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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11163/2026

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in proprio e quale capogruppo dell’[OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 152/2020 depositatail 15/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/20261.– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppodell’[OSCURATO:SOCIETA]., ricorre con un unico motivo avverso la sentenza inepigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Trento, decidendo in puntodi loro regolamentazione, aveva compensato le spese del giudizio di primogrado, confermando la statuizione, sul punto, del primo giudice.Il giudizio – che aveva avuto ad oggetto la pretesa di pagamento deicompensi maturati dalla società in esecuzione di un contratto d’appalto diopera pubblica concluso con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e quella in viariconvenzionale introdotta dall’ente locale per il risarcimento dei danni, nellapure intervenuta chiamata in lite, in manleva, della società di assicurazioni– era stato inizialmente introdotto davanti a Tribunale di Bari che ritenutala propria incompetenza aveva rimesso le parti davanti al Tribunale diTrento.All’esito di riassunzione con comparsa notificata l’ultimo giorno utile madepositata tardivamente, il Tribunale di Trento, previa trasformazione delrito nei termini di cui all’art. 702 bis c.p.c., pronunciava su eccezione diparte l’estinzione del giudizio, compensando le spese di lite, qualificando di“assoluta novità”, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la questione in espressaapplicazione, invece, dei risalenti princìpi di diritto affermati da Cass. n.8723/2012 e n. 12524/2010.Il giudizio inizialmente introdotto nelle forme del rito sommario di cui all’art.702 bis c.p.c., in fase riassuntiva avrebbe dovuto osservare la medesimaforma e comunque, nell’osservanza del principio del raggiungimento delloscopo, la comparsa riassuntiva ex art. 125 disp. att. c.c. avrebbe dovutoessere non solo notificata, ma, in applicazione del principio della simmetria,anche depositata nel termine prescritto di tre mesi per la tempestivitàdell’incombente, il che non era avvenuto.Nessuna pronuncia la Corte di merito aveva rinvenuto con riferimento alprecedente specifico della riassunzione di una causa introdotta con il ritosommario a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del giudiceNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026adìto senza che quest’ultimo avesse alcunché statuito in ordine al ritoprescelto.La scarna disciplina in tema di rito sommario ben poteva giustificare ildubbio sulle forme da seguire per il giudizio in riassunzione e pertanto nonpoteva dirsi peregrina l’ipotesi di avvalersi nella riassunzione della comparsaex art. 125 disp. att. c.p.c., laddove la giurisprudenza indicatadall’appellante faceva riferimento ad altre fattispecie diverse da quellascrutinata.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe errato nel dare conferma alla compensazionedelle spese.La questione era già stata oggetto di pronunce di legittimità e,segnatamente, della sentenza Cass. n. 8723 del 2012, che avrebbeespresso il principio, d’indole generale, secondo il quale il rito applicabile èquello del processo da riassumere, soluzione che doveva ritenersi fermaanche per la riassunzione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Tanto era vero che alla soluzione dell’estinzione, esito della tardività dellariassunzione, il Tribunale di Trento era pervenuto agevolmenteIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] contesta il carattere agevole della soluzione da darsialla questione nella inesistenza di un principio giurisprudenziale sulla formadell’atto di riassunzione per difetto di un orientamento univoco e, finanche,di una norma di previsione che l’art. 125 disp. att. c.p.c., relativo ai riti cheprevedono la “vocatio in ius”, confuta.

La ratio dell’atto di riassunzione nonNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026è quella di dare ingresso ad un nuovo giudizio, ma di consentire laprosecuzione di un giudizio già iniziato.Il Comune non sarebbe incorso in soccombenza per una scelta sbagliatanell’introduzione del giudizio.2. – Il motivo è infondato.Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.in data 30.4.2015, e pertanto la versione “ratione temporis” applicabiledell’art. 92, secondo comma, c.p.c. – come modificato dal d.l. n. 132 del2014, convertito in l. n. 162 del 2014 – nella parte relativa allacompensazione delle spese di lite, è quella che consegue alla lettura datanecon sentenza additiva n. 77 del 2018 dalla Corte costituzionale che, adefinizione della locuzione “nel caso di assoluta novità della questione” viha ricompreso “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.È “ius receptum” che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di unanorma retroagiscono infatti alla data di introduzione nell’ordinamento deltesto di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.Per gli indicati contenuti è poi rimesso a questa Corte il sindacato sullamotivazione resa dal giudice d’appello che si presta a eventuale censura,dove illogica o erronea.Si è detto infatti nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di spese dilite i rapporti tra la regola della soccombenza e quella della compensazione(art. 92, primo e secondo comma, c.p.c.) sono costruiti in termini di normagenerale e norma eccezionale con l’effetto che la deroga alla soccombenzaè ammessa in presenza di elementi che la giustifichino e dove ricorra il casodella compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a taleulteriore e contraria deroga si traduce nell’obbligo del giudice di fornire unamotivazione logica e coerente ad integrazione dei relativi estremi, la cuiviolazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 20755 del 22/07/2025, in termini, rispetto al processo tributario),Numero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sededi legittimità (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024).Ciò posto, la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Trento non può dirsierronea in diritto laddove le “gravi ed eccezionali ragioni”, quale clausolaelastica prevista dal legislatore in adeguamento ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacementedeterminabili "a priori”, restano integrate, per consolidato indirizzo diquesta Corte, anche dall’opinabilità della soluzione accolta (da ultimo:Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022; in termini, piùrecentemente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1418 del 22/01/2026).In materia di riassunzione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non vi sonoinfatti precedenti di legittimità in termini e pertanto, entro tale circoscrittoperimetro, la questione sulla forma che deve assumere l’atto di riassunzionelascia registrare, come ritenuto dal giudice del merito, i caratteri di assolutanovità.3.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese restano compensate.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in proprio e quale capogruppo dell’[OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 152/2020 depositatail 15/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/20261.– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppodell’[OSCURATO:SOCIETA]., ricorre con un unico motivo avverso la sentenza inepigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Trento, decidendo in puntodi loro regolamentazione, aveva compensato le spese del giudizio di primogrado, confermando la statuizione, sul punto, del primo giudice.Il giudizio – che aveva avuto ad oggetto la pretesa di pagamento deicompensi maturati dalla società in esecuzione di un contratto d’appalto diopera pubblica concluso con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e quella in viariconvenzionale introdotta dall’ente locale per il risarcimento dei danni, nellapure intervenuta chiamata in lite, in manleva, della società di assicurazioni– era stato inizialmente introdotto davanti a Tribunale di Bari che ritenutala propria incompetenza aveva rimesso le parti davanti al Tribunale diTrento.All’esito di riassunzione con comparsa notificata l’ultimo giorno utile madepositata tardivamente, il Tribunale di Trento, previa trasformazione delrito nei termini di cui all’art. 702 bis c.p.c., pronunciava su eccezione diparte l’estinzione del giudizio, compensando le spese di lite, qualificando di“assoluta novità”, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la questione in espressaapplicazione, invece, dei risalenti princìpi di diritto affermati da Cass. n.8723/2012 e n. 12524/2010.Il giudizio inizialmente introdotto nelle forme del rito sommario di cui all’art.702 bis c.p.c., in fase riassuntiva avrebbe dovuto osservare la medesimaforma e comunque, nell’osservanza del principio del raggiungimento delloscopo, la comparsa riassuntiva ex art. 125 disp. att. c.c. avrebbe dovutoessere non solo notificata, ma, in applicazione del principio della simmetria,anche depositata nel termine prescritto di tre mesi per la tempestivitàdell’incombente, il che non era avvenuto.Nessuna pronuncia la Corte di merito aveva rinvenuto con riferimento alprecedente specifico della riassunzione di una causa introdotta con il ritosommario a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del giudiceNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026adìto senza che quest’ultimo avesse alcunché statuito in ordine al ritoprescelto.La scarna disciplina in tema di rito sommario ben poteva giustificare ildubbio sulle forme da seguire per il giudizio in riassunzione e pertanto nonpoteva dirsi peregrina l’ipotesi di avvalersi nella riassunzione della comparsaex art. 125 disp. att. c.p.c., laddove la giurisprudenza indicatadall’appellante faceva riferimento ad altre fattispecie diverse da quellascrutinata.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con un unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe errato nel dare conferma alla compensazionedelle spese.La questione era già stata oggetto di pronunce di legittimità e,segnatamente, della sentenza Cass. n. 8723 del 2012, che avrebbeespresso il principio, d’indole generale, secondo il quale il rito applicabile èquello del processo da riassumere, soluzione che doveva ritenersi fermaanche per la riassunzione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.Tanto era vero che alla soluzione dell’estinzione, esito della tardività dellariassunzione, il Tribunale di Trento era pervenuto agevolmenteIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] contesta il carattere agevole della soluzione da darsialla questione nella inesistenza di un principio giurisprudenziale sulla formadell’atto di riassunzione per difetto di un orientamento univoco e, finanche,di una norma di previsione che l’art. 125 disp. att. c.p.c., relativo ai riti cheprevedono la “vocatio in ius”, confuta. La ratio dell’atto di riassunzione nonNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026è quella di dare ingresso ad un nuovo giudizio, ma di consentire laprosecuzione di un giudizio già iniziato.Il Comune non sarebbe incorso in soccombenza per una scelta sbagliatanell’introduzione del giudizio.2. – Il motivo è infondato.Il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.in data 30.4.2015, e pertanto la versione “ratione temporis” applicabiledell’art. 92, secondo comma, c.p.c. – come modificato dal d.l. n. 132 del2014, convertito in l. n. 162 del 2014 – nella parte relativa allacompensazione delle spese di lite, è quella che consegue alla lettura datanecon sentenza additiva n. 77 del 2018 dalla Corte costituzionale che, adefinizione della locuzione “nel caso di assoluta novità della questione” viha ricompreso “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.È “ius receptum” che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di unanorma retroagiscono infatti alla data di introduzione nell’ordinamento deltesto di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.Per gli indicati contenuti è poi rimesso a questa Corte il sindacato sullamotivazione resa dal giudice d’appello che si presta a eventuale censura,dove illogica o erronea.Si è detto infatti nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di spese dilite i rapporti tra la regola della soccombenza e quella della compensazione(art. 92, primo e secondo comma, c.p.c.) sono costruiti in termini di normagenerale e norma eccezionale con l’effetto che la deroga alla soccombenzaè ammessa in presenza di elementi che la giustifichino e dove ricorra il casodella compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a taleulteriore e contraria deroga si traduce nell’obbligo del giudice di fornire unamotivazione logica e coerente ad integrazione dei relativi estremi, la cuiviolazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 20755 del 22/07/2025, in termini, rispetto al processo tributario),Numero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sededi legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024).Ciò posto, la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Trento non può dirsierronea in diritto laddove le “gravi ed eccezionali ragioni”, quale clausolaelastica prevista dal legislatore in adeguamento ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacementedeterminabili "a priori”, restano integrate, per consolidato indirizzo diquesta Corte, anche dall’opinabilità della soluzione accolta (da ultimo:Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022; in termini, piùrecentemente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1418 del 22/01/2026).In materia di riassunzione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non vi sonoinfatti precedenti di legittimità in termini e pertanto, entro tale circoscrittoperimetro, la questione sulla forma che deve assumere l’atto di riassunzionelascia registrare, come ritenuto dal giudice del merito, i caratteri di assolutanovità.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese restano compensate.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso.Compensa le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importoNumero registro generale 5483/2021Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 11163/2026Data pubblicazione 25/04/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteLuigi Abete
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