime cure di per sé sola, indipendentemente dal concreto svolgimento o meno dell’attività inerente all’oggetto sociale (peraltro coincidente con quella del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P. Bruzio, riconosciuto con apposito decreto ministeriale), come integrante la violazione amministrativa contemplata dal citato art. 5, comma 1,d.lgs. n. 297/2004; -a tal fine, rileva va, innanzitutto , la formulazione letterale della norma in esame , in virtù della quale può considerarsi integrata la fattispecie sanzionatoria già solo per effetto della condotta, consistente nell’inserimento della menzione della denominazione di origine protetta nella denominazione sociale – non soppressa entro il termine prescritto - di una struttura diversa dal consorzio riconosciuto, sotto il profilo del pericolo di potenziale compromissione dell’efficace esercizio delle funzioni Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -4- di garanzia e tutela da parte del consorzio riconosciuto , a prescindere dall’effettiva operatività di detta diversa organizzazione; - era , inoltre, rilevant e la ratio sottesa alla previsione dell’illecito amministrativo, ricollegabile a funzioni di salvaguardia e di valorizzazione delle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette attribuite ad uno specifico consorzio di tutela all’uopo costituito, avente i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento del Ministero competente. Il riferimento alla D.O.P. inserita nella denominazione di qualsiasi altra struttura doveva considerarsi idonea ad ingenerare confusione nei soggetti del settore interessati, ossia produttori, trasformatori, distributori e, non ultimi, consumatori finali; -nel caso di specie, inoltre, essendo gli scopi sociali indicati nel relativo statuto del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità coincidenti con quelli del C on sorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P. Bruzio, successivamente riconosciuto – come già rimarcato - con apposito decreto ministeriale, la mancata eliminazione da parte del primo della denominazione entro il termine prescritto integrava, di per sé, un pericolo sotto il profilo dell’efficace esercizio delle funzioni di garanzia e tutela del c onsorzio riconosciuto; -quanto al profilo della pretesa condizione di buona fede in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità sosteneva di aver agito, andava evidenziato che la pubblicazione nella G.U. d el 22.01.2005 del D.M. di riconoscimento del c onsorzio di tutela valeva, da detta data, a rendere pienamente conoscibile tale evenienza e, quindi , inescusabile l’ignoranza di essa da parte degli appellanti. Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -5- 6. Impugnavano la suddetta sentenza della Corte d’Appello per la cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità e il [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. Resisteva con controricorso il Ministero delle politiche Agricole e Forestali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., sostenendosi l a mancanza degli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi dall’illecito amministrativo contestato , nonché l’applicazione dell’art. 14, comma 2, del Regolamento CE n. 510 del 2006. In particolare, iricorrenti lamentano che la conclusione c ui è giunt o il giudice di seconde cure si fonda sull’erroneo presupposto di un divieto di indicare la denominazione di origine protetta nella ragione sociale di altra organizzazione, diversa da quella formalmente riconosciuta; ciò al fine di scongiurare il pericolo di indurre in errore il consumatore mediante diciture evocative, utilizzate da un’organizzazione avente i medesimi scopi sociali. Secondo gli stessi ricorrenti, tale ricostruzione sarebbe priva di pregio logico-giuridico, anche alla luce della normativa europea in materia e dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Al caso di specie, infatti, troverebbe applicazione l’art. 14, comma 2, Reg. 510/2006/CE, in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disposizione riferita ai rapporti tra marchi acquisiti anteriormente alla data di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti e queste ultime. Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -6- Ad avviso dei medesimi ricorrenti, detta disposizione consente il proseguimento dell’uso di tali marchi, acquisit o in buona fede, sul territorio comunitario (purché non ricorrano le condizioni di nullità o decadenza previste dalla normativa comunitaria): essa avrebbe potuto trovare applicazione analogica all’indicazione geografica Bruzio di cui è causa, inserita nella ragione sociale del Consorzio odierno ricorrente (si cita Cass. n. 27194/2019). Da questa ricostruzione deriverebbe un’interpretazione restrittiva dell’art. 5 d.lgs. n. 297/2004, in virtù della quale l’inserimento dell’indicazione geografica nella ragione sociale di un Consorzio, in assenza di qualsivoglia attività commerciale, non sarebbe in grado di integrare la condotta illecita oggetto di divieto, stante la sua inidoneità offensiva. 1.1. Rileva il collegio che il motivo è infondato per le ragioni che seguono. Si osserva che l’art. 5, comma 1, l. n. 297 del 2004 di cui si discute, rubricato «Tutela dei Consorzi incaricati», così recita: «L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgerele funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -7- denominazione sociale». La norma riportata rappresenta la disposizione sanzionatoria adottata in applicazion e del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, successivamente abrogato dal Reg. (CE) n. 510/2006(oggi anch’esso abrogato dal Reg. (UE) n. 1151/2012,tuttavia non applicabile ratione temporis al caso che ci occupa), che ha sostituito gli artt. 13 e 14, comma 2, sostanzialmente confermandone i contenuti e gli obiettivi. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] . CE n. 510/2006 è ispirato dalla volontà del legislatore europeo di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica (già definiti da taluni Stati membri «denominazione d'origine controllata»): tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sulla loro origine. Pertanto, «Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori» ( cfr . considerando 6) . [OSCURATO:PERSONA], europeo, dunque, disciplina il beneficio di un D.O.P. o di un I.G.P.; prevede la conformità a disciplinari (art. 4); norma le modalità di registrazione del D.O.P. e I.G.P. (art. 5) , demandando il controllo, oltre ch e alla Commissione Europea, agli Stati membri, i quali, a loro volta, designano l’autorità competente incaricata dei controlli(art. 10). Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -8- 1.3. In tale contesto europeo, l’art. 53, comma 1, l. n. 128 del 1998( e s ucc . modif. ) attribuisce al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali la funzione di autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo, responsabile della vigilanza sullo stesso. Lo stesso art. 53, al comma 15, assegna ai consorzi di tutela delle D.O.P. (soggetti di diritto privato ex art. 2602 c od. civ.) funzion i «di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni». La disposizione citata conferisce anche funzioni di controllo, nel senso di predisporre «programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato» (art. 53, comma 15, lett. b);nonché la funzione di «collaborare secondo le direttive impartite dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia delle D.O.P. della I.G.P. o dell’attestazione di specificità di abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio» (art. 53, comma 15, lett. d). I consorzi di tutela rivestono, quindi, la qualificazione di soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni; pertanto, le attività di controllo del rispetto del disciplinare delle D.O.P. attribuite ai consorzi di tutela sono dirette alla protezione della qualità del prodotto nell’interesse del consumatore: si tratta di una funzione di interesse generale che rientra nei co mpiti Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -9- essenziali dello Stato in materia di tutela dell’alimentazione (Cass. Sez. 1, n. 355 del 10.01.2008). 1.4. Al di fuori di questa funzione si colloca , invece, la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P., di cui all’art. 14, comma 2, Reg. (CE) n. 510/2006: la norma riguarda un’ipotesi di conflitto tra una D.O.P. o un’I . G . P . registrata e un marchio preesistente, quando l’uso di quest’ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92, ed il marchio sia stato registrato, ovvero acquisito con l’uso in buona fede, prima della data di deposit o della domanda di registrazione della D.O.P. o dell’I . G . P. L’effetto previsto in quest’ipotesi è di consentire la prosecuzione dell’uso, nonostante la registrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenzapreviste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva 89/104 (Corte di Giustizia UE, C-343/97 del 02.07.2009, Bavaria, n. 119; Cass. Sez. 1, n. 27194 del 23.10.2019, 3.5.2.). Si tratta, dunque, di una disciplina specifica, tesa a regolare rapporti e interessi prevalentemente di natura privatistica, riassumibili nel vantaggio competitivo che l’indicazione dell’origine è in grado di garantire al prodotto, a valle di distinti procedimenti di registrazione. Per tale ragion e deve, dunque, escludersi la trasposizione al caso di specie della norma segnalata dalle parti ricorrenti (art. 14, comma 2, Reg. (CE) n. 51 0 /2006) , posto che qui si discute della diversa situazione che vede la coesistenza sul mercato, per ben quattro anni , di due diversi consorzi di tutela , aventi scopo sociale assimilabile (v. p. 6 della sentenza impugnata, righi 5 – 15) , uno solo dei quali – il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Oliva D.O.P. Bruzio - a veva ottenuto il riconoscimento del Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -10- Mi.P.A.F. per le finalità di pubblico interesse come sopra evidenziate, a valle della verifica del possesso dei necessari requisiti di equilibrata rappresentanza negli organi sociali delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P. e I.G.P.; laddove l’altro, il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità, odierno ricorrente, pur avendo inoltrato richiesta al Ministero in data 18.10.2004 (cfr. pp. 3, 11 del ricorso) , non aveva ottenuto il Decreto Ministeriale di riconoscimento. Tanto basta, altresì, ad escludere la rilevanza – più volte ribadita dai ricorrent i - del mancato utilizzo della dicitura D.O.P. nei rapporti commerciali, ai fini dell’esclusione della concreta offensività della condotta, posto che – come sopra argomentato –le finalità pubblic he affidate al consorzio privato (confermate da espresse disposizioni statutarie: cfr. p. 3 del ricorso) eranoquelle di tutelare la salute alimentare attraverso la valorizzazione dei prodotti di qualità controllati nella loro origine. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.,nonché l’omesso esame di fatti decisivi. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto – in violazione del citato art. 3, legge n. 689/1981 - della buona fede dell’autore della condotta che, nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo, si atteggia acausa di esclusione della responsabilità. La buona fede – ad avviso dei ricorrenti – sarebbe dimostrata dal non utilizzo dell’acronimo D.O.P. nell’indicazione geografica, nonché dall’immediata cessazione e cancellazione del [OSCURATO:PERSONA] di Qualità dopo aver appreso del riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente, tale da Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -11- superare la presunzione semplice di sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa carico del destinatario della sanzione, ex art.3 l. n. 689/1981. 2.1. Anche questo m otivo è privo di fondamento per le ragioni di seguito specificate. Va rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa nell’ipotesi di violazione commessa per errore sul fatto, è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore della condottavietat a , riserva ndo a questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007). Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito, non è suffic iente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo obbligo (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, o sia convinto della liceità della stessa ; occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. n. 14107 del 2003, citata dallo stesso ricorrente), ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997; Cass. n. 5047 del 2001). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -12- lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004), non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 15195 del 2008). Peraltro, è stato ulteriormente precisato da questa Corte (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 18469 del 4.09.2020; Cass. Sez. 2, n. 20219 del 31.07.2018; Cass, Sez. 2, n. 33441 del 17.12.2019) che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della viol azione il convincimento della liceità della sua condotta, e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. Rapportando tali principi al caso di speci e , il c olle gio condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, secondo cuil’aver costituito il c onsorzio in data antecedente al riconoscimento ministeriale in capo all’altro consorzio, nonché l’immediata cessazione e cancellazione del consorzio solo dopo (il 15.07.2009) aver appreso il riconoscimento della D.O.P. in capo ad altro ente a séguito della notificazione, avvenuta il 16.06.2009, del verbale n. 09/489, non possono rappresentare né elementi positivi idonei a sostenere la convinzione di liceità della condotta, né costituiscono atti idonei a conformarsi al precetto, posto che il [OSCURATO:PERSONA] di Qualità era un soggetto operante nel settore, dunque interessato ad evenienze di questa natura (riconoscimenti ministeriali attribuiti ad altri e nti) e, pertanto, istituzionalmente tenuto ad informarsi adeguatamente, in modo da poter agire nei tempi di legge per conformarsi al precetto. Ric. 2020 n. 32181 sez. S2 -ud. 09-11-2022 -13- 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo. Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , in solido fra loro,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento dei compensi del presente giudizio , liquida ti in € 2.000,00,oltre eventuali spese prenotate a debito. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-q