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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 14763/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03TERVK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2024, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Bologna del 15 febbraio 2017, notificatogli in pari data, ed eseguito il giorno 16 maggio 2019, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Venano il 16 giugno 2021; Rilevato che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo risultato provato che il giorno 16 giugno 2021 l'odierno ricorrente aveva fatto rientro in Italia, di talché egli aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato nel provvedimento di espulsione non avendo alcuna autorizzazione, in tal senso, da parte del Ministero dell'Interno non potendo valere in tal senso le rassicurazioni che egli avrebbe ottenuto dal proprio difensore, tenuto anche conto degli elementi a conferma della circostanza che il matrimonio da lui contratto con una cittadina italiana era simulato; Rilevato, altresì, che la Corte di appello ha escluso di potere riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ostando a ciò i vari precedenti penali specifici risultanti a carico dell'imputato e che, in considerazione della sua personalità e della assenza di elementi positivi, non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche e neppure essere ridotta la pena; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto ai profili relativi alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio; 2Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03TERVK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza (resa all'esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2024, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. n. 286/98 perché, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Bologna del 15 febbraio 2017, notificatogli in pari data, ed eseguito il giorno 16 maggio 2019, vi aveva fatto rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno; fatto accertato in Venano il 16 giugno 2021; Rilevato che la Corte territoriale — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo e soggettivo essendo risultato provato che il giorno 16 giugno 2021 l'odierno ricorrente aveva fatto rientro in Italia, di talché egli aveva violato il divieto di reingresso nel territorio italiano nel termine indicato nel provvedimento di espulsione non avendo alcuna autorizzazione, in tal senso, da parte del Ministero dell'Interno non potendo valere in tal senso le rassicurazioni che egli avrebbe ottenuto dal proprio difensore, tenuto anche conto degli elementi a conferma della circostanza che il matrimonio da lui contratto con una cittadina italiana era simulato; Rilevato, altresì, che la Corte di appello ha escluso di potere riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ostando a ciò i vari precedenti penali specifici risultanti a carico dell'imputato e che, in considerazione della sua personalità e della assenza di elementi positivi, non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche e neppure essere ridotta la pena; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto ai profili relativi alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio; 2Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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