CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28229/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , domici- liatopresso la cancelleria della Corte di cassazione Oggetto:documentazione extracontabile –accerta- mento analitico induttivo –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Si- cilia,sezione staccata di Caltanissetta n. 3283 / 7 /20 2 1 , depositata il 12/04/2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia se- zione staccata di Caltanissetta n. 3283 /7/2021, depositata il 12/04/2021, veniva rigettato l’appello propost o da ll’ Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diEnna n. 513 / 1 /201 7 , la quale aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativamenteall’anno di imposta 2010 . L'avviso di accertamento consegu iva a d una verifica fiscale d e lla Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione indirizzatoal titolare della ditta . Nel corso della verifica veniva repe- ritoun documento extracontabile , denominato " p rima nota", recante l’annotazionedi voci contabili in entrata e in uscita da cui venivano estrapolati i dati economici ai fini della ridetermina zione de l reddito diimpresa. Ilgiudice di prime cure riteneva che fosse stata opera ta una acritica sommatoriadegli importi annotati in entrate imputa ti a incassi non dichiarati,decisione confermata dal giudice d’appello. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motiv i , cui replica la contri- buentecon controricorso e depositando in data 18.7.2024 nota at- testante la sospensione dall’albo con rinuncia al mandato dell’origi- nario difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la permanenza dell’ulteriore difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione a ll'art. 360, comma 1, nn.3e 4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt.39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, 52 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972,2727, 2729 e 2697 cod. civ., 115 cod.proc. c iv . per aver il giudice basato il proprio convincimento sul mero assunto difensivo del contribuente secondo il quale le an- notazioni in entrata si riferivano non a ricavi non dichiarati, ma all’in- gresso delle fatture passive di acquisto, mentre le annotazioni in uscita al pagamento delle stesse; per non aver operato la compara- zione delle risultanze della predetta documentazione extra contabile con i dati della contabilità ufficiale del contribuente; per aver addos- sato all’amministrazione finanziaria un onere probatorio ulteriore ri- spetto al reperimento della documentazione extra contabile. 2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., viene dedotta anche la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 7 d.lgs. n.546/1992 e 112 cod. proc. civ., per la generica argomentazione con cui il giudice ha escluso la decisività della documentazione extra contabile in riferimento alla “maggior parte” degli importi annotati in entrata, senza individuare la parte per cui tali importi non corrispondono con le fatturazioni di acquisto. 3. I motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono fon- dati, nei termini che seguono. 3.1. In diritto, non vi ènecessità di fornire ulteriori riscontri alla do- cumentazione extra contabile reperita, attraverso una comparazione delle risultanze della cd. contabilità in nero reperita con i dati della contabilità ufficiale del contribuente. Infatti, va ribadito ai fini IVA che, alla luce delle previsioni degli artt. 52, comma quarto, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la documenta- zioneextracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'im- presa, quand'anche risolventesi in annotazioni personali dell'impren- ditore, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente pre- suntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendente- mente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della con- tabilità e di inadempimenti di obblighi di leggee non può essere ri- tenuta irrilevante dal giudice ( v. Cass. n.2217/20 0 6 ; Cass.19326/2006; Cass. 21138/2018; Cass. 21432/2024). 4. Ciò premesso, nel caso in esame il giudice ha valutato la docu- mentazione extracontabilee, a tal proposito , a ll’ ult ima pag ina della sentenza si legge : « il reperimento di un documento denominato Prima nota recante l'annotazione di voci contabili in ENTRATA e in USCITA è stato opportunamente compulsato dai verbaliz- zanti, i quali, tuttavia, ne hanno estrapolato atomisticamente i dati economici operando una acritica sommatoria degli importi annotati in ENTRATA e imputabili ad incassi non dichiarati. Con il che i verbalizzanti hanno omesso di porre i dati in relazione tra loro e so- prattutto di cogliere il collegamento con le voci in USCITA dalla quale sarebbe potuta emergere la corrispondenza logica e matema- tica con altrettanti esborsi, così da confermare l’inerenza della mag- gior parte degli importi annotati in entrata a fatturazioni di acquisto, come peraltro desumibile dalla stessa dicitura apposta Ric. Fatt . Una volta indebolita la portata indiziaria della documentazione extra- contabile, deve ascriversi a carenza dell’attività investigativa l’as- senza della necessaria attività di riscontro cui i verbalizzanti avreb- bero dovuto attendere al fine di estrarre i soli elementi non allineati a dati di fatturazione né altrimenti rilevati incontabilità, in guisa da porli a base della ripresa reddituale». 5. L’argomentazione sopra riportata è affetta da contraddittorietà ir- riducibile, perché la valutazione della documentazione extracontabile operata dal giudice non permette di comprendere per quale parte le riprese siano state ritenute giustificate, dal momento che fa riferi- mento in modo generico ad una prova indiziarianon inesistente, ma «indebolita», con giustificazione fornita perla «maggior parte»degli importi annotati in entrata, senza individuare la parte esatta per cui tali importisono stati ritenuti non corrispond enti al le fatturazioni di acquisti. Sotto tale angolo il ricorso è fondato, perché il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione - merito, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resadal contribuente, sia dell'accertamento dell’Ufficio (Cass. Sez. 5,ordinanza n. 18777 del 10/09/2020). Allorquando, come nel caso dispecie, il giudice ritenga che l’onere a fondamento delle riprese siastato assolto solo in parte, individua con esattezza per quali mo- vimentazioni e operazioni economiche deve operare una ridetermi- nazione delle riprese, riconducendole alla corretta misura, entro i limitiposti dalle domande di parte , principio cui si conformerà il giu- dice del rinvio. 6. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, per ulte