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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03596/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, da un lato generico e reiterativo, quanto alla ricostruzione del fatto in rapporto a quanto ritenuto dai giudici di merito, anche con riguardo alla valenza del riconoscimento fotografico, risulta comunque manifestamente infondato in relazione al profilo della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto la Corte ha dato conto di come, anche nel quadro di un ridimensionamento del numero delle condotte di spaccio, le stesse continuassero a disvelare il ruolo centrale svolto, nell'arco di tempo di vari mesi, dal ricorrente, contattato da numerosi clienti che egli riforniva con costanza, disponendo di diverse specie di sostanze stupefacenti, a dimostrazione dei suoi contatti con ambienti del narcotraffico, presso i quali era in grado di approvvigionarsi, così da consentirgli di operare con capillare diffusività e con correlativi non modesti profitti, sulla base dei contatti di cui disponeva, profili tutti incompatibili in relazione alla qualità e quantità complessiva delle sostanze e alle circostanze del fatto, con l'ipotesi della lieve entità; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla recidiva e al giudizio di comparazione, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte che ha dato conto del ruolo significativo del ricorrente e della desumibilità dalle condotte, lette alla luce del precedente, \/una maggior pericolosità, legittimamente posta alla base dell'applicazione della recidiva e del giudizio di comparazione con le attenuanti generiche in termini di mera equivalenza; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, da un lato generico e reiterativo, quanto alla ricostruzione del fatto in rapporto a quanto ritenuto dai giudici di merito, anche con riguardo alla valenza del riconoscimento fotografico, risulta comunque manifestamente infondato in relazione al profilo della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto la Corte ha dato conto di come, anche nel quadro di un ridimensionamento del numero delle condotte di spaccio, le stesse continuassero a disvelare il ruolo centrale svolto, nell'arco di tempo di vari mesi, dal ricorrente, contattato da numerosi clienti che egli riforniva con costanza, disponendo di diverse specie di sostanze stupefacenti, a dimostrazione dei suoi contatti con ambienti del narcotraffico, presso i quali era in grado di approvvigionarsi, così da consentirgli di operare con capillare diffusività e con correlativi non modesti profitti, sulla base dei contatti di cui disponeva, profili tutti incompatibili in relazione alla qualità e quantità complessiva delle sostanze e alle circostanze del fatto, con l'ipotesi della lieve entità; Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla recidiva e al giudizio di comparazione, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte che ha dato conto del ruolo significativo del ricorrente e della desumibilità dalle condotte, lette alla luce del precedente, \/una maggior pericolosità, legittimamente posta alla base dell'applicazione della recidiva e del giudizio di comparazione con le attenuanti generiche in termini di mera equivalenza; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 03596/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris