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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41545/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 12 aprile 2024, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento, emesso ex artt. 35 bis e 69 ord. pen. il 15 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il diniego opposto dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo di acquistare un lettore CD al fine di ascoltare musica.

2. Il Tribunale ha motivato il rigetto evidenziando che le modalità di acquisto del materiale richiesto, il fatto cioè che questo sia effettuato dall'impresa di mantenimento, non garantiscono di per sé che questo sia stato sottoposto a controllo.

Sotto tale profilo, pertanto, come sarebbe enucleabile dalla sentenza Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero Giustizia, Rv. 285656 - 01, il provvedimento di diniego sarebbe legittimo in quanto in tali casi l'amministrazione non può procedere a un adeguato e accurato controllo dei CD perché l'adempimento è inesigibile.3.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 cost.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale, limitandosi a fare riferimento al criterio enucleato in astratto, non si sarebbe conformato ai principi espressi nella stessa sentenza citata e posta a fondamento del rigetto.

Nello specifico, poi, il ricorrente rileva che lo stesso Tribunale, quale giudice di rinvio in altri procedimenti a seguito di annullamenti disposti per provvedimenti relativi ad analoghe richieste proposte nella [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, ha accolto il reclamo, ciò all'esito della specifica istruttoria disposta proprio al fine di accertare, come necessario, se l'adempimento richiesto era possibile o meno.

4. [OSCURATO:PERSONA].

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 10 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 cost. evidenziando che il Tribunale, pure avendovi fatto riferimento, avrebbe omesso di conformarsi ai principi enucleati in materia di acquisto di lettori di CD e dei relativi supporti.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

2.1. La questione posta nel ricorso è stata oggetto di diverse pronunce ed è stata compiutamente analizzata con la sentenza Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01 nel solco della quale, a ben vedere, si inserisce anche la più recente decisione, Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero Giustizia, Rv. 285656 - 01, richiamata dal Tribunale di sorveglianza.

Secondo tale indirizzo il fatto che le norme di ordinamento penitenziario facciano espresso riferimento all'impiego di lettori CD solo per le esigenze di lavoro e studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario, non consente di ritenere che vi sia una preclusione assoluta all'utilizzo dei medesimi dispositivi e strumenti per finalità diverse, «ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01).

Il qualificato interesse così riconosciuto al detenuto di acquistare CD musicali e di usare i relativi lettori, d'altro canto, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, che assumono particolare rilievo nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. per cui, in tale peculiare ipotesi «l'autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01).

Ciò in quanto anche la sottoposizione dei detenuti a regole speciali non esclude il diritto del detenuto quanto, piuttosto, «impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative idonee, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base del regime» differenziato (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01).

2.2. In questa prospettiva l'Amministrazione penitenziaria, al fine di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare i dispositivi di lettura e i CD a uso ricreativo, è tenuta a verificare la salvaguardia delle esigenze di sicurezza e controllo e a illustrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento, sia esso di accoglimento che di diniego.

Nella motivazione sul punto, infatti, si deve dare conto della valutazione effettuata in concreto poiché, accanto alla astratta praticabilità o meno degli interventi finalizzati al controllo, devono essere apprezzate sia l'effettiva attuabilità che, anche, la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.

2.3. Nella fase di controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento il giudice della sorveglianza, pure eventualmente ricorrendo ai propri poteri istruttori, è tenuto ad attenersi al medesimo criterio. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale, cioè, prima di riconoscere ovvero negare il diritto del detenuto a utilizzare CD a uso ricreativo, dovranno verificare se l'Amministrazione ha reso sul punto una congrua ed effettiva motivazione evidenziando se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa essere effettivamente esercitato ovvero se questo comporti degli adempimenti che sono in concreto inesigibili da parte dell'Amministrazione penitenziaria «in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01).

2.4. Nel caso di specie il Tribunale non si è correttamente conformato ai principi indicati.

Il giudice della sorveglianza, che pure ha enunciato in astratto il criterio di valutazione corretto, non ha dato conto dell'applicazione dello stesso in concreto e la motivazione sul punto, pertanto, è carente.

La stessa, infatti, costituita dalla generica affermazione che un tale adempimento "non può essere posto a carico dell'Amministrazione, soprattutto quando si tratti di un istituto di medie dimensioni come quello di Viterbo", non contiene alcun riferimento alla situazione specifica dell'istituto di detenzione, non espone le ragioni per le quali presso la C.C. di Viterbo non sarebbe possibile procedere ai necessari controlli e neanche rinvia a una verifica effettuata dal carcere in relazione a tale aspetto.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale dì Sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda, libero nel merito, a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 12 aprile 2024, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento, emesso ex artt. 35 bis e 69 ord. pen. il 15 settembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il diniego opposto dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo di acquistare un lettore CD al fine di ascoltare musica. 2. Il Tribunale ha motivato il rigetto evidenziando che le modalità di acquisto del materiale richiesto, il fatto cioè che questo sia effettuato dall'impresa di mantenimento, non garantiscono di per sé che questo sia stato sottoposto a controllo. Sotto tale profilo, pertanto, come sarebbe enucleabile dalla sentenza Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero Giustizia, Rv. 285656 - 01, il provvedimento di diniego sarebbe legittimo in quanto in tali casi l'amministrazione non può procedere a un adeguato e accurato controllo dei CD perché l'adempimento è inesigibile.3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 cost. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale, limitandosi a fare riferimento al criterio enucleato in astratto, non si sarebbe conformato ai principi espressi nella stessa sentenza citata e posta a fondamento del rigetto. Nello specifico, poi, il ricorrente rileva che lo stesso Tribunale, quale giudice di rinvio in altri procedimenti a seguito di annullamenti disposti per provvedimenti relativi ad analoghe richieste proposte nella [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, ha accolto il reclamo, ciò all'esito della specifica istruttoria disposta proprio al fine di accertare, come necessario, se l'adempimento richiesto era possibile o meno. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 10 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 cost. evidenziando che il Tribunale, pure avendovi fatto riferimento, avrebbe omesso di conformarsi ai principi enucleati in materia di acquisto di lettori di CD e dei relativi supporti. La doglianza è fondata nei termini che seguono. 2.1. La questione posta nel ricorso è stata oggetto di diverse pronunce ed è stata compiutamente analizzata con la sentenza Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01 nel solco della quale, a ben vedere, si inserisce anche la più recente decisione, Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero Giustizia, Rv. 285656 - 01, richiamata dal Tribunale di sorveglianza. Secondo tale indirizzo il fatto che le norme di ordinamento penitenziario facciano espresso riferimento all'impiego di lettori CD solo per le esigenze di lavoro e studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario, non consente di ritenere che vi sia una preclusione assoluta all'utilizzo dei medesimi dispositivi e strumenti per finalità diverse, «ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale oggi ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01). Il qualificato interesse così riconosciuto al detenuto di acquistare CD musicali e di usare i relativi lettori, d'altro canto, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, che assumono particolare rilievo nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. per cui, in tale peculiare ipotesi «l'autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi dispositivi di lettura» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01). Ciò in quanto anche la sottoposizione dei detenuti a regole speciali non esclude il diritto del detenuto quanto, piuttosto, «impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative idonee, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base del regime» differenziato (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01). 2.2. In questa prospettiva l'Amministrazione penitenziaria, al fine di riconoscere il diritto del detenuto a utilizzare i dispositivi di lettura e i CD a uso ricreativo, è tenuta a verificare la salvaguardia delle esigenze di sicurezza e controllo e a illustrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento, sia esso di accoglimento che di diniego. Nella motivazione sul punto, infatti, si deve dare conto della valutazione effettuata in concreto poiché, accanto alla astratta praticabilità o meno degli interventi finalizzati al controllo, devono essere apprezzate sia l'effettiva attuabilità che, anche, la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. 2.3. Nella fase di controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento il giudice della sorveglianza, pure eventualmente ricorrendo ai propri poteri istruttori, è tenuto ad attenersi al medesimo criterio. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale, cioè, prima di riconoscere ovvero negare il diritto del detenuto a utilizzare CD a uso ricreativo, dovranno verificare se l'Amministrazione ha reso sul punto una congrua ed effettiva motivazione evidenziando se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa essere effettivamente esercitato ovvero se questo comporti degli adempimenti che sono in concreto inesigibili da parte dell'Amministrazione penitenziaria «in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01). 2.4. Nel caso di specie il Tribunale non si è correttamente conformato ai principi indicati. Il giudice della sorveglianza, che pure ha enunciato in astratto il criterio di valutazione corretto, non ha dato conto dell'applicazione dello stesso in concreto e la motivazione sul punto, pertanto, è carente. La stessa, infatti, costituita dalla generica affermazione che un tale adempimento "non può essere posto a carico dell'Amministrazione, soprattutto quando si tratti di un istituto di medie dimensioni come quello di Viterbo", non contiene alcun riferimento alla situazione specifica dell'istituto di detenzione, non espone le ragioni per le quali presso la C.C. di Viterbo non sarebbe possibile procedere ai necessari controlli e neanche rinvia a una verifica effettuata dal carcere in relazione a tale aspetto. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale dì Sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda, libero nel merito, a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
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