CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il ricorso propone una rilettura delle evidenze di prova che i giudici di merito hanno esaminato concludendo, con motivazione non manifestamente illogica, per la destinazione allo spaccio dei 14 involucri di cocaina dei quali l'imputato si era disfatto all'atto dell'ingresso delle forze dell'ordine nel bar in cui si trovava. Il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando i precedenti penali dell'imputato: anche tale motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere ré-\a ore [OSCURATO:PERSONA]