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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09443/2022

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ato la seguente: SENTENZA 21 MAR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1942; avverso la sentenza n. 3810/2020 della Corte di appello di Palermo del 29 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta altresì, la nota redatta in data 23 novembre 2021, nell'interesse del ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa in data 18 giugno 2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale, dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere quello omesso di presentare, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva relativa all'anno 2009, le relative dichiarazioni dei redditi, lo stesso era stato condannato, ritenuta la contestata recidiva (sebbene la stessa fosse stata riqualificata non specifica, per come invece contestato, ma solamente reiterata), subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, alla pena anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre accessori.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il Siino, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha denunziato il vizio di violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudice del gravame, i quali, per un verso avrebbero errato nel considerare valutabile, ai fini del computo del termine prescrizionale del reato a lui contestato, la recidiva reiterata ritenuta in sentenza, senza considerare che, invece, essendo stata affermata la subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche, la stessa, in base ai principi dettati dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, non avrebbe dovuto essere considerata; per altro verso i medesimi giudici avrebbero ulteriormente errato nel ritenere rilevante, ai fine della sospensione del termine prescrizionale, il rinvio della udienza del processo de quo dal 21 ottobre 2019 al 19 ottobre 2020, essendo intervenuto tale rinvio quando oramaireato contestato al Siino, per effetto della non computabilità della ree(ol , vcz a=D:tarmai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione, già era estinto essendo già maturato il termine di cui sopra in data 29 giugno 2018, cioè a distanza di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Rileva il Collegio che la questione, di puro diritto, sottoposta all'esame della Corte è legata alla rilevanza, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, della recidiva reiterata che, in sede di giudizio di valenza fra le circostanze del reato, sia stata ritenuta recessiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche (nel caso di specie si fa riferimento alle circostanze attenuanti generiche ma, ovviamente, la questione, in termini più generali, concerne, con riferimento alla sua incidenza ai fini del calcolo del termine prescrizionale del delitto, qualunque ipotesi in cui la aggravante della recidiva sia stata ritenuta subvalente rispetto ad una ovvero a più circostanze attenuanti).

Giova precisare, per una migliore comprensione della presente motivazione, quali siano stati i contenuti della fattispecie in scrutinio: a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2009, onde non versare le imposte dirette e quella sul valore aggiunto in misura superiore alla soglia di punibilità prevista per legge, la dichiarazione dei redditi; tale contestazione gli è stata mossa corredata dalla aggravante della recidiva, che, in sede di capo di imputazione, è stata definita "reiterata, specifica ed infraquinquennale".

Il Tribunale di Palermo, nell'affermare la penale responsabilità del Siino quanto al reato contestato ebbe, però, testualmente, a ritenere concedibili "le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata recidiva (...che...) non va considerata specifica, ma semplice ancorchè reiterata (...sic!...) e pertanto ne deriva un giudizio di prevalenza nella concessione delle circostanze attenuanti generiche".

Sulla base di questa, in realtà non ineccepibile, motivazione (il Tribunale, infatti, pare avere trascurato che la recidiva era stata contestata anche come infraquinquennale; ad ogni modo il fatto che le attenuanti generiche siano state ritenute prevalenti, cosa che non sarebbe stata possibile laddove la recidiva fosse stata ritenuta reiterata ed infraquinquennale, induce a ritenere che tale ultima caratteristica sia stata, implicitamente, esclusa dal Tribunale), la Corte di appello ha ritenuto che a carico del Siino sia stata applicata, peraltro in regime di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche, la sola recidiva reiterata.

A questo punto la Corte di Palermo, rilevato: che il reato in contestazione è un delitto punito con la pena detentiva inferiore nel massimo a 6 anni di reclusione; che il termine prescrizionale di esso era stato soggetto. oltre che ad una sospensione su cui si dirà in fra, ad eventi interruttivi, tali da rendere operativo il prolungamento del termine massimo di durata secondo le modalità contenute nell'art. 161, comma secondo, cod. pen.; che, pertanto, per effetto della ritenuta recidiva, il termine prescrizionale in questione era soggetto, quanto alla sua durata massima, ad un prolungamento pari alla metà del termine ordinario (e non semplicemente ad un quarto, per come sarebbe avvenuto secondo la ordinaria previsione, ove il reato non fosse state circostanziato per effetto della recidiva accertata).

Sulla base dei rilievi che precedono la Corte di Palermo ha rigettato l'eccezione di prescrizione del reato sollevata in sede di gravame, individuando nella data del 6 gennaio 2021, successiva quindi a quella di pronunzia della sentenza in sede di appello (si tratta, infatti, del 29 ottobre 2020), il momento in cui sarebbe maturata la prescrizione del reato contestato.

Nel giungere a tale decisione in verità la Corte di appello, che pure aveva dato atto della ritenuta dal Tribunale subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche, non si è data carico di verificare in che termini una siffatta valutazione avrebbe potuto incidere in relazione al computo del termine prescrizionale; fattore questo ora contestato dalla ricorrente difesa; ma, è bene precisare, ciò ha lamentato il ricorrente non tanto sotto il profilo della omessa motivazione, quanto sotto quello dell'erronea applicazione normativa, essendo stato, con tutta evidenza, ritenuto dallo stesso ricorrente che la Corte territoriale abbia indirettamente considerato, al fine di cui sopra, non conducente detta valutazione di subvalenza ad un giudizio di irrilevanza della recidiva contestata. a‘ Ricostruita nei termini che precedono la e. stio iuris quea sottoposta alla Corte di legittimità, si rileva che la stessa debba essere risolta, pianamente ed espressamente, nei medesimi termini, implicitamente, adottati dalla Corte palermitana.

Invero, pur sussistendo, per il passato un orientamento - diligentemente richiamato in sede di impugnazione dalla difesa del Siino - nel senso che la recidiva contestata all'imputato, ritenuta e non applicata ai fini dell'aggravamento della pena dal giudice di merito perché considerata subvalente rispetto alla circostanza attenuante, non rilevi nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (così, testualmente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 dicembre 2016,. n. 53133), in quanto, come altrove rilevato, essa deve considerarsi concretamente applicata solo nel caso in cui la medesima abbia manifestato qualcuno dei suoi effetti propri a cagione della non attribuita prevalenza alla concorrente attenuante eventualmente riconosciuta (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 ottobre 2018, n. 48891), deve ritenersi che, ad oggi, il contrasto giurisprudenziale originato dalla esistenza di un altro, differente, orientamento - secondo il quale osta alla prescrizione della pena la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente (per tutte: Corte di cassazione.

Sezione IV penale, 20 febbraio 2017, n. 8079) - sia stato composto a seguito dell'intervento delle Sezioni unite penali di questa Corte da cui è scaturita la sentenza n. 20808 del 15 maggio 2019.

Ed invero, in tal caso il supremo organo addetto, nella sua massima espressione, all'esercizio della funzione nomofilattica propria di questa Corte di cassazione, ha, nella ampia ed articolata motivazione redatta per l'occasione, rilevato, fra l'altro, che, pur sussistendo nella giurisprudenza più recente un'oggettiva incertezza in tema di attribuzione del predicato di "applicata" alla recidiva laddove la stessa sia stata considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti, tuttavia, è, proprio la disciplina della prescrizione che offre "un nitido punto di ancoraggio" alla opinione secondo la quale quella debba considerarsi rilevante anche quando il giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti la abbia vista recedere di fronte ad esse.

Infatti, segnalano le Sezioni unite, l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che, per determinare il dies prescriptionis, possa tenersi conto dell'esito del giudizio di valenza fra circostanze di segno opposto, di cui all'art. 69 cod. pen., ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi (si ricorda che la pena detentiva massima prevista per il singolo reato costituisce il termine cronologico di riferimento ai fini del calcolo della prescrizione del reato); aggiungono le Sezioni unite che, stante il disposto dell'art. 161 cod. pen. - il quale richiama talune ipotesi di recidiva ai fini della affermazione della loro diversa rilevanza in termine di differimento del termine ordinario di prescrizione dei reati - il rimando in esso contenuto all'art. 157 cod. pen., conferma che, anche in caso di interruzione del corso naturale della prescrizione la recidiva debba assumere rilievo "solo che sia stata riconosciuta".

E, aggiunge ancora la Corte, facendo ammirevole applicazione dei principi della logica, il fatto stesso di avere operato il giudizio di bilanciamento presuppone - per la contraddizione che diversamente renderebbe chiaramente viziata la ponderazione che fosse operata fra un elemento esistente ed uno inesistente - il di già avvenuto riconoscimento della recidiva.Segnala, infatti, la Corte, richiamando un altro suo precedente (si tratta della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 luglio 2016, n. 31669), che all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento neppure sarebbe stato necessario e, si aggiunge ora, nemmeno possibile essendo venuto meno uno dei fattori da porre in comparazione.

Come è, infatti, espresso con efficace espressività lessicale dalle Sezioni unite della Corte nella citata sentenza n. 20808 del 2019, l'art. 69 cod. pen., indica che esito del giudizio di bilanciamento non è la "dissolvenza" della circostanza subvalente (sia essa attenuante ovvero .aggravante), ma la paralisi del suo effetto più tipico, cioè la variazione, in melius ovvero in pejus in funzione del verso della circostanza, della pena concretamente irrogata.

Conclude, pertanto, la ampiamente ricordata sentenza, ribadendo che, ove il giudizio di bilanciamento eseguito ai sensi dell'art. 69 cod. pen. si concluda con la valutazione di subvalenza della recidiva, di questa debba tenersi comunque conto in tutte le ipotesi in cui sia chiaramente formulata dal legislatore una valutazione di interesse per la recidiva, pur a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento formulato ai sensi dell'art. 69 cod. pen (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 15 maggio 2019, n. 20808).

Ad avviso di questa Corte la questione che interessa il presente giudizio la. - se cioèvrecessione della recidiva in caso di giudizio di valenza con le circostanze di segno opposto abbia ricadute anche in tema di computo del termine di prescrizione del delitto per cui si procede - è stata, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa, attraverso la sentenza n. 20808 del 2019 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del tutto chiarita nel senso (peraltro, seguito dalla più recente giurisprudenza di legittimità) che la recidiva, laddove la stessa non sia stata del tutto eliminata, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 gennaio 2019, n. 4697), atteso che il legislatore, attraverso la previsione di cui al comma terzo dell'art. 157 cod. pen. ha chiaramente inteso escludere che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima irrogabile per il singolo reato, questo essendo un fattore fondamentale ai fini della determinazione del relativo termine prescrizionale (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 ottobre 2021, n. 38618), nonché per la individuazione del moltiplicatore attraverso il quale determinare il termine prescrizionale massimo in caso di presenza di elementi che hanno comportato la interruzione del corso del termine ordinario.

Poiché nel caso di specie tali elementi interruttivi, costituiti, non foss'altro, almeno dalla indubbia esistenza del decreto di citazione a giudizio del Siino di fronte al Tribunale di Palermo, sono certamente intervenuti, la eccezione di prescrizione dalla difesa di quello formulata di fronte alla Corte di appello di Palermo era priva di pregio, posto che il termine prescrizionale del reato a lui contestato - per effetto del suo differimento in misura pari a metà del termine ordinario a cagione dell'evento interruttivo e per effetto della sospensione del medesimo termine ancora per un ulteriore anno e 7 giorni - essendo l'evento sospensivo, costituito dal differimento della trattazione del processo a domanda del ricorrente, sicuramente computabile (in tal modo rispondendo, nel senso della manifesta infondatezza, al secondo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, in quanto al momento in cui la sospensione del termine ha avuto inizio, cioè il 21 ottobre 2019, il reato, per le ragioni sopra evidenziate, ancora non era prescritto) - non era scaduto al momento della pronunzia della sentenza ora impugnata (questa è, infatti, stata pronunziata in data 29 ottobre 2020 mentre la prescrizione sarebbe maturata solo in data 6 gennaio 2021).

Conclusivamente deve ora ritenersi inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, il motivo di impugnazione con il quale era stata censurata la corretta decisione assunta dalla Corte territoriale panormita in punto di non maturata prescrizione del reato contestato.

Il ricorso deve pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA 21 MAR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1942; avverso la sentenza n. 3810/2020 della Corte di appello di Palermo del 29 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta altresì, la nota redatta in data 23 novembre 2021, nell'interesse del ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa in data 18 giugno 2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale, dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato, avente ad oggetto la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere quello omesso di presentare, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva relativa all'anno 2009, le relative dichiarazioni dei redditi, lo stesso era stato condannato, ritenuta la contestata recidiva (sebbene la stessa fosse stata riqualificata non specifica, per come invece contestato, ma solamente reiterata), subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, alla pena anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre accessori. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore fiduciario, il Siino, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha denunziato il vizio di violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudice del gravame, i quali, per un verso avrebbero errato nel considerare valutabile, ai fini del computo del termine prescrizionale del reato a lui contestato, la recidiva reiterata ritenuta in sentenza, senza considerare che, invece, essendo stata affermata la subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche, la stessa, in base ai principi dettati dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, non avrebbe dovuto essere considerata; per altro verso i medesimi giudici avrebbero ulteriormente errato nel ritenere rilevante, ai fine della sospensione del termine prescrizionale, il rinvio della udienza del processo de quo dal 21 ottobre 2019 al 19 ottobre 2020, essendo intervenuto tale rinvio quando oramaireato contestato al Siino, per effetto della non computabilità della ree(ol , vcz a=D:tarmai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione, già era estinto essendo già maturato il termine di cui sopra in data 29 giugno 2018, cioè a distanza di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Rileva il Collegio che la questione, di puro diritto, sottoposta all'esame della Corte è legata alla rilevanza, ai fini del computo del termine massimo di prescrizione, della recidiva reiterata che, in sede di giudizio di valenza fra le circostanze del reato, sia stata ritenuta recessiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche (nel caso di specie si fa riferimento alle circostanze attenuanti generiche ma, ovviamente, la questione, in termini più generali, concerne, con riferimento alla sua incidenza ai fini del calcolo del termine prescrizionale del delitto, qualunque ipotesi in cui la aggravante della recidiva sia stata ritenuta subvalente rispetto ad una ovvero a più circostanze attenuanti). Giova precisare, per una migliore comprensione della presente motivazione, quali siano stati i contenuti della fattispecie in scrutinio: a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata la violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso di presentare, quanto all'anno di imposta 2009, onde non versare le imposte dirette e quella sul valore aggiunto in misura superiore alla soglia di punibilità prevista per legge, la dichiarazione dei redditi; tale contestazione gli è stata mossa corredata dalla aggravante della recidiva, che, in sede di capo di imputazione, è stata definita "reiterata, specifica ed infraquinquennale". Il Tribunale di Palermo, nell'affermare la penale responsabilità del Siino quanto al reato contestato ebbe, però, testualmente, a ritenere concedibili "le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata recidiva (...che...) non va considerata specifica, ma semplice ancorchè reiterata (...sic!...) e pertanto ne deriva un giudizio di prevalenza nella concessione delle circostanze attenuanti generiche". Sulla base di questa, in realtà non ineccepibile, motivazione (il Tribunale, infatti, pare avere trascurato che la recidiva era stata contestata anche come infraquinquennale; ad ogni modo il fatto che le attenuanti generiche siano state ritenute prevalenti, cosa che non sarebbe stata possibile laddove la recidiva fosse stata ritenuta reiterata ed infraquinquennale, induce a ritenere che tale ultima caratteristica sia stata, implicitamente, esclusa dal Tribunale), la Corte di appello ha ritenuto che a carico del Siino sia stata applicata, peraltro in regime di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche, la sola recidiva reiterata. A questo punto la Corte di Palermo, rilevato: che il reato in contestazione è un delitto punito con la pena detentiva inferiore nel massimo a 6 anni di reclusione; che il termine prescrizionale di esso era stato soggetto. oltre che ad una sospensione su cui si dirà in fra, ad eventi interruttivi, tali da rendere operativo il prolungamento del termine massimo di durata secondo le modalità contenute nell'art. 161, comma secondo, cod. pen.; che, pertanto, per effetto della ritenuta recidiva, il termine prescrizionale in questione era soggetto, quanto alla sua durata massima, ad un prolungamento pari alla metà del termine ordinario (e non semplicemente ad un quarto, per come sarebbe avvenuto secondo la ordinaria previsione, ove il reato non fosse state circostanziato per effetto della recidiva accertata). Sulla base dei rilievi che precedono la Corte di Palermo ha rigettato l'eccezione di prescrizione del reato sollevata in sede di gravame, individuando nella data del 6 gennaio 2021, successiva quindi a quella di pronunzia della sentenza in sede di appello (si tratta, infatti, del 29 ottobre 2020), il momento in cui sarebbe maturata la prescrizione del reato contestato. Nel giungere a tale decisione in verità la Corte di appello, che pure aveva dato atto della ritenuta dal Tribunale subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche, non si è data carico di verificare in che termini una siffatta valutazione avrebbe potuto incidere in relazione al computo del termine prescrizionale; fattore questo ora contestato dalla ricorrente difesa; ma, è bene precisare, ciò ha lamentato il ricorrente non tanto sotto il profilo della omessa motivazione, quanto sotto quello dell'erronea applicazione normativa, essendo stato, con tutta evidenza, ritenuto dallo stesso ricorrente che la Corte territoriale abbia indirettamente considerato, al fine di cui sopra, non conducente detta valutazione di subvalenza ad un giudizio di irrilevanza della recidiva contestata. a‘ Ricostruita nei termini che precedono la e. stio iuris quea sottoposta alla Corte di legittimità, si rileva che la stessa debba essere risolta, pianamente ed espressamente, nei medesimi termini, implicitamente, adottati dalla Corte palermitana. Invero, pur sussistendo, per il passato un orientamento - diligentemente richiamato in sede di impugnazione dalla difesa del Siino - nel senso che la recidiva contestata all'imputato, ritenuta e non applicata ai fini dell'aggravamento della pena dal giudice di merito perché considerata subvalente rispetto alla circostanza attenuante, non rilevi nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato (così, testualmente: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 dicembre 2016,. n. 53133), in quanto, come altrove rilevato, essa deve considerarsi concretamente applicata solo nel caso in cui la medesima abbia manifestato qualcuno dei suoi effetti propri a cagione della non attribuita prevalenza alla concorrente attenuante eventualmente riconosciuta (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 ottobre 2018, n. 48891), deve ritenersi che, ad oggi, il contrasto giurisprudenziale originato dalla esistenza di un altro, differente, orientamento - secondo il quale osta alla prescrizione della pena la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente (per tutte: Corte di cassazione. Sezione IV penale, 20 febbraio 2017, n. 8079) - sia stato composto a seguito dell'intervento delle Sezioni unite penali di questa Corte da cui è scaturita la sentenza n. 20808 del 15 maggio 2019. Ed invero, in tal caso il supremo organo addetto, nella sua massima espressione, all'esercizio della funzione nomofilattica propria di questa Corte di cassazione, ha, nella ampia ed articolata motivazione redatta per l'occasione, rilevato, fra l'altro, che, pur sussistendo nella giurisprudenza più recente un'oggettiva incertezza in tema di attribuzione del predicato di "applicata" alla recidiva laddove la stessa sia stata considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti attenuanti, tuttavia, è, proprio la disciplina della prescrizione che offre "un nitido punto di ancoraggio" alla opinione secondo la quale quella debba considerarsi rilevante anche quando il giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti la abbia vista recedere di fronte ad esse. Infatti, segnalano le Sezioni unite, l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che, per determinare il dies prescriptionis, possa tenersi conto dell'esito del giudizio di valenza fra circostanze di segno opposto, di cui all'art. 69 cod. pen., ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi (si ricorda che la pena detentiva massima prevista per il singolo reato costituisce il termine cronologico di riferimento ai fini del calcolo della prescrizione del reato); aggiungono le Sezioni unite che, stante il disposto dell'art. 161 cod. pen. - il quale richiama talune ipotesi di recidiva ai fini della affermazione della loro diversa rilevanza in termine di differimento del termine ordinario di prescrizione dei reati - il rimando in esso contenuto all'art. 157 cod. pen., conferma che, anche in caso di interruzione del corso naturale della prescrizione la recidiva debba assumere rilievo "solo che sia stata riconosciuta". E, aggiunge ancora la Corte, facendo ammirevole applicazione dei principi della logica, il fatto stesso di avere operato il giudizio di bilanciamento presuppone - per la contraddizione che diversamente renderebbe chiaramente viziata la ponderazione che fosse operata fra un elemento esistente ed uno inesistente - il di già avvenuto riconoscimento della recidiva.Segnala, infatti, la Corte, richiamando un altro suo precedente (si tratta della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 luglio 2016, n. 31669), che all'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento neppure sarebbe stato necessario e, si aggiunge ora, nemmeno possibile essendo venuto meno uno dei fattori da porre in comparazione. Come è, infatti, espresso con efficace espressività lessicale dalle Sezioni unite della Corte nella citata sentenza n. 20808 del 2019, l'art. 69 cod. pen., indica che esito del giudizio di bilanciamento non è la "dissolvenza" della circostanza subvalente (sia essa attenuante ovvero .aggravante), ma la paralisi del suo effetto più tipico, cioè la variazione, in melius ovvero in pejus in funzione del verso della circostanza, della pena concretamente irrogata. Conclude, pertanto, la ampiamente ricordata sentenza, ribadendo che, ove il giudizio di bilanciamento eseguito ai sensi dell'art. 69 cod. pen. si concluda con la valutazione di subvalenza della recidiva, di questa debba tenersi comunque conto in tutte le ipotesi in cui sia chiaramente formulata dal legislatore una valutazione di interesse per la recidiva, pur a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento formulato ai sensi dell'art. 69 cod. pen (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 15 maggio 2019, n. 20808). Ad avviso di questa Corte la questione che interessa il presente giudizio la. - se cioèvrecessione della recidiva in caso di giudizio di valenza con le circostanze di segno opposto abbia ricadute anche in tema di computo del termine di prescrizione del delitto per cui si procede - è stata, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa, attraverso la sentenza n. 20808 del 2019 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, del tutto chiarita nel senso (peraltro, seguito dalla più recente giurisprudenza di legittimità) che la recidiva, laddove la stessa non sia stata del tutto eliminata, incide comunque sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, a nulla rilevando che la stessa sia ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 gennaio 2019, n. 4697), atteso che il legislatore, attraverso la previsione di cui al comma terzo dell'art. 157 cod. pen. ha chiaramente inteso escludere che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima irrogabile per il singolo reato, questo essendo un fattore fondamentale ai fini della determinazione del relativo termine prescrizionale (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 ottobre 2021, n. 38618), nonché per la individuazione del moltiplicatore attraverso il quale determinare il termine prescrizionale massimo in caso di presenza di elementi che hanno comportato la interruzione del corso del termine ordinario. Poiché nel caso di specie tali elementi interruttivi, costituiti, non foss'altro, almeno dalla indubbia esistenza del decreto di citazione a giudizio del Siino di fronte al Tribunale di Palermo, sono certamente intervenuti, la eccezione di prescrizione dalla difesa di quello formulata di fronte alla Corte di appello di Palermo era priva di pregio, posto che il termine prescrizionale del reato a lui contestato - per effetto del suo differimento in misura pari a metà del termine ordinario a cagione dell'evento interruttivo e per effetto della sospensione del medesimo termine ancora per un ulteriore anno e 7 giorni - essendo l'evento sospensivo, costituito dal differimento della trattazione del processo a domanda del ricorrente, sicuramente computabile (in tal modo rispondendo, nel senso della manifesta infondatezza, al secondo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, in quanto al momento in cui la sospensione del termine ha avuto inizio, cioè il 21 ottobre 2019, il reato, per le ragioni sopra evidenziate, ancora non era prescritto) - non era scaduto al momento della pronunzia della sentenza ora impugnata (questa è, infatti, stata pronunziata in data 29 ottobre 2020 mentre la prescrizione sarebbe maturata solo in data 6 gennaio 2021). Conclusivamente deve ora ritenersi inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza, il motivo di impugnazione con il quale era stata censurata la corretta decisione assunta dalla Corte territoriale panormita in punto di non maturata prescrizione del reato contestato. Il ricorso deve pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM A Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric
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