CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22891/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troM.[OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cappiello,controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 2638/2024 depositato il19/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/20261 [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito denominato per brevità“stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA] spa (breviter “Procedura” o “[OSCURATO:SOCIETA]”), inprededuzione, del credito per l’importo di € 60.000.000 o, in viasubordinata, di € 21.700.000.Si trattava di pretesa creditoria derivante da risarcimento dei danni,direttamente correlata al dissesto di Shernon, cagionato, a dire delricorrente, dalle condotte illecite poste in essere dai commissaristraordinari della Procedura nell’ambito della complessa operazione(perfezionatasi con l’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di acquisto deicomplessi aziendali delle società del [OSCURATO:PERSONA] ( M. Estatespa, [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]), tutte ammesse con decreto 07.04.2015 alla procedura diamministrazione straordinaria.In particolare, secondo la ricostruzione giuridica offerta dal ricorrente,l’illecito dei commissari sarebbe consistito nell’aver portato ad esecuzione,con la stipula dell’atto di cessione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il preliminare di cessionedella attività aziendali autorizzato dagli organi tutori della procedura,nonostante fossero venute meno le condizioni per il completamentodell’operazione.Nelle more della stipula del contratto definitivo, si erano infatti verificatialcuni eventi - consumo delle rimanenze più pregiate e, soprattutto,sostituzione dell’originario finanziatore con [OSCURATO:PERSONA](GBE) - che avevano portato alla stipula del contratto definitivo del 9/8/2018 a condizioni difformi dall’offerta autorizzata dal MISE. In base alcontratto definitivo, Shernon acquistava gli immobili e il magazzino venivaNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026acquistato da una newco, che poi lo avrebbe ritrasferito al finanziatoreGBE e concesso in conto deposito a Shernon.I commissari, sempre secondo ricorrente, avrebbero dovuto chiedere laconversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento (art. 70 d.lgs.270/1999) invece che concludere gli accordi definitivi, sopra riassunti,che, ormai, non erano conformi né a quanto autorizzato dal Consiglio diSorveglianza né tantomeno alla lettera di autorizzazione del MISE.2 [OSCURATO:PERSONA] escludeva il credito, recependo integralmente leosservazioni dei commissari i quali avevano proposto il rigetto delladomanda di ammissione, in primo luogo perché proposta ultardivamenteed, in secondo luogo, perché non risultava provata né la condottaantidoverosa dei commissari e il nesso di causalità, né il dannoasseritamente subito dal Fallimento ricorrente.3 Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione allo stato passivoproposta dal Fallimento.3.1 [OSCURATO:PERSONA] felsineo accoglieva il primo motivo di opposizione ritenendotempestiva l’insinuazione in quanto proposta non appena era stataindividuata da parte degli organi fallimentari la pretesa creditoria in tutti isuoi elementi e, quindi, dalla quantificazione del passivo avvenuta quantomeno nel momento del deposito della relazione del coadiutore del3.2 Nel merito, tuttavia, rilevava l’insussistenza dell’illecito contestato aiCommissari che secondo la prospettazione del Fallimento « sicomporrebbe ... di diverse condotte: aver “forzato” l’operazioneproponendo a [OSCURATO:PERSONA] un partner finanziario e commercialediverso da quello originariamente previsto, non aver tenuto in debitaconsiderazione la fragilità della struttura finanziaria-patrimoniale di SH afronte del ben noto squilibrio economico dell’attività del GruppoMercatone, aver venduto la merce migliore prima della stipula deldefinitivo, aver stipulato il contratto di cessione secondo uno schemaNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026difforme dall’autorizzazione ministeriale con conseguente nullità delcontratto stesso per violazione di norme inderogabili (disciplina delleavere, nello specifico, acconsentito a - se non addirittura agevolato –l’immediata cessione in blocco del magazzino merce a un soggetto esternorispetto a SH ([OSCURATO:SOCIETA].) senza vincoli di prezzo e marginalità sullevendite, in danno della neo-titolare dei complessi aziendali. Il tutto al solofine di addivenire comunque alla cessione dei complessi aziendali edevitare la conversione dell’AS in fallimento ».3.3 Precisava sul punto che i) da nessuna delle produzioni documentali diparte opponente, né dai capitoli di prova orale emergeva che vi fossestata una coazione o una qualche azione decettiva degli ex commissari neiconfronti di Shernon, del suo amministratore o dei suoi advisors per lastipula del definitivo e l’interposizione di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il definitivoera stato stipulato a condizioni solo in parte diverse da quelle previste nelpreliminare e autorizzate dal MISE e Shernon era consapevole delledifficoltà legate alla gestione delle aziende oggetto dell’operazione dicessione e del mancato acquisto delle rimanenze di magazzino, dallastessa cedute a [OSCURATO:PERSONA] tramite costituzione di una società adhoc, e ciò al fine di procurarsi la liquidità necessaria per la conclusionedell’affare e confidando sulla ripresa di marginalità.3.4 Sulla scorta delle suesposte emergenze riteneva che, anche ove unacondotta illecita dei commissari straordinari fosse configurabile, laresponsabilità del danno patito da Shernon era da ascriversiesclusivamente ad una cattiva scelta imprenditoriale compiuta sulla basedi una errata valutazione di profittabilità nel medio-lungo periodo, dellaricorrente che aveva siglato un accordo per lei svantaggioso e accettatocondizioni contrattuali con [OSCURATO:SOCIETA] rivelatesi anticoncorrenziali.3.5 Affermava che la disciplina sulle modalità di cessione dei complessiaziendali nell’ amministrazione straordinaria. e le necessarie e preliminariNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026autorizzazioni ex artt. 62 e 63 d. lgs. 270/1999 non sono poste a presidiodell’interesse della cessionaria (e dei suoi creditori), ma dei soggetticonvolti nella crisi dell’impresa di rilevanti dimensioni (lavoratori, indotto,creditori), con la conseguenza che gli organi della procedura rispondono dieventuali errate valutazioni e del danno prodotto a tali ultimi soggetti, nonalla controparte che abbia partecipato all’operazione in modo consapevolee informato.3.6 Da ultimo rimarcava che la determinazione del danno nel deficitpatrimoniale (o a quello in subordine proposto delle perdite subite daShernon in conseguenza dei rapporti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] eCommerce srl), non trovava riscontro probatorio.4 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato acinque motivi; la Procedura ha svolto difese con controricorso ed haproposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi. Entrambe leparti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia nullità del decreto decisorio – art. 360, comma1 n. 4, c.p.c. – omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), per non avere ilTribunale considerato che nella domanda di ammissione al passivo e nelricorso in opposizione il Fallimento aveva rappresentato che la domandaera svolta a tutela degli interessi della massa dei creditori sociali(ammessi al passivo) laddove la decisione di rigetto, assumendo che allacausazione del danno avrebbe partecipato la società fallita Shernon,faceva leva sul diritto al risarcimento del danno subito da quest’ultima .1.1 Il motivo è infondato.1.2 La corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che vincola il giudice exart. 112 c.p.c., riguarda il petitum che va determinato con riferimento aquel che viene domandato sia in via principale sia in via subordinata, inNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alleeccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto.1.3 Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112c.p.c.) non osta, tuttavia, a che il giudice renda la pronuncia richiesta inbase ad una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettatadalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimied, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quellainvocata dall'istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice dimediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova,quanto a causa pretendi, che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmentededotti o, comunque, acquisiti al processo, anche se ricostruiti ogiuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alleprospettazioni di parte, ma su elementi di fatto, che non siano, invece,ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.( cfr. Cass.11289/2018).1.4 Nella specie, non ricorre violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato, in quanto i fatti costitutivi della domanda tardiva dirisarcimento dei danni patiti dal ceto creditorio rappresentati dal curatoredel Fallimento – costituiti dalla dedotta condotta antidoverosa dell’organocommissariale e degli organi deliberanti di Sheraton -sono stati tuttiadeguatamente valutati dal Tribunale.Né può predicarsi alcun vizio di omessa pronuncia, in quanto il giudizio haavuto ad oggetto l’accertamento della responsabilità dei cessaticommissari straordinari per lo sbilancio (deficit fallimentare) derivante tradella garanzia patrimoniale della società, nell’interesse della stessa comeanche della massa dei creditori ammessi. Il Tribunale nell’accertare lamancanza di nesso eziologico tra il danno subito dalla società quantificatonella misura del deficit fallimentare e il comportamento dei cessatiNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026commissari straordinari, ha certamente statuito sulla domanda diammissione del credito risarcitorio vantato dall’opponente nell’interessedei propri creditori concorsuali.2 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di legge –art. 360, comma 1 n. 3, c.p. – per avere il Tribunale di Bologna, postoche la tesi difensiva del Fallimento è che i commissari straordinari hannoconsapevolmente stipulato un contratto nullo e la loro condotta hadeterminato l’effetto di consentire a Shernon di intraprendere una attivitàcommerciale senza che ne sussistessero le condizioni, disapplicato gliartt. 40 e 41 c.p., 1223 e 2056 c.c.; in particolare veniva affermatal’insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei commissari el’evento dannoso trascurando di rilevare che un evento è da considerarecausato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza delsecondo. Nel caso in esame se i commissari non avessero stipulatoquell’atto Shernon non si sarebbe trovata in quelle condizioni economicheperché, semplicemente, non avrebbe avviato l’attività commerciale.2.1 Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e41 c. p. e 1223, 2055, 2056, 2486 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 ,comma 1 n 3, c.p.c., per avere il Tribunale affermato l’insussistenza delvincolo della causalità giuridica tra il deficit fallimentare (differenzala responsabilità sussiste anche quando il fatto lesivo è commesso da piùautori, assumendo inesattamente una lacuna probatoria.Lamenta il Fallimento che nel giudizio di merito aveva dedotto cheall’illecito avevano concorso più autori – tra i quali i commissari – tuttiparimenti responsabili del danno derivante dalla stipula del contrattodefinitivo che, diversamente, non sarebbe stato stipulato, in quantooperazione commerciale economicamente non sostenibile, fonte deldissesto di Sheraton.Numero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026Deduce, pertanto, l’irrilevanza dei comportamenti gestori successivi, inquanto le cause del dissesto sarebbero da far risalire al momento dellastipulazione del contratto definitivo.2.2. Il quarto motivo oppone omesso esame di un fatto decisivo e noncontroverso – art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. – per avere il Tribunale diBologna omesso completamente di valutare la perizia del prof. Pecchiari edel prof. Pogliani che aveva riconosciuto la riconducibilità del dissesto allacessione del 9/8/2018.3 I motivi dal secondo al quarto, suscettibili di esame congiunto in quantointimamente connessi, sono, nel loro complesso, inammissibili.3.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte l'accertamentodell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra icomportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in ungiudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità,qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzatoda completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico(cfr. Cass. 1028/2012, 4009/2006, 7086/ 2005, 7637/ 2003 e 11543/2003).E’ stato ribadito anche in tema di responsabilità contrattuale chel'accertamento tanto del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno,quanto della prevedibilità del danno medesimo costituisce unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorrettoda motivazione adeguata e immune da errori (conf. Cass. n. 9985/2019,18509/2021 e 20961/2017).Tali principi, sebbene di norma applicati in tema di causalità materialevalgono anche al fine di verificare la corretta applicazione del nesso dicausalità giuridica (Cass. n. 21255/2013 e 4439/2014).3.2 Nel caso di specie il decreto impugnato ha valutato i comportamentitenuti dall’organo commissariale, ossia il suggerimento da parte di uno deicommissari del nuovo interlocutore finanziario (pag. 8 decr. imp.), nonchéNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/2026la piena consapevolezza del mutamento della proposta originaria, anche inragione dello svincolo del deposito fiduciario delle somme dovuteall’amministrazione straordinaria a titolo di corrispettivo della cessionedelle rimanenze, avvenuto all’esito del passaggio delle quote della newcosotto il controllo del nuovo finanziatore. Sul punto il Tribunale, conapprezzamento in fatto incensurabile, ha ritenuto che – anche inconsiderazione delle circostanze evidenziate – la decisione di procederecon l’operazione fosse ascrivibile unicamente alla decisione dei consulentie degli organi di gestione della società poi fallita, escludendo in punto didiritto un concorso causale dei cessati commissari rispetto alcomportamento ascrivibile alla società e ai suoi consulenti («non vi èinfatti alcuno specifico “obbligo di protezione” della controparte gravantesugli organi dell’a.s., ma solo gli ordinari doveri di buona fedecontrattuale, che non vi è prova siano stati violati»).Le censure contenute nei motivi lungi dal denunciare un'effettivaviolazione di legge, mirano nella sostanza a contestare l'apprezzamentodelle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito, convalutazione che soddisfa il requisito del minimo costituzionale dellamotivazione, e che come tale non è suscettibile di sindacato in sede dilegittimità.4 Il quinto motivo denuncia nullità del decreto decisorio – art. 360 n. 4c.p.c. – per omessa/apparente motivazione (art. 132 c.p.c.) : si ascrive alTribunale di avere con motivazione solo apparente affermato la mancanzadi prova del danno.5.1 Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 101 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato non ha ritenutoconoscibili i presupposti della pretesa risarcitoria quanto meno all’attodella sentenza dichiarativa del fallimento in data 23/5/2019, a fronte dellaproposizione della domanda di ammissione allo stato passivo in dataNumero registro generale 26577/2024Numero sezionale 2487/2026Numero di raccolta generale 22891/2026Data pubblicazione 08/07/202624/11/2020. Si osserva che le condizioni di partecipazione allo statopassivo dell’amministrazione straordinaria fossero evidenti sindall’apertura del fallimento di Shernon.5.2 Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., omesso esame di fattodecisivo ai fini del giudizio, costituito dalla sentenza dichiarativa delfallimento, in cui si dava atto delle cause dello stato di insolvenza diShernon.6 I motivi che precedono restano tutti assorbiti.Conclusivamente ricorso principale è rigettato.7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,con applicazione raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle speseprocessuali in favore della ricorrente incidentale, che liquida in complessivi€ 40.000 per compensi, oltre € 200 per anticipazioni, 15% rimborsoforfettario e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente principale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il Presidente