CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domiciliazione digitale ex lege.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lanzetta, con domiciliazione digitale ex lege.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 238/2023,pubblicata il 6/02/2023, notificata in data 21/02/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 37/2019, depositata in data 22/01/2019, ilTribunale di Fermo rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo, emesso in favore dioneri, dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta il 3/12/2014,condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite.Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 15236/2026Interposto gravame, la sentenza è stata integralmente confermataData pubblicazione 20/05/2026dalla Corte d’appello di Ancona, n. 238/2023, pubblicata in data6/02/2023 e notificata in data 21/02/2023, che ha condannato gliappellanti soccombenti al pagamento delle spese di lite.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso, affidato a due motivi.Il ricorso è resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti hanno depositato memoria in data 30/04/2026, nellaquale si chiede la cancellazione della seguente affermazione,contenuta a pag. 13 del controricorso: “L’osservazione, oltre adessere oltraggiosa e falsa (essendo la scrittura una chiararicognizione di debito) non può affatto essere oggetto di vaglio dilegittimità”).La Corte si è riservata di depositare la motivazione dell’ordinanzaentro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione incamera in consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsaapplicazione degli artt. 633, comma 1 n. 1, c.p.c., 2702 c.c., 214c.p.c., art. 216 c.p.c., art. 2697 c.c., il tutto in riferimento all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.”.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.I ricorrenti sostengono che, a fronte del disconoscimento effettuatocon l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, lacontroparte non avrebbe mai prodotto l’originale della scritturaprivata del 3/12/2024, posta a fondamento della pretesa azionata invia monitoria, ed avrebbe “abbandonato” l’istanza di verificazione, alpunto che la stessa non sarebbe stata più riproposta nelle conclusionidel giudizio di primo grado.La censura è, sotto questo profilo, infondata, perché non si confrontaadeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, nellaquale la Corte territoriale ha dato puntualmente conto della2 di 7Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026correttezza del procedimento di verificazione, la cui istanza,Numero di raccolta generale 15236/2026formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, eDarta pusbtbalictaazio ne 20/05/2026reiterata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., conindicazione delle scritture di comparazione; inoltre, era stato esibitol’originale della documentazione già depositata in modalitàtelematica, come attestato nel verbale del 17/03/2016 (pagg. 4-5della sentenza impugnata).Pertanto, la Corte territoriale aveva ritenuto “infondate le mereasserzioni di parte appellante in merito alla mancata proposizionedel giudizio di verificazione ed all’omesso deposito dell’originale dellascrittura privata” ed aveva condiviso - conformemente al giudice diprimo grado - gli esiti della consulenza asseverata di un grafologo diparte, il quale aveva accertato che le firme apposte sulla scritturaprivata erano “riconducibili alla gestualità grafica delle comparative”degli odierni ricorrenti.Per completezza, si aggiunge che, secondo il più recenteorientamento della S.C., “in caso di disconoscimento dell’autenticitàdella sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostaticala cui conformità all’originale sia incontestata o, comunque,accertata, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersidella prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deveprodurre l’originale al fine di ottenere la verificazione dellasottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull’originalestesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornirela prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Sez.3, Ordinanza n. 2777 del 04/02/2025, Rv. 673779-01)Inoltre, il giudice di merito si è attenuto al principio reiteratamenteaffermato dalla S.C. (cfr., ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 887 del16/01/2018, Rv. 647300-01; Sez. 3, Sentenza n. 12695 del19/05/2008, Rv. 603318-01), per il quale, allorché sia propostaistanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenutoa disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per3 di 7Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 15236/2026accertare l’autenticità della scrittura, qualora possa desumere laData pubblicazione 20/05/2026veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altrescritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte eritualmente acquisite al processo.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto “logico econvincente” l’utilizzo da parte del giudice di prime cure dellaconsulenza asseverata di un grafologo di parte (il quale ha accertatoche le firme apposte sulla scrittura privata sono riconducibili allagestualità grafica delle scritture comparative degli appellanti), senzaricorrere alla nomina di un consulente di ufficio.Il motivo è, poi, inammissibile con riguardo alle doglianze svolte, apag. 12 del ricorso, sulla rilevanza processuale della periziacalligrafica di parte, che sarebbe stata tempestivamente contestata“alla prima risposta dopo la produzione, ossia con la memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. del 25.7.2016”, ed in relazione alla quale nonsarebbe dato “sapere se il perito abbia esaminato l’originale dellascrittura del 3.12.2014 o la semplice fotocopia prodotta nelprocedimento monitorio”.Ed invero, si tratta di doglianze che non sono riportate nella sentenzaimpugnata e neppure risultano essere state oggetto di motivo diimpugnazione in appello.Pertanto, esse sono inammissibili in applicazione del principio piùvolte espresso dalla S.C., “Qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga insede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novitàdella censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di4 di 7Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026esaminare nel merito la censura stessa” (Sez. 5, Ordinanza n. 3473Numero di raccolta generale 15236/2026del 11/02/2025, Rv. 674087-01). Data pubblicazione 20/05/2026È appena il caso di precisare che tale conclusione si applica pure allequestioni relative agli atti processuali, se ad essi - come nella specie- difettino in ricorso gli idonei e adeguati riferimenti.2. Il secondo motivo è così rubricato: “violazione e falsa applicazionedegli artt. 1988, 2702 c.c., 116 c.p.c., il tutto in riferimento all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.”Con questa censura i ricorrenti si dolgono, in particolare, del fattoche i giudici di merito, sulla base delle complessive risultanzeistruttorie, hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa anche inforza del rapporto causale sottostante alla ricognizione di debito.Il motivo è inammissibile, perché inteso ad una sostanzialerivalutazione degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito,che, come noto, non è consentita in questa sede (Sez. 3, Sentenzan. 15276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 661628-01).Resta così sottratta al sindacato di legittimità la valutazione delragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, perché lavalutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversinella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che ilsingolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrireall’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisceespressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed èestranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte, restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sonostate compiute le predette valutazioni discrezionali (per tutte: Sez.3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679-05).In particolare, la Corte territoriale - con valutazione insindacabile inquesta sede di legittimità, in quanto scevra dai soli gravi vizimotivazionali rilevanti dopo la novella del 2012 del n. 5 dell’art. 360c.p.c. - da un lato, ha escluso che gli odierni ricorrenti avessero5 di 7Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026provato l’inesistenza dell’accordo commerciale pure menzionatoNumero di raccolta generale 15236/2026nella scrittura di ricognizione di debito, e, dall’altro, ha riteDnauta tpoub bclihcaezio ne 20/05/2026il creditore, pur non essendovi onerato, avesse dimostrato lasussistenza del credito anche sulla base di un’ulteriore scrittura, diqualche giorno antecedente rispetto a quella disconosciuta.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo, con la distrazione chiesta dal difensore.Quanto, poi, all’istanza di cancellazione della proposizione,contenuta a pag. 13 del controricorso [“L’osservazione, oltre adessere oltraggiosa e falsa (essendo la scrittura una chiararicognizione di debito) non può affatto essere oggetto di vaglio dilegittimità.”], va osservato che la controversia è caratterizzata dauna particolare asprezza, effettivamente talora eccessiva, dei toniespressivi di entrambe le parti (e, del ricorrente, perfino contro ilprecedente giudicante): sicché, insistendosi sull’interpretazione diuna scrittura evidentemente tutt’altro che univoca, può ancoraritenersi che non si siano superati i limiti dell’art. 88 c.p.c.4. Deve darsi atto, infine, che, stante il tenore della pronunciaadottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 30/05/2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrentedelle spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi e in€ 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetarioper spese generali, con distrazione in favore del procuratoreantistatario che ne ha fatto richiesta.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il6 di 7Numero registro generale 10162/2023Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 15236/2026versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titoloData pubblicazione 20/05/2026di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente7 di 7