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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 28464/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1383/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15129/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Sull’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057 del 07/03/2025, proposta nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.C.S.

Onlus, in persona del legale rapp.te p.t., nel processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], i cui ricorsi sono stati decisi all’udienza del 7 marzo 2025; vista l’istanza di correzione di errore materiale e la sentenza n. 16075, emessa da questa Sezione della Corte di cassazione il 7 marzo 2025; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28464/2025 Roma, lì, 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte, visti gli atti del procedimento n. 141/2025 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altro) e quelli del proc. n.

R.G. 15129/2025, formato per la correzione (a domanda della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.C.S Onlus) del ravvisato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057, del 7 marzo 2025.

2. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall’istante, dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata.

3. Rilevato che, per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057/2025 del 07 marzo 2025, dep. il 28 aprile 2025, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite nel giudizio di legittimità, nella misura complessiva di euro 5.300/00, che risente dei criteri legali di moltiplicazione interna in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore;

3.1. [OSCURATO:PERSONA] che, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la legalità erano rappresentati da un unico difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.

Onlus era rappresentata dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasmesso tempestivamente memoria scritta e aveva delegato a sostituirla in udienza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato separate conclusioni scritte e note spese.

3.2. Rilevato che tale erronea indicazione della complessiva molteplicità di parti civili difese dal medesimo difensore costituisce errore materiale, emendabile secondo la procedura indicata all’art.130 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705), giacché la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.

Onlus era rappresentata da autonomo difensore, mentre le altre due parti civili costituite erano difese da un unico difensore, tal ché solo con riferimento alle ultime due parti civili potevano applicarsi i criteri moltiplicatori previsti in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, mentre la prima andava autonomamente liquidata.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] per la legalità, rappresentate da un unico difensore comune (avv. [OSCURATO:PERSONA]), le spese legali seguono il criterio normativo moltiplicatore previsto in caso di pluralità di parti difese dal medesimo difensore e vanno pertanto complessivamente riliquidate in euro 4500,00 (3900,00 oltre 600,00 euro per la seconda difesa). [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.

Onlus, trattandosi di unico difensore che rappresenta e difende autonomamente una sola parte civile, le spese di rappresentanza e difesa in giudizio, per la fase di legittimità, vanno liquidate in euro 3686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo contenuto sul ruolo di udienza del 7 marzo 2025 e sulla sentenza- documento n. 16057/2025, nel senso che al posto delle parole “complessivi euro 5.300,00 …” si inseriscano le seguenti: “euro 4.500,00 per le prime due ed euro 3.686,00 per la terza”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma l’11 luglio 2025.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1  REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE  Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1383/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15129/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Sull’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057 del 07/03/2025, proposta nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.C.S. Onlus, in persona del legale rapp.te p.t., nel processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], i cui ricorsi sono stati decisi all’udienza del 7 marzo 2025; vista l’istanza di correzione di errore materiale e la sentenza n. 16075, emessa da questa Sezione della Corte di cassazione il 7 marzo 2025; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28464/2025 Roma, lì, 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte, visti gli atti del procedimento n. 141/2025 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altro) e quelli del proc. n. R.G. 15129/2025, formato per la correzione (a domanda della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.C.S Onlus) del ravvisato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057, del 7 marzo 2025. 2. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall’istante, dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata. 3. Rilevato che, per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 16057/2025 del 07 marzo 2025, dep. il 28 aprile 2025, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite nel giudizio di legittimità, nella misura complessiva di euro 5.300/00, che risente dei criteri legali di moltiplicazione interna in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore; 3.1. [OSCURATO:PERSONA] che, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la legalità erano rappresentati da un unico difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. Onlus era rappresentata dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasmesso tempestivamente memoria scritta e aveva delegato a sostituirla in udienza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato separate conclusioni scritte e note spese. 3.2. Rilevato che tale erronea indicazione della complessiva molteplicità di parti civili difese dal medesimo difensore costituisce errore materiale, emendabile secondo la procedura indicata all’art.130 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705), giacché la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. Onlus era rappresentata da autonomo difensore, mentre le altre due parti civili costituite erano difese da un unico difensore, tal ché solo con riferimento alle ultime due parti civili potevano applicarsi i criteri moltiplicatori previsti in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore, mentre la prima andava autonomamente liquidata. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] per la legalità, rappresentate da un unico difensore comune (avv. [OSCURATO:PERSONA]), le spese legali seguono il criterio normativo moltiplicatore previsto in caso di pluralità di parti difese dal medesimo difensore e vanno pertanto complessivamente riliquidate in euro 4500,00 (3900,00 oltre 600,00 euro per la seconda difesa). [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. Onlus, trattandosi di unico difensore che rappresenta e difende autonomamente una sola parte civile, le spese di rappresentanza e difesa in giudizio, per la fase di legittimità, vanno liquidate in euro 3686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dispone correggersi il dispositivo contenuto sul ruolo di udienza del 7 marzo 2025 e sulla sentenza- documento n. 16057/2025, nel senso che al posto delle parole “complessivi euro 5.300,00 …” si inseriscano le seguenti: “euro 4.500,00 per le prime due ed euro 3.686,00 per la terza”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma l’11 luglio 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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