CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 15818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia con sentenza predibattimentale ex art. 129 cod. proc. pen., decidendo in camera di consiglio senza avviso alle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186/. comma 2, lett. c), 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 accertato in Campodasergo ( (PD) in data 7 giugno 2015, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza d'appello( ha proposto ricorso l'imputato/a mezzo del difensore/ formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare degli artt. 601, commi 3 e 6, cod. proc. pen. e 429, comma 1 / lett. f), cod. proc. pen., a causa della omessa citazione in giudizio dell'appellante, con consegunete nullità assoluta e insanabile. Il difensore richiama la sentenza della Corte CostituzionkEn. 111 del 9 maggio 2022 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alucna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 3 marzo 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna 13__E i Li 4 E_ Océ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm o e ro 5013- i, I\ favore della tassa delle ammende, non constando la sopravvenuta carenza di CA c iL interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Deciso il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente A Eman ne [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT