CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7160/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza n. 1374, depositata il 26 luglio 2016 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1374, depositata il 26 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana, - pronunciando sull’appello principale dellaOfficina [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e su quello spiegato in via incidentale da ASCIT, - ha parzialmente accolto il primo gravame, ed ha disatteso il secondo, così riformando la decisione di prime cure che aveva rigettato l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuenteper gli anni dal 2006 al 2009; 1.1 – per quel che qui rileva, il g iudice del gravame ha ritenuto fondato il (terzo) motivo di appello che involgeva la «illegittimità nel merito della pretesa tributaria», rilevando che: - non potevano essere sottoposte a tassazione, in relazione alla quota variale della Tariffa, le superfici che (pari a mq. 509,53) erano destinate ad attività di officina, ove si producevano rifiuti speciali; -rispetto a dette superfici, ed agli anni impositivi in contestazione, la contribuente aveva offerto prova dello smaltimento in proprio dei rifiuti dietro produzione della pertinente documentazione (MUD), così assolvendo agli «adempimenti posti a suo carico per la richiesta detassazione»; - non aveva fondamento, nel resto, la domanda di detassazione delle residue superfici sulle quali si producevano rifiuti urbani o a questi assimilati; 2. -ASCIT – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; - l’ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva.Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, all’art. 22 del regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori con delibera di Consiglio n. 15 del 28 aprile 2006 e successive modifiche (di cui alle delibere n. 24 del 17 aprile 2007, n. 13 del 19 febbraio 2008 e n. 67 del 17 dicembre 2009) nonché all’art.2697 cod. civ., deducendo che: - nella fattispecie venivano in considerazione rifiuti speciali assimilati e rientranti nella tipologia prevista all’art. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Deliberazione delComitato Interministeriale 27 luglio 1984 ; - in ragione della disposta assimilazione, la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una riduzione della quota variabile della tariffa, riduzione da calcolare in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero; - secondo le disposizioni del regolamento comunale, ai fini della riduzione tariffaria, la contribuente avrebbe dovuto produrre (entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposizione) un’autocertificazione con allegati MUD; - nella fattispecie la contribuente non aveva prodotto detta documentazione né i MUD prodotti in giudizio consentivano di calcolare la percentuale di riduzione tariffaria da riconoscere; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per difetto di motivazione, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva riconosciuto «una causa di esenzione dalla parte variabile della tariffa» senza motivare ovvero senza dar conto delle ragioni postevi a fondamento; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva escluso l’applicazione della quota variabile della Tariffa, in relazione alle superfici destinate ad attività di officina, incorrendo nel vizio di ultrapetizione in quanto col motivo di appello si era richiesto «in via principale, l’annullamento degli atti di accertamento impugnati e, in ipotesi, la rideterminazione dell’importo della TIA dovuta “in base all’area effettivamente assoggettabile”»; 2. –seguendo l’ordine logico delle questioni poste, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono destituiti di fondamento, e vanno senz’altro disattesi; 2.1 – le Sezioni Unite della Corte ha nno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); -e si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); -nella fattispecie, per quanto sintetico, il decisum rende inequivoco il fondamento della decisione in quanto il giudice del gravame, - nel rilevare la sottoposizione a tassazione (per la quota fissa e per quella variabile) delle ( residue ) « superfici sulle quali si producevano rifiuti urbani o a questi assimilati», -ha escluso dalla tassazione (per la quota variabile) la superficie destinata ad attività di officina « ove si producevano rifiuti speciali» evidentemente diversi da (perché dunque non assimilatia) quelli altrove prodotti (e, per l’appunto, assimilati); 2.2 – quanto, ora, al terzo motivo, la Corte ha statuito, con riferimento alla interpretazione degli atti processuali, che la censura relativa alsignificato attribuito dal giudice di merito all’atto deve recare specifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, indicando, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (v. Cass., 2 agosto 2016, n. 16057; Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 18 aprile 2006, n. 8960; Cass., 22 dicembre 2005, n. 28421; Cass., 21 luglio 2003, n. 11343); -in tema, poi, di motivi di appello nel rito tributario, in più occasioni la Corte ha rimarcato che il canone della specificità va desunto dal tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisumfatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n.30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224); - nella fattispecie la stessa ricorrente evoca, - nel denunciare l’ultrapetizione della gravata sentenza, - le conclus ioni rassegnate in appello dalla contribuente, conclusioni che già ex senon si pongono in termini antinomici rispetto a quella stessa statuizione che, all’evidenza, ne rappresenta un minus; 3. –nemmeno il primo motivo di ricorso può trovare accoglimento ; 3.1 -il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.»; -per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente règime impositivo, - costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), -ciò non di meno lo stesso Giudice delle Leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rilevarealcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti ricadute sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v. Cass., 18 luglio 2022, n. 22452; Cass., 22 marzo 2022, n. 9178; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127);- s i è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta,solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, … è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360, cit.), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), -«ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico",e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038); -s econdo i principi di diritto enunciati dalla Corte, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l’esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l’obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla “copertura” dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all’interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360); 3.2 –in tema, poi, di assimilazione dei rifiuti speciali , la Corte ha statuito che, una volta venuta meno l’assimilazione disposta ex lege(l. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39,c. 1) dei rifiuti speciali [«indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonchè gli accessori per l'informatica»] ai rifiuti urbani, per effetto della l. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, c. 3, ha trovato piena applicazione il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, c. 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; ne consegue che, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 16 luglio 2019, n. 18988; Cass., 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., 7 agosto 2008, n. 21342; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21469; Cass., 10 settembre 2004, n. 18303); - e, con specifico riferimento alla T IA, si è rimarcato che la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità;così che, qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, il giudice tributario, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera presupposta, senza che ne derivi che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi restano soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali nonassimilati (v. Cass., 12 luglio 2022, n. 21957; Cass., 19 aprile 2019, n. 11035); 3.3 –nella fattispecie, come anticipato, il giudice del gravame ha correttamente rilevato che,in relazione alla (sola) quota variale della Tariffa, andava detassata la superficie (officina di mq. 509,53) ove si producevano rifiuti speciali, rispetto ai quali era stata offerta prova dello smaltimento in proprio; 3.4 – nel dedurre, allora, che, nella fattispecie, l’Ente impositore aveva esercitato il potere di assimilazione, la ricorrente non dà alcun conto di un’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi operata (anche) secondo le caratteristiche quantitati ve dei rifiuti prodotti laddove in plurimi precedenti della Corte si è rilevato che le evocate disposizioni regolamentari andavano, per l’appunto, disapplicate per difetto di predeterminazione del criterio quantitativo di assimilazione (v., ex plurimis, Cass., 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., 28 febbraio 2022, n. 6603; Cass. 30 aprile 2019, n. 11406; Cass., 5 aprile 2019, n. 9610); -rileva, pertanto, nella fattispecie, che il motivo di ricorso non dà alcun conto del legittimo esercizio del potere di assimilazione, avuto specifico riguardo al profilo quantitativo, non potendosi ritenere legittimamente esercitato detto potere in difetto di predeterminazione del criterio di quantità dei rifiuti assimilabili; 3.5 - né risulta pertinente, nella fattispecie, il p recedente della Corte (Cass., 18 luglio 2022, n. 22452) evocato dalla ricorrente in quanto in quel giudizio, non in questo, si faceva questione (anche) del non assolto onere informativo a carico del contribuente, questione che, per l’appunto, risultava dedotta col primo motivo di ricorso secondo il quale «la stessa effettiva destinazione d'uso delle superfici tassate era stata provata dietro produzione di una autocertificazione, e di una “perizia certificata e atto notorio”che era stata allegata ad una nota di variazione presentata (solo) in data 3 febbraio 2012 e, così, inapplicabile (retroattivamente) agli anni di imposizione (dal 2006 al 2009) cui gli avvisi di accertamento avevano riguardo»; 4. -non ricorrono i presupposti per regolare le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par