CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4823/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6152/2022 depositata il21/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. in data 12 febbraio 2018 veniva notificato, su istanza del Comune di Gaeta, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. l’avviso di accertamento per infedele denuncia relativo alla tassa sui rifiuti (TARES) anno di imposta 2013; 2. a seguito di impugnazione della società contribuente la [OSCURATO:PERSONA] di Latina con la sentenza n. 8/5/2019 rigettava il ricorso rilevando che: - “… l’atto consente al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa … dal sito internet è possibile riscontrare la mancanza di due dei requisiti previsti dal citato art. 15 … l’obbligo su indicato non può avere quella temporaneità che pure prospetta parte ricorrente. … Giova osservare che la norma sanzionatoria applicata è contenuta nella legge istitutiva della Tares. … Infine non ha trovato smentita alcuna l’affermazione del Comune resistente secondo cui “quanto agli interessi nessuna eccezione può essere legittimamente mossa all’operato dell’Ente”; 3. a seguito di appello della società contribuente la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio con sentenza n. 6152/18/2022, depositata il 21 dicembre 2022, rigettava i motivi di ricorso proposti dal contribuente, in particolare, osservando: “la Commissione, esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’onere di allegazione a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] sorge soltanto se la motivazione per relationem inerisce ad un atto non noto alla parte, ma tale circostanza non ricorre però nel caso che ne occupa. Va aggiunto che appare condivisibile quanto sostenuto dall’Ente in merito a fatti per i quali la C.T.P. di Latina ha emesso pronuncia in merito ad avvisi di accertamento risultanti legittimi, provvedendo poi a rigettare i ricorsi proposti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene altresì che gli accertamenti operati devono ritenersi legittimi e fondati. Va aggiunto inoltre che l’obbligo dell’appellante non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare, tenuto conto del fatto che le prenotazioni per detto periodo non possono avvenire antecedentemente allo stesso stante la necessaria disponibilità della strumentazione informatica utile in tali occasioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene infine che la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti e pertanto le eccezioni sul punto da parte dell’appellante sono infondate”; 3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo, con un unico motivo, nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per aver omesso ogni motivazione in relazione alla decisione assunta; 4. l’ente impositore ha resistito con controricorso; 5. con provvedimento in data 2 dicembre 2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380- biscod. proc. civ. in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che la motivazione della sentenza della C.T.R., per quanto sintetica, si poneva al di sopra del “minimo costituzionale” sindacabile in quanto «ha rilevato che l’onere di allegazione a carico dell’ente accertatore sorge soltanto se la motivazione per relationem inserisce ad un atto non noto alla contribuente (non avendo quest’ultima, peraltro, neppure indicato quali sarebbero gli atti, richiamati nell’avviso di accertamento, ad essa ignoti), ha osservato, in merito all’assenza dei requisiti, in capo alla società, per godere della riduzione tariffaria, che l’obbligo non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare (essendo evidentemente necessario provare di essere in possesso per l’intero anno dei requisiti richiesti per godere della riduzione; laddove la contribuente si è limitata sul punto – cfr. pag. 24 del ricorso –a sostenere “… che i requisiti devono essere posseduti solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell’arenile e delle aree scoperte”) e che “la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti” (laddove sul punto la ricorrente ha sostenuto –cfr. pag. 24 del ricorso –che quello oggetto di giudizio sarebbe “…il tipico caso di applicabilità del cumulo giuridico”)»; 6. la ricorrente ha formulato richiesta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente ha lamentato che sentenza impugnata, per un verso, non aveva provveduto ad individuare in modo specifico le eccezioni formulate dalla contribuente e le singole statuizioni si presentavano come affermazioni apodittiche che non consentivano di comprendere la fattispecie concreta controversa, le eccezioni mosse dalla contribuente nonché gli elementi su cui si fonda la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione. In particolare, ha osservato che la C.T.R. nel precisare che “[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’onere di allegazione a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] sorge soltanto se la motivazione per relationem inerisce ad un atto non noto alla parte, ma tale circostanza non ricorre però nel caso che ne occupa” aveva omesso di specificare le circostanze per cui l’atto citato nell’avviso di accertamento e posto alla base dell’avviso stesso sarebbe noto alla parte. Ed ancora la statuizione secondo cui “Va aggiunto inoltre che l’obbligo dell’appellante non può essere temporaneo limitatamente al periodo turistico balneare, tenuto conto del fatto che le prenotazioni per detto periodo non possono avvenire antecedentemente allo stesso stante la necessaria disponibilità della strumentazione informatica utile in tali occasioni,” oltre che essere incomprensibile nella sua stessa formulazione, aveva omesso l’indicazione degli elementi da cui veniva tratto il convincimento nonché la loro disamina logica e giuridica. Infine, anche, la statuizione secondo cui “[OSCURATO:PERSONA] ritiene infine che la sanzione applicata fonda sulla sussistenza di legittimi requisiti e pertanto le eccezioni sul punto da parte dell’appellante sono infondate” non aveva in alcun modo indicato gli elementi da cui viene tratto il convincimento nonché la loro disamina logica e giuridica non consentendo di comprendere se si riferiva alla contestata violazione dell’art. 16 del D.lgs. n. 472/1997 per aver l’avviso indicato una norma sanzionatoria errata ovvero alla contestata violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico. Ha rilevato, ancora, che con l’atto di appello di appello era stata eccepita la illegittimità della sentenza di primo grado per «:1) Non aver ritenuto “… che i requisiti devono essere posseduti solo per il periodo di effettiva utilizzabilità dell’arenile e delle aree scoperte” (ricorso in appello, pag. 6) e ciò anche alla luce delle allegate sentenze del Tribunale di Latina e della Corte di Appello di Roma – allegate al ricorso in appello - che hanno limitato il pagamento del canone della concessione al solo periodo di utilizzazione dell’arenile; 2) Aver ritenuto corretto l’accertamento nonostante lo stesso “… non contiene alcun elemento per capire come, quando e perché sia stata rilevata l’infedeltà della denuncia e in cosa consista” (ricorso in appello, pag. 7); 3) Non aver ritenuto che “… l’avviso di accertamento è viziato … per violazione dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997” per contenere l’indicazione di una norma sanzionatoria abrogata, e quindi errata (ricorso in appello, pag. 13); 4) Non aver ritenuto che quello oggetto di giudizio “… sia il tipico caso di applicabilità del cumulo giuridico, trattandosi, come testualmente indicato al comma 5 del citato art. 12 di “violazioni della stessa indole … commesse in periodi di imposta diversi” (ricorso in appello, pag.15); 5) Non aver ritenuto che “… l’atto sia comunque illegittimo in quanto il Comune non poteva applicare sanzioni …” (ricorso in appello, pag. 17); 25 6) Non aver ritenuto l’atto carente di motivazione nella parte relativa alla determinazione degli interessi laddove “ Manca … qualsiasi indicazione … del dies a quo e del dies ad quem e degli importi calcolati anno per anno” (ricorso in appello, pag. 18) Rispetto alle eccezioni mosse e sopra in maniera sintetica riportate la sentenza impugnata nulla dice e, conseguentemente, non avendole identificate, nulla dice sulle ragioni del loro rigetto» ; 2. osserva questa Corte che il ricorso è da ritenere manifestamente infondato, come ritenuto dal Consigliere delegato nella sua proposta di definizione, per le ragioni appresso specificate; 2.1. premesso che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello). (Sez. 6- L, Ordinanza n. 21978 del 11/09/2018, Rv. 650253 -01) deve ritenersi che la pronunzia in esame, quanto alle censure relative alla debenza del tributo per le annualità in esame ed alla insussistenza di cause di riduzioni ovvero esenzioni dal tributo ed agli interessi applicati, raggiunge il c.d. “minimo costituzionale” dovendosi leggere le relative statuizioni in combinato disposto con le argomentazioni della pronunzia di primo grado che correttamente ha ritenuto dovuta la TARI e corretti gli interessi calcolati, ex lege, in relazione alle annualità in esame; 2.2. occorre considerare, del resto, che parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente né chiarito in modo specifico –come sarebbe stato suo onere -sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato; 3. va osservato, infine, che nella causa in esame appaiono prive di pregio le censure relative alla mancata applicazione del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni in quanto trattasi di un’unica annualità; 4. in conclusione per quanto argomentato, il ricorso è da ritenere manifestamente infondato e va disatteso; 4.1. in forza del principio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo; 4.2. essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in piena conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto, comma cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo; 4.3. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bisdello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.500,00 euro per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge; condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma cod. proc. civ. al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 1.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. -al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso