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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30690/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente che non genera profitto.

Si osserva che, nel caso in esame, emerge che l'accordo tra le parti includeva la confisca di quanto in sequestro e che il giudice a quo ha recepito l'accordo tra le parti ed ordinato la confisca e l'immediata distruzione della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di valore economico.

Quindi, il ricorrente, lamentando l'illegittimità di una statuizione facente parte dell'accordo, non pone a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., trattandosi di detenzione di sostanza stupefacente che non genera profitto. Si osserva che, nel caso in esame, emerge che l'accordo tra le parti includeva la confisca di quanto in sequestro e che il giudice a quo ha recepito l'accordo tra le parti ed ordinato la confisca e l'immediata distruzione della sostanza stupefacente e degli oggetti privi di valore economico. Quindi, il ricorrente, lamentando l'illegittimità di una statuizione facente parte dell'accordo, non pone a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30690/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris