CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 32590/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in4056 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 09/01/2025R.G.N. 38774/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Oscu ramento disposto Numero registro generale 6093/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 4056/2025Numero di raccolta generale 32590/2025STEFANO VISONA’ che ha concluso per l'accoglimento delData pubblicazione 14/12/2025ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatoGIANCARLO [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma - in sede di omologa ex art. 445 bis 4°comma c.p.c. dell’accertamento negativo del requisito sanitarioper beneficiare delle prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992– ha posto a carico della ricorrente le spese di ctu ritenendo chenon si versasse in materia di “spese, competenze ed onorari”sostenuti dall’altra parte cui esclusivamente fa riferimento lanorma che prevede l’ipotesi dell’esonero dal pagamento dellespese processuali se letta in combinato disposto con la regolagenerale alla quale deroga e che, dettando una disciplinaspeciale, non è suscettibile di applicazione analogica.2. Per la cassazione del decreto in punto di attribuzione dellespese di consulenza ricorre J.M. che articola unmotivo.3. L’Inps resiste con controricorso eccependo l’inammissibilitàdel motivo per mescolanza e sovrapposizione di censureeterogenee (360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per essere stata omessa latrascrizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp.processuale dove reperirla. Sul merito della questione si rimettee chiede la compensazione delle spese.4. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento delricorso.Oscuramento disposto Numero registro generale 6093/2025Numero sezionale 4056/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 32590/2025Data pubblicazione 14/12/20251. Con il ricorso è denunciata la violazione, falsa applicazione edinsufficiente motivazione dell’art. 42 comma 11 d.l. 269/03 e152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art 360 n. 3 e 5 c.p.c.1.1. Ad avviso del ricorrente il decreto - nella parte in cui haposto le spese di consulenza tecnica a carico della ricorrente, inderoga all’art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante il deposito di unavalida dichiarazione (contenuta nella procura alle liti,sottoscritta dalla ricorrente, corredata da documento diriconoscimento e espressamente richiamata nel ricorsointroduttivo per ATP) sarebbe incorso nella denunciataviolazione di legge sia perché la dichiarazione resa in calce allaprocura era stata comunque allegata al ricorso.1.2. Inoltre, la ricorrente osserva che la fruizione del beneficiodella deroga al criterio della soccombenza è subordinata,innanzitutto, al possesso di un requisito sostanziale, ovverosiala titolarità di un reddito imponibile al limite ivi indicato e chesia desumibile come nella specie dall’esame del ricorso perconsentire ogni possibile controllo.1.3. Deduce ancora che, in relazione all’assunto del giudicanteche l’art. 152 sopra richiamato, non esoneri dal pagamento dellespese di consulenza tecnica, ex art. 91 c.p.c., la giurisprudenzadella Corte di Cassazione, ha esteso la disciplina esonerativaanche alle spese di consulenza tecnica, stabilendo che ” l’oneredelle spese di consulenza tecnica d’ufficio non si sottrae allacomune disciplina delle spese processuali e che pertanto lestesse, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non possonogravare sul soccombente nei confronti del quale sussistono lecondizioni per l’esonero della richiamata disposizione”.2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Oscu ramento disposto Numero registro generale 6093/20252.1. Il motivo, prospettato in osservanza dei principi dNi umero sezionale 4056/2025Numero di raccolta generale 32590/2025specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod.Data pubblicazione 14/12/2025proc. civ., ha ad oggetto la sola statuizione in punto spese diCTU contenuta in un decreto di omologa pronunciato aconclusione della fase di ATPO ex art. 445 bis, comma 4, cod.proc. civ.2.2. Premessa dunque l’ammissibilità del ricorso va qui ribaditoche secondo il costante orientamento di questa Corte, al qualesi intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. n. 1387 del 2025)l' onere delle spese di consulenza tecnica d' ufficio non si sottraealla comune disciplina delle spese processuali e pertanto lestesse, a norma dell'art.152 disp. att. cod. proc. civ, nonpossono gravare sul soccombente nei confronti del qualesussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamatadisposizione (v. anche Cass. 30147 del 2024, ma già Cass. n.16902 del 2022, 31544 del 2019 e n. 16515 del 2016).2.2. Specificatamente e con riferimento a procedimento diaccertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.si è confermato che le spese di consulenza tecnica di ufficio nonpossono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizionireddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la suapretesa sia manifestamente infondata e temeraria.3. Orbene, nella fattispecie in esame, il giudice del merito nonsi è attenuto a tale consolidato principio, e conseguentemente ilricorso deve essere accolto ed il decreto di omologa che haonerato la ricorrente – avente pacificamente i requisiti di cuiall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. – delle spese dellaconsulenza tecnica di ufficio, in assenza di profili di manifestainfondatezza e temerarietà della pretesa, va cassato senzarinvio, poiché il Tribunale ha onerato parte ricorrente delle spesedi CTU senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luceOscu ramento disposto Numero registro generale 6093/2025del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att. cod. procN. umero sezionale 4056/2025Numero di raccolta generale 32590/2025civ. in forza del quale, “nei giudizi promossi per ottenereData pubblicazione 14/12/2025prestazioni previdenziali o assistenziali la parte …non può esserecondannata al pagamento delle spese, competenze edonorari…” (per la riconducibilità alla fattispecie dell'art. 382,terzo comma, cod. proc. civ. della condanna alle spese di lite incaso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Cass.n. 11511 del 2024, n. 23920 del 2023, n. 12454 del 2022).Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione infavore del difensore della parte dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto nellaparte relativa alla liquidazione delle spese.Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 250,00 per compensi professionalied € 200,00 per esborsi, con distrazione in favore del difensoredichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 7 ottobre 2025Il Consigliere estensoreIl PresidenteLucia EspositoOscuramento disposto Numero registro generale 6093/2025Numero sezionale 4056/2025Numero di raccolta generale 32590/2025Data pubblicazione 14/12/2025