CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA]Isanto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dalla contravvenzione di cui agli artt. 17 e 38 R.D. n. 773 del 1931, accertata in Caprileone il 4/3/2018. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo, con unico motivo, l'assoluzione del D'Isanto per non avere commesso i fatti o con altra formula ritenuta di giustizia. Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationts - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella che applica la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in luogo della pena dell'ammenda, anche in alternativa alla pena detentiva, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi. Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità, che viene contestata in base alla concludenza del compendio probatorio, ritenuto insufficiente. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d