CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 10688/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9357-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa dapprima da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avversola SENTENZA N. 815/2022 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/3/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione aveva proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale di Ric. 2022n.9357 - Sez. 1 - CC del 25 ma rzo 20 2 5 Milano, con sentenza del 29 /1 0 /20 20 , aveva dichiarato , su ricorso diLucia Spagnuolo, il suo fallimento . 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che la società reclamante non ave sse esaustivamente assolto all ’ onere di dimostrare in giudizio la sussistenza congiunta dei requisiti che escludono la fallibilità così come previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall.. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorso notificato il 5/4/2022, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i intimati. 1.5. La società ricorrente, con atto del 14/3/2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte prende atto che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 2.2. La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione. 2.3. La Corte, a fronte della mancata costituzione dei resistenti, non deve pronunciare sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camer