Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29545/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti di furto in abitazione commessi, quali l'omogeneità delle violazioni commesse a distanza temporale di appena due mesi l'una dall'altra, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Sondrio.

Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come tali delitti siano frutto di decisioni estemporanee, scaturite dalle particolari situazioni in cui di volta in volta si è venuto a trovare Nikolli, da doversi escludere, anche in considerazione della misura cautelare cui nelle more era sottoposto, che allorquando 1'11 marzo 2015 il suddetto commetteva il furto in abitazione ai danni della persona offesa Sandrini avesse deliberato il tentato furto in danno della diversa persona offesa Calderon in concorso con altra persona.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti di furto in abitazione commessi, quali l'omogeneità delle violazioni commesse a distanza temporale di appena due mesi l'una dall'altra, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Sondrio. Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come tali delitti siano frutto di decisioni estemporanee, scaturite dalle particolari situazioni in cui di volta in volta si è venuto a trovare Nikolli, da doversi escludere, anche in considerazione della misura cautelare cui nelle more era sottoposto, che allorquando 1'11 marzo 2015 il suddetto commetteva il furto in abitazione ai danni della persona offesa Sandrini avesse deliberato il tentato furto in danno della diversa persona offesa Calderon in concorso con altra persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 29545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris