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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21259/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il 13 novembre 1988; avverso la ordinanza n. 3152/21 del Tribunale di Napoli del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 11 ottobre 2021, accolto l'appello - ripristinando, pertanto, la custodia intramuraria - presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli avverso il provvedimento con il quale la detta Corte aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già condannato in primo grado per la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ed attualmente sottoposto alla attenzione della Corte di appello di Napoli per la celebrazione nel giudizio di gravame; nel corso di tale grado processuale, per come risulta dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, lo stesso imputato ha rinunziato ai motivi di impugnazione diversi da quelli direttamente connessi alla determinazione della pena.

La difesa dell'imputato ha ora impugnato il provvedimento di ripristino della originaria misura cautelare, osservando che lo stesso era fondato su di una serie di presupposti erronei; in particolare, è stato fatto presente che la condanna era stata inflitta al Degli Schiavi per avere egli fatto parte di un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti non sino al 2 dicembre 2018, come riportato dal Tribunale, ma sino al maggio 2016; egli non era uno stabile fornitore di stupefacenti, come riportato dal Tribunale partenopeo, ma gli erano stati addebitati solo due episodi di cessione di hashish per un complessivo importo di 200,00 euro; ancora, non avrebbe corrisposto al vero il dato che a suo carico era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare in atto in quanto si sarebbe reso responsabile di gravi reati mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari, ma ciò era avvenuto solamente in quanto aveva contravvenuto alla prescrizione di non avere contatti con persone estranee al nucleo familiare convivente.

Tali elementi di fatto erronei avrebbero, ad avviso della ricorrente difesa, inciso in senso negativo per la sorte del ricorrente sulla scelta operata dal Tribunale.

Ha aggiunto la difesa del Degli Schiavi che la precedente decisione della Corte distrettuale di sostituire la custodia cautelare in carcere con la detenzione domiciliare era stata giustificata anche dal fatto, che ora il Tribunale in sede di appello cautelare ha del tutto pretermesso, che il Degli Schiavi è padre di numerosa prole alla quali solamente lui può assicurare adeguata assistenza, essendo la madre di quella impossibilitata per motivi sanitari ad attendere alla cura dei figli.

Il ricorrente ha, pertanto, osservato che il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che, visto l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., sole avrebbero potuto giustificare la applicazione della misura di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Osserva, infatti, il Collegio che con il provvedimento attualmente impugnato il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello cautelare presentato dalla locale Procura Generale avverso il provvedimento con il quale, in data 20 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in quanto giudice del dibattimento, aveva sostituito a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella più mite degli arresti domiciliari.

Nel giungere a tale decisione il Tribunale ha privilegiato la gravità dei fatti attribuiti all'imputato, il quale viene definito "stabile e privilegiato fornitore di hashish" di un'associazione per delinquere e viene descritto come persona gravata da condanne per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti ed a carico del quale era stata emessa, nell'agosto del 2020, una ordinanza di aggravamento della misura custodiale, da autocontenitiva ad eterocontenitiva, in quanto lo stesso, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe macchiato di gravi reati.

Siffatta motivazione pare prestare il fianco alle censure formulate dalla ricorrente difesa di fronte a questa Corte.

Si osserva, infatti, che - anche a volere ora aderire, per l'attuale semplicità argomentativa che non richiede la assunzione di una precisa e diversa presa di posizione sul punto, alla tesi (peraltro non unanime nella giurisprudenza di questa Corte, essendo la stessa avversata, quanto meno, sia da: Corte di cassazione, Sezione I penale 19 aprile 2016 n. 16029, che da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 6 aprile 2017, n. 17581) ancora di recente espressa da questa Corte secondo la quale in sede di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento in materija cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento gravato non impone una vera e propria motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Corte di cassazione, Sezione V penale 14 ottobre 2020, n. 28580) - non può, tuttavia, trascurarsi di osservare che anche quanti si sono dimostrati fautori del riportato orientamento hanno rilevato che, in ogni caso, il giudice dell'appello cautelare, onde riformare la precedente decisione, deve procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della più favorevole per l'accusato decisione impugnata, sicchè ogni divergente valutazione adottata dal Tribunale dovrà comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata, configurandosi, altrimenti, un vizio della motivazione della decisione assunta per seconda (Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 aprile 2020, n. 10995).

Quanto al caso che ora interessa si rileva che è lo stesso giudice dell'appello cautelare che, nel compendiare gli argomenti che avevano indotto la Corte di appello ad assegnare il Degli Schiavi agli arresti domiciliari, aveva indicato la particolare situazione familiare in cui si trovava il ricorrente, contraddistinta dalle precarie condizioni di salute della moglie.

In relazione a tale profilo - non irrilevante posto che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. subordina, laddove il soggetto destinatario della misura di massimo rigore sia padre di prole in età inferiore agli anni 6 la cui madre sia tb. impossibilit prestare assistenza, il mantenimento o l'applicazione della misura in questione ad "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" - la motivazione del Tribunale è rimasta del tutto silente, in tal modo non confrontandosi con gli argomenti che avevano giustificato la precedente decisione di segno opposto.

Appare, pertanto, evidente come il Tribunale del riesame, nel riformare il provvedimento assunto dalla Corte di merito, abbia omesso di esaminare, in assenza di fattori nuovi intercorsi fra l'adozione della ordinanza della Corte territoriale e quella del giudice del gravame cautelare, un elemento che aveva svolto un ruolo non trascurabile nel procedimento valutativo seguito nel provvedimento riformato.

Parimenti significativo è il fatto che il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello presentato avverso il provvedimento di modifica della misura cautelare in corso di applicazione a carico dell'odierno ricorrente abbia fatto riferimento alla circostanza che lo stesso, allorchè era in precedenza ristretto agi arresti domiciliari, si era visto aggravare la misura in atto, con provvedimento emessa dal Gip di Napoli il 24 agosto 2020, in quanto lo stesso si sarebbe reso responsabile, durante tale_ fase di esecuzione della misura cautelare, dei reati di "detenzione abusiva di arma da sparo, lesioni ed evasione".

In realtà il quadro cautelare che aveva indotto il Gip di Napoli a modificare la misura sino a quel momento in atto (e che, giova ricordare, sarà poi ripristinata dalla Corte di appello di Napoli, giudice del procedimento di merito, con l'ordinanza del 20 luglio 2021, successivamente riformata dal Tribunale di Napoli con il provvedimento ora in questione) appare assai meno allarmante ed assai più sfumato, posto che - per come emerge dal tenore testuale del provvedimento, allegato al presente ricorso dalla difesa del Degli Schiavi, emesso dal Tribunale di Napoli in occasione della impugnazione dell'atto con il quale la originaria misura era stata sottoposta ad aggravamento - in quella occasione il Gip (e successivamente il Tribunale del riesame) aveva valorizzato non la commissione di specifici reati (in effetti nella ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 novembre 2020 emessa in tale occasione non si fa alcun riferimento né alla detenzione di armi, né alla commissione del reato di lesioni da parte dell'attuale ricorrente né ad una evasione del Degli Schiavi dagli arresti domiciliari), ma esclusivamente alla violazione delle prescrizioni di divieto di comunicazione con terzi connesse alla materiale applicazione della misura autocustodiale.

Non trascura questa Corte il fatto che tali violazioni possano essere indicative, ove ne fosse stato meglio chiarito il contenuto, della incapacità da parte del ricorrente di conformarsi autonomamente agli obblighi che dalla misura autocustodiale scaturiscono, né ignora il Collegio che tale incapacità potrebbe essere funzionale al disegno di proseguire, anche dalla condizione di meno assillante controllo che è propria degli arresti domiciliari, lo svolgimento di attività illecite.

Il fatto è, però, che il Tribunale dell'appello cautelare ha ancorato il giudizio in merito relativo alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad un giudizio prognostico fondato, non sugli elementi rivenienti dalle, dichiarazioni accusatorie che avevano condotto all'aggravamento della originaria misura, ma su altri, diversi, dati apparentemente non rispondenti alla realtà e che, come tali, non sono idonei a giustificare nuovamente la prognosi relativa alla inadeguatezza degli arresti domiciliari ripristinati dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 20 luglio 2021 in favore dell'odierno ricorrente.

L'ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, affinché, tenendo conto dei rilievi esposti, rivaluti l'appello proposto dal locale Procuratore generale avverso l'ordinanza con la quale erano stati disposti, dalla Corte di appello di Napoli gli arresti domiciliari in favore di [OSCURATO:PERSONA].

PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il 13 novembre 1988; avverso la ordinanza n. 3152/21 del Tribunale di Napoli del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 11 ottobre 2021, accolto l'appello - ripristinando, pertanto, la custodia intramuraria - presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli avverso il provvedimento con il quale la detta Corte aveva sostituito con la misura degli arresti domiciliari la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto già condannato in primo grado per la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 ed attualmente sottoposto alla attenzione della Corte di appello di Napoli per la celebrazione nel giudizio di gravame; nel corso di tale grado processuale, per come risulta dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, lo stesso imputato ha rinunziato ai motivi di impugnazione diversi da quelli direttamente connessi alla determinazione della pena. La difesa dell'imputato ha ora impugnato il provvedimento di ripristino della originaria misura cautelare, osservando che lo stesso era fondato su di una serie di presupposti erronei; in particolare, è stato fatto presente che la condanna era stata inflitta al Degli Schiavi per avere egli fatto parte di un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti non sino al 2 dicembre 2018, come riportato dal Tribunale, ma sino al maggio 2016; egli non era uno stabile fornitore di stupefacenti, come riportato dal Tribunale partenopeo, ma gli erano stati addebitati solo due episodi di cessione di hashish per un complessivo importo di 200,00 euro; ancora, non avrebbe corrisposto al vero il dato che a suo carico era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare in atto in quanto si sarebbe reso responsabile di gravi reati mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari, ma ciò era avvenuto solamente in quanto aveva contravvenuto alla prescrizione di non avere contatti con persone estranee al nucleo familiare convivente. Tali elementi di fatto erronei avrebbero, ad avviso della ricorrente difesa, inciso in senso negativo per la sorte del ricorrente sulla scelta operata dal Tribunale. Ha aggiunto la difesa del Degli Schiavi che la precedente decisione della Corte distrettuale di sostituire la custodia cautelare in carcere con la detenzione domiciliare era stata giustificata anche dal fatto, che ora il Tribunale in sede di appello cautelare ha del tutto pretermesso, che il Degli Schiavi è padre di numerosa prole alla quali solamente lui può assicurare adeguata assistenza, essendo la madre di quella impossibilitata per motivi sanitari ad attendere alla cura dei figli. Il ricorrente ha, pertanto, osservato che il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che, visto l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., sole avrebbero potuto giustificare la applicazione della misura di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Osserva, infatti, il Collegio che con il provvedimento attualmente impugnato il Tribunale di Napoli ha accolto l'appello cautelare presentato dalla locale Procura Generale avverso il provvedimento con il quale, in data 20 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in quanto giudice del dibattimento, aveva sostituito a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella più mite degli arresti domiciliari. Nel giungere a tale decisione il Tribunale ha privilegiato la gravità dei fatti attribuiti all'imputato, il quale viene definito "stabile e privilegiato fornitore di hashish" di un'associazione per delinquere e viene descritto come persona gravata da condanne per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti ed a carico del quale era stata emessa, nell'agosto del 2020, una ordinanza di aggravamento della misura custodiale, da autocontenitiva ad eterocontenitiva, in quanto lo stesso, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe macchiato di gravi reati. Siffatta motivazione pare prestare il fianco alle censure formulate dalla ricorrente difesa di fronte a questa Corte. Si osserva, infatti, che - anche a volere ora aderire, per l'attuale semplicità argomentativa che non richiede la assunzione di una precisa e diversa presa di posizione sul punto, alla tesi (peraltro non unanime nella giurisprudenza di questa Corte, essendo la stessa avversata, quanto meno, sia da: Corte di cassazione, Sezione I penale 19 aprile 2016 n. 16029, che da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 6 aprile 2017, n. 17581) ancora di recente espressa da questa Corte secondo la quale in sede di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento in materija cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento gravato non impone una vera e propria motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Corte di cassazione, Sezione V penale 14 ottobre 2020, n. 28580) - non può, tuttavia, trascurarsi di osservare che anche quanti si sono dimostrati fautori del riportato orientamento hanno rilevato che, in ogni caso, il giudice dell'appello cautelare, onde riformare la precedente decisione, deve procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della più favorevole per l'accusato decisione impugnata, sicchè ogni divergente valutazione adottata dal Tribunale dovrà comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata, configurandosi, altrimenti, un vizio della motivazione della decisione assunta per seconda (Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 aprile 2020, n. 10995). Quanto al caso che ora interessa si rileva che è lo stesso giudice dell'appello cautelare che, nel compendiare gli argomenti che avevano indotto la Corte di appello ad assegnare il Degli Schiavi agli arresti domiciliari, aveva indicato la particolare situazione familiare in cui si trovava il ricorrente, contraddistinta dalle precarie condizioni di salute della moglie. In relazione a tale profilo - non irrilevante posto che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. subordina, laddove il soggetto destinatario della misura di massimo rigore sia padre di prole in età inferiore agli anni 6 la cui madre sia tb. impossibilit prestare assistenza, il mantenimento o l'applicazione della misura in questione ad "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" - la motivazione del Tribunale è rimasta del tutto silente, in tal modo non confrontandosi con gli argomenti che avevano giustificato la precedente decisione di segno opposto. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale del riesame, nel riformare il provvedimento assunto dalla Corte di merito, abbia omesso di esaminare, in assenza di fattori nuovi intercorsi fra l'adozione della ordinanza della Corte territoriale e quella del giudice del gravame cautelare, un elemento che aveva svolto un ruolo non trascurabile nel procedimento valutativo seguito nel provvedimento riformato. Parimenti significativo è il fatto che il Tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello presentato avverso il provvedimento di modifica della misura cautelare in corso di applicazione a carico dell'odierno ricorrente abbia fatto riferimento alla circostanza che lo stesso, allorchè era in precedenza ristretto agi arresti domiciliari, si era visto aggravare la misura in atto, con provvedimento emessa dal Gip di Napoli il 24 agosto 2020, in quanto lo stesso si sarebbe reso responsabile, durante tale_ fase di esecuzione della misura cautelare, dei reati di "detenzione abusiva di arma da sparo, lesioni ed evasione". In realtà il quadro cautelare che aveva indotto il Gip di Napoli a modificare la misura sino a quel momento in atto (e che, giova ricordare, sarà poi ripristinata dalla Corte di appello di Napoli, giudice del procedimento di merito, con l'ordinanza del 20 luglio 2021, successivamente riformata dal Tribunale di Napoli con il provvedimento ora in questione) appare assai meno allarmante ed assai più sfumato, posto che - per come emerge dal tenore testuale del provvedimento, allegato al presente ricorso dalla difesa del Degli Schiavi, emesso dal Tribunale di Napoli in occasione della impugnazione dell'atto con il quale la originaria misura era stata sottoposta ad aggravamento - in quella occasione il Gip (e successivamente il Tribunale del riesame) aveva valorizzato non la commissione di specifici reati (in effetti nella ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 novembre 2020 emessa in tale occasione non si fa alcun riferimento né alla detenzione di armi, né alla commissione del reato di lesioni da parte dell'attuale ricorrente né ad una evasione del Degli Schiavi dagli arresti domiciliari), ma esclusivamente alla violazione delle prescrizioni di divieto di comunicazione con terzi connesse alla materiale applicazione della misura autocustodiale. Non trascura questa Corte il fatto che tali violazioni possano essere indicative, ove ne fosse stato meglio chiarito il contenuto, della incapacità da parte del ricorrente di conformarsi autonomamente agli obblighi che dalla misura autocustodiale scaturiscono, né ignora il Collegio che tale incapacità potrebbe essere funzionale al disegno di proseguire, anche dalla condizione di meno assillante controllo che è propria degli arresti domiciliari, lo svolgimento di attività illecite. Il fatto è, però, che il Tribunale dell'appello cautelare ha ancorato il giudizio in merito relativo alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ad un giudizio prognostico fondato, non sugli elementi rivenienti dalle, dichiarazioni accusatorie che avevano condotto all'aggravamento della originaria misura, ma su altri, diversi, dati apparentemente non rispondenti alla realtà e che, come tali, non sono idonei a giustificare nuovamente la prognosi relativa alla inadeguatezza degli arresti domiciliari ripristinati dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 20 luglio 2021 in favore dell'odierno ricorrente. L'ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione personale, affinché, tenendo conto dei rilievi esposti, rivaluti l'appello proposto dal locale Procuratore generale avverso l'ordinanza con la quale erano stati disposti, dalla Corte di appello di Napoli gli arresti domiciliari in favore di [OSCURATO:PERSONA]. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai
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