Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 23466/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8563/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente -2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 6182/2021,pubblicata il 30/09/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 30/09/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (Cassageometri) e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cassa geometri al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] (originarioattore e dante causa delle appellate) in conseguenza delle errateinformazioni fornite dalla Cassa geometri al [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla richiesta di un parere sulla possibilità di proporre la domanda di liquidazione della pensione secondo criteri più favorevoli possibili; informazioni in forza delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a richiedere la liquidazionedella propria pensione nel dicembre del 2012, ottenendone una sensibile diminuzione dell’importo annuo, rispetto a quello che avrebbeviceversa conseguito se avesse richiesto detta liquidazione nel novembredel 2012; afondamento della decisione assunta la corte territoriale, premessa la natura extracontrattuale dell’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente competenza del giudice civile (anziché del giudice del lavoro,come preteso dalla Cassa geometri), ha rilevato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse rilevato, tanto l’erroneità delle informazioni fornite dalla Cassa geometri al [OSCURATO:PERSONA], quanto l’efficacia causale di tali errate informazioni sulla determinazione del [OSCURATO:PERSONA] nel richiedere la liquidazione della propria pensionenel dicembre del 2012, con la conseguente provocazione di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri un significativo danno patrimoniale a carico del [OSCURATO:PERSONA], nella specie consistito nella sensibile differenza dell’importo annuo allo stesso concretamente riconosciuto rispetto a quello che avrebbe viceversa conseguito se avesse richiesto la liquidazione di detta pensione nel novembredel 2012; ciò posto, diversamente da quanto stabilito dal giudice di primo grado, la corte territoriale ha rilevato come la determinazione dell’importorisarcitorio dovuto in favore del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto superare l’importo complessivo di euro 120.000, così come specificamenterivendicato dallo stesso attore quale entità del danno subito,non potendo il giudice procedere alla liquidazione di un danno attraverso il riconoscimento di un importo superiore a quanto effettivamenterichiesto dall’interessato; avverso la sentenza d’appello, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; RosaMaria Viganò e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistonocon controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione delle norme sulla competenza di cui agli artt.38,442 e 444 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 2), c.p.c.), nonché laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la competenza del Tribunale del lavoro di Monza (invece di quella del Tribunale civile di Roma), nonostante l’oggetto della controversia in esame avesse natura previdenziale, trattandosi della responsabilità risarcitoria di un ente Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri previdenziale per la lesione dell’affidamento ingenerato da informazioneerrate sulla situazione pensionistica; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente interpretato la domanda risarcitoria originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA], non già come una domanda risarcitoria derivante dalle conseguenzedi una richiesta alla Cassa di dati concernenti la propria posizioneprevidenziale e pensionistica (ciò che avrebbe ricondotto la domanda all’ambito della relazione contrattuale con la Cassa, con il conseguenteinquadramento della relativa responsabilità nella cornice dell’inadempimento di obbligazioni), bensì come una domanda risarcitoriaderivante dalle conseguenze di “un parere sulla possibilità di presentare domanda di pensionamento a dicembre 2012 ‘con un calcolototalmente retributivo e quindi più favorevole’ (mail inviata da Cassaal sig. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA])” (pag. 3 della sentenza impugnata) ; al riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , il concorso della responsabilità extracontrattuale con quella da inadempimento può essereammesso laddove il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecieobbligatoria, sia ricostruito alla stregua di un’entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod. civ (Sez. 3, Ordinanza n. 36270 del 28/12/2023, Rv. 669799 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 2773 del 14/05/1979, Rv. 399077 - 01) ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di specificare come il fatto illecito dedotto in giudizio dall’originario attore non riguardasse la violazione di obbligazioni accessorie connesse al rapportoprevidenziale dallo stesso intrattenuto con la Cassa geometri, bensìil fatto colposo, avulso da ogni fattispecie obbligatoria, consistito nellatrasmissione, da parte della Cassa, di informazioni colpevolmente Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri errate in risposta al parere richiesto sulla possibilità di presentare domanda di pensione a dicembre 2012 al fine di ottenere un trattamento più favorevole possibile; informazioni rivelatesi causalmente idonee a provocare il danno pensionistico sofferto dal Caglioper aver confidato nella correttezza delle informazioni allo stesso fornitedalla Cassa ; si tratta di un inquadramento giuridicamente corretto, di per sé idoneo a giustificare la ritenuta competenza del tribunale ordinario anzichédel tribunale del lavoro ; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., c. 2, n. 4, nonchédegli artt. 111 e 24 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, essendosi il giudice d’appello sottratto alla confutazione delle articolate doglianze sollevate dalla Cassa geometri in sede di gravame nei confronti delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale in prime cure, solo genericamente e acriticamente richiamate nella sentenzaimpugnata in questa sede; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente ilpercorso logico, avendo la corte d’appello espressamente rilevato che “in riferimento agli asseriti vizi della CTU, il Collegio osserva che la presentazionedella domanda di pensione di anzianità da totalizzazione anovembre 2012 (anziché a dicembre 2012, quando in effetti è stata presentatasulla base della preventiva informazione resa dalla Cassa), determinatacon il c.d. sistema misto – contributivo e retributivo – ai sensidell’art. 4, comma 3 lettera d) del D.Leg.vo 42/2006, avrebbe comportato per l'appellato un importo annuo di pensione pari ad € 27.155,09,00, cioè quanto previsto correttamente dal CTU, quale prima ipotesi (retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012), ben superiore a quella effettivamente erogata di € 18.780,23.

Né appare Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondatoil 3° motivo basato sul presupposto che il giudice non avrebbe espresso "autonoma" motivazione.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione,il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass. ordinanza 17 aprile2019, n. 10747) ” (pag. 4 della sentenza impugnata); l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115, 191 ss. c.p.c., 2697 c.c.,1 e ss., d.lgs. n. 509/1994, 3, c. 12, legge n. 335/1995 e 24, d.l. n.201/2011, nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 34 del Regolamento di previdenza della CIPAG, in relazione all’art.1363 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente condiviso le conclusionidel consulente tecnico d’ufficio, perpetrando il travisamento del quadro normativo di riferimento rispetto al sistema di calcolo di pensionedel [OSCURATO:PERSONA], violando il principio dispositivo, il principio di non contestazionee i criteri di riparto degli oneri probatori, e trascurando l’inapplicabilità delle norme valevoli per il sistema pensionistico pubblicoalle prestazioni erogate dalla Cassa geometri, in contrasto con il principio dell’autonomia regolamentare finanziaria dell’ente previdenziale; ilmotivo è inammissibile;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, con specifico riguardo alla pretesa mancataconsiderazione delle censure rivolte nei confronti della c.t.u., èappena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiuntenella consulenza tecnica d’ufficio, con particolare riguardo al calcolo della pensione di maggiore importo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto formalizzando la propria domanda di pensionamento nel novembre2012 (anziché nel dicembre del 2012 come suggerito dalla Cassa) determinata con il cosiddetto sistema misto contributivo e retributivo,ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. d) del d.lgs. n. 42/2006; a fronte di tali premesse, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedella sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che ilricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezzadella motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in manierasintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta lamancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di provacontrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitareil controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sullasola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n.8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 - 01);Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazionepuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovveronon esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007,Rv. 596714 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo la Cassa ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudicea quo , di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnicoed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odiernacontroversia; deve dunque conclusivamente osservarsi come, attraverso le odierne censure, la Cassa ricorrente altro non prospetti se non una riletturanel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmenteprospettata in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1227, c.c., peravere la corte territoriale erroneamente escluso, ai fini dell’esonero dellaresponsabilità della Cassa (o comunque della riduzione del danno Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri risarcibile),la violazione dei canoni di ordinaria diligenza da parte del contribuente nell’affidamento riposto su una comunicazione ‘non istituzionale’ priva di valore certificativo rispetto a dati previdenziali conoscibili; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la Cassa ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ( con particolare riguardo ai termini oggettivi del comportamentodel danneggiato) ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8563/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente -2 Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza resa dalla CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 6182/2021,pubblicata il 30/09/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 30/09/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (Cassageometri) e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cassa geometri al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] (originarioattore e dante causa delle appellate) in conseguenza delle errateinformazioni fornite dalla Cassa geometri al [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla richiesta di un parere sulla possibilità di proporre la domanda di liquidazione della pensione secondo criteri più favorevoli possibili; informazioni in forza delle quali il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a richiedere la liquidazionedella propria pensione nel dicembre del 2012, ottenendone una sensibile diminuzione dell’importo annuo, rispetto a quello che avrebbeviceversa conseguito se avesse richiesto detta liquidazione nel novembredel 2012; afondamento della decisione assunta la corte territoriale, premessa la natura extracontrattuale dell’azione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente competenza del giudice civile (anziché del giudice del lavoro,come preteso dalla Cassa geometri), ha rilevato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse rilevato, tanto l’erroneità delle informazioni fornite dalla Cassa geometri al [OSCURATO:PERSONA], quanto l’efficacia causale di tali errate informazioni sulla determinazione del [OSCURATO:PERSONA] nel richiedere la liquidazione della propria pensionenel dicembre del 2012, con la conseguente provocazione di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri un significativo danno patrimoniale a carico del [OSCURATO:PERSONA], nella specie consistito nella sensibile differenza dell’importo annuo allo stesso concretamente riconosciuto rispetto a quello che avrebbe viceversa conseguito se avesse richiesto la liquidazione di detta pensione nel novembredel 2012; ciò posto, diversamente da quanto stabilito dal giudice di primo grado, la corte territoriale ha rilevato come la determinazione dell’importorisarcitorio dovuto in favore del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto superare l’importo complessivo di euro 120.000, così come specificamenterivendicato dallo stesso attore quale entità del danno subito,non potendo il giudice procedere alla liquidazione di un danno attraverso il riconoscimento di un importo superiore a quanto effettivamenterichiesto dall’interessato; avverso la sentenza d’appello, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; RosaMaria Viganò e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistonocon controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione delle norme sulla competenza di cui agli artt.38,442 e 444 c.p.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 2), c.p.c.), nonché laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c. (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3), c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la competenza del Tribunale del lavoro di Monza (invece di quella del Tribunale civile di Roma), nonostante l’oggetto della controversia in esame avesse natura previdenziale, trattandosi della responsabilità risarcitoria di un ente Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri previdenziale per la lesione dell’affidamento ingenerato da informazioneerrate sulla situazione pensionistica; ilmotivo è infondato; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente interpretato la domanda risarcitoria originariamente proposta dal [OSCURATO:PERSONA], non già come una domanda risarcitoria derivante dalle conseguenzedi una richiesta alla Cassa di dati concernenti la propria posizioneprevidenziale e pensionistica (ciò che avrebbe ricondotto la domanda all’ambito della relazione contrattuale con la Cassa, con il conseguenteinquadramento della relativa responsabilità nella cornice dell’inadempimento di obbligazioni), bensì come una domanda risarcitoriaderivante dalle conseguenze di “un parere sulla possibilità di presentare domanda di pensionamento a dicembre 2012 ‘con un calcolototalmente retributivo e quindi più favorevole’ (mail inviata da Cassaal sig. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA])” (pag. 3 della sentenza impugnata) ; al riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , il concorso della responsabilità extracontrattuale con quella da inadempimento può essereammesso laddove il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecieobbligatoria, sia ricostruito alla stregua di un’entità avente autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art 2043 cod. civ (Sez. 3, Ordinanza n. 36270 del 28/12/2023, Rv. 669799 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 2773 del 14/05/1979, Rv. 399077 - 01) ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha avuto cura di specificare come il fatto illecito dedotto in giudizio dall’originario attore non riguardasse la violazione di obbligazioni accessorie connesse al rapportoprevidenziale dallo stesso intrattenuto con la Cassa geometri, bensìil fatto colposo, avulso da ogni fattispecie obbligatoria, consistito nellatrasmissione, da parte della Cassa, di informazioni colpevolmente Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri errate in risposta al parere richiesto sulla possibilità di presentare domanda di pensione a dicembre 2012 al fine di ottenere un trattamento più favorevole possibile; informazioni rivelatesi causalmente idonee a provocare il danno pensionistico sofferto dal Caglioper aver confidato nella correttezza delle informazioni allo stesso fornitedalla Cassa ; si tratta di un inquadramento giuridicamente corretto, di per sé idoneo a giustificare la ritenuta competenza del tribunale ordinario anzichédel tribunale del lavoro ; con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., c. 2, n. 4, nonchédegli artt. 111 e 24 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile, essendosi il giudice d’appello sottratto alla confutazione delle articolate doglianze sollevate dalla Cassa geometri in sede di gravame nei confronti delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale in prime cure, solo genericamente e acriticamente richiamate nella sentenzaimpugnata in questa sede; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto delrequisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero neicasi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelleevenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesseod obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento,restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciòposto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisioneimpugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modotale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente ilpercorso logico, avendo la corte d’appello espressamente rilevato che “in riferimento agli asseriti vizi della CTU, il Collegio osserva che la presentazionedella domanda di pensione di anzianità da totalizzazione anovembre 2012 (anziché a dicembre 2012, quando in effetti è stata presentatasulla base della preventiva informazione resa dalla Cassa), determinatacon il c.d. sistema misto – contributivo e retributivo – ai sensidell’art. 4, comma 3 lettera d) del D.Leg.vo 42/2006, avrebbe comportato per l'appellato un importo annuo di pensione pari ad € 27.155,09,00, cioè quanto previsto correttamente dal CTU, quale prima ipotesi (retributivo fino al 2011 e contributivo dal 2012), ben superiore a quella effettivamente erogata di € 18.780,23. Né appare Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fondatoil 3° motivo basato sul presupposto che il giudice non avrebbe espresso "autonoma" motivazione. Secondo la Suprema Corte di Cassazione,il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, deirilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione conl'indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass. ordinanza 17 aprile2019, n. 10747) ” (pag. 4 della sentenza impugnata); l’iterargomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativologicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispettodei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalricorrente; conil terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115, 191 ss. c.p.c., 2697 c.c.,1 e ss., d.lgs. n. 509/1994, 3, c. 12, legge n. 335/1995 e 24, d.l. n.201/2011, nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 34 del Regolamento di previdenza della CIPAG, in relazione all’art.1363 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente condiviso le conclusionidel consulente tecnico d’ufficio, perpetrando il travisamento del quadro normativo di riferimento rispetto al sistema di calcolo di pensionedel [OSCURATO:PERSONA], violando il principio dispositivo, il principio di non contestazionee i criteri di riparto degli oneri probatori, e trascurando l’inapplicabilità delle norme valevoli per il sistema pensionistico pubblicoalle prestazioni erogate dalla Cassa geometri, in contrasto con il principio dell’autonomia regolamentare finanziaria dell’ente previdenziale; ilmotivo è inammissibile;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, con specifico riguardo alla pretesa mancataconsiderazione delle censure rivolte nei confronti della c.t.u., èappena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiuntenella consulenza tecnica d’ufficio, con particolare riguardo al calcolo della pensione di maggiore importo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto formalizzando la propria domanda di pensionamento nel novembre2012 (anziché nel dicembre del 2012 come suggerito dalla Cassa) determinata con il cosiddetto sistema misto contributivo e retributivo,ai sensi dell’art. 4, co. 3, lett. d) del d.lgs. n. 42/2006; a fronte di tali premesse, varrà evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedella sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che ilricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezzadella motivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in manierasintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta lamancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di provacontrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitareil controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sullasola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n.8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 - 01);Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dalc.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazionepuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un puntodecisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovveronon esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze talida invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007,Rv. 596714 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo la Cassa ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudicea quo , di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnicoed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odiernacontroversia; deve dunque conclusivamente osservarsi come, attraverso le odierne censure, la Cassa ricorrente altro non prospetti se non una riletturanel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmenteprospettata in questa sede di legittimità; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1227, c.c., peravere la corte territoriale erroneamente escluso, ai fini dell’esonero dellaresponsabilità della Cassa (o comunque della riduzione del danno Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri risarcibile),la violazione dei canoni di ordinaria diligenza da parte del contribuente nell’affidamento riposto su una comunicazione ‘non istituzionale’ priva di valore certificativo rispetto a dati previdenziali conoscibili; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la Cassa ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ( con particolare riguardo ai termini oggettivi del comportamentodel danneggiato) ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 8563/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.000,
Sentenza Cassazione n. 23466/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris