Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20461/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 GIANLUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1010 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione della recidiva contestata - è caratterizzato da particolare genericità poiché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, anche a fronte del fatto che la Corte di appello ha motivato la mancata esclusione con specifico riferimento ai numerosi precedenti dell'imputato, anche specifici e gravi, nonché in ragione della gravità del fatto in concreto (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); Rilevato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di plusvalenza sulle contestate aggravanti - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale evidenzia come le modalità di svolgimento del fatto e la sua gravità non permettono di accogliere una tale richiesta; Considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo 2) - è inammissibile, in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, la quale ha specificato come la commissione di un fatto della medesima indole sia ostativo alla concessione dell'invocata causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 GIANLUCA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1010 FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza di appello in relazione della recidiva contestata - è caratterizzato da particolare genericità poiché prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, anche a fronte del fatto che la Corte di appello ha motivato la mancata esclusione con specifico riferimento ai numerosi precedenti dell'imputato, anche specifici e gravi, nonché in ragione della gravità del fatto in concreto (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); Rilevato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con il quale i ricorrenti si dolgono della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di plusvalenza sulle contestate aggravanti - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale evidenzia come le modalità di svolgimento del fatto e la sua gravità non permettono di accogliere una tale richiesta; Considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione circa l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui al capo 2) - è inammissibile, in quanto caratterizzato da censure estremamente generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, la quale ha specificato come la commissione di un fatto della medesima indole sia ostativo alla concessione dell'invocata causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 20461/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris