CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 32653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA 32653 - 26 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 906/26 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21213/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso: letta la memoria proposta nell'interesse dalla ricorrente dal difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Genova, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 6 maggio 2026 con la quale il giudice /per le indagini preliminartv aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere a carico della [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari a casa della madre, Ikk ha disposto la sostituzione della misura con quella della custodiavcarcere. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta a indagini in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.PR. n. 309 del 1990 in concorso con [OSCURATO:PERSONA], fidanzato tdella sorella della ricorrente, perché veniva trovata intenta al confezionamento in dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina, del peso di gr. 460 ca., presso l'abitazione di via Guicciardini, 22, ove veniva trovata anche una macchinetta contasoldi. La ricorrente risponde, altresì, del reato di detenzione in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], di altri quantitativi di stupefacenti trovati, in parte, nascosti in una sella della moto del [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, in altra abitazione del [OSCURATO:PERSONA], dove questi conviveva con la sorella della ricorrente. 2.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per carenza e illogicità della motivazione sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza della misura r che trascura il dato della incensuratezza dell'indagata e del suo comportamento processuale, di ammissione degli addebiti, aspetti che, viceversa, erano stati valorizzati dal giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza del 6 maggio 2026. Rileva, altresì, che l'abitazione della madre della ricorrente, estranea al circuito dello spaccio e presso la quale la misura è in corso, è distante da quella in cui la Muratirconfezionava, per conto del [OSCURATO:PERSONA], la droga. Risulta, invece, del tutto generico il riferimento alla permanenza di contatti con il circuito di approvvigionamento e spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Le argomentazioni del Tribunale, sulla inidoneità del luogo di arresti domiciliari rrisultano apodittiche e generiche ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione di condotte illecite dello stesso genere e della inidoneità della misura autocustodiale a garantire la funzione di prevenzione. 2.Va ricordato che, nell'ambito delle misure cautelari, la custodia cautelare in carcere costituisce la misura più grave applicabile solo quando, in relazione alle specifiche esigenze cautelari, valutate con riferimento ai criteri di cui all'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., altre misure si rivelino inadeguate a realizzare la finalità di prevenzione della reiterazione di reati dello stesso genere. Un principio rafforzato a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, connma terzo, cod. proc. pen., che ha ribadito che incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed 2 iinterdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964 - 01). L'adeguatezza deve, inoltre, essere valutata alla luce del principio di proporzionalitàrche comporta l'esame in concreto della tipologia di recidiva che la misura deve contenere e che, in relazione ai reati commessi in concorso, deve essere calibrata anche sullo specifico contributo materiale dell'agente alla commissione del reato. Ne consegue che il giudizio di inidoneità e inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, in caso di concorso di persone nel reato, deve essere formulato non solo con riferimento alla gravità del reato e alla sua astratta tipologia, ma con specifico riferimento al concreto ruolo e al contributo del singolo concorrente nelle attività illecite. 3.11 Tribunale ha omesso tale valutazione incentrando la motivazione sulla presunta relazione di coppia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove l'indagato è fidanzato con la sorella della ricorrente, richiamando, in più punti dell'ordinanza, ai fini della intensità del pericolo di recidiva, l'attività "della coppia". Soprattutto, come correttamente evidenziato dal difensore della ricorrente, risulta del tutto generico il riferimento alla permanenza di contatti con il circuito di approvvigionamento e spaccio, trattandosi di attività nelle quali non risulta implicata [OSCURATO:PERSONA], trovata nell'abitazione di via Guicciardini intenta al confezionamento di dosi evidentemente procurate dal [OSCURATO:PERSONA], che deteneva altra droga sia nella moto che in altra abitazione a lui in uso. Ne consegue che il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari per inidoneità del luogo in cui la misura è in corso «perché collocato nel medesimo contesto geografico e relazionale in sui si è determinata la condotta perché distante solo sette minuti a piedi dell'abitazione di via Guicciardini», risulta formulato in termini apodittici e generici, perché affatto calibrato sullo specifico contributo materiale della [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato, come accertato in punto di fatto, non essendo emersi altri suoi contatti con il circuito di spaccio se non con il [OSCURATO:PERSONA] a servizio d4uale si prestava al confezionamento in dosi della droga da questi procurata. 4.11 giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari ai fini della prevenzione di condotte recidivanti non può essere, altresì, basato su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile "in rerum natura", ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondato sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi 3specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615 - 01). La mera prossimità dell'abitazione in cui è in corso la misura con i luoghi di spaccio o procacciamento dello stupefacente, è del tutto inconferente ai fini del giudizio di inidoneità della misura autocustodiale che, del resto, potrebbe essere rafforzata, ove ritenuto concretamente sussistente il pericolo di allontanamento anche breve o il pericolo di contatti con ambienti esterni, con l'imposizione di limitazioni ulteriori (ad. es, il divieto di comunicazioni con persone estranee al nucleo familiare o, addirittura, l'applicazione del braccialetto elettronico), prima di ricorrere alla misura della custodia in carcere, che, come si è detto innanzi, è quella maggiormente confliggente con il diritto alla libertà personale e di grave impatto per una indagata appena ventunenne e alla prima esperienza detentiva. 5: L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ferma restando l'efficacia della misura degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari di Genova del 6 maggio 2026 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIm L Ì 2026 'FT 710N A 10 GIUDIZIARIO ragomen i 4