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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 878/2011

ECLI:EU:T:2011:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TO0593_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA], domanda di sospendere l’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TO0593_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA], domanda di sospendere l’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.