Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 19955/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ORISTANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Oristano, che ha insistito nell'annullamento dell'ordinanza impugnata.

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Oristano con ordinanza emessa il 19/01/2024 ha disposto la sospensione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di truffa e di sostituzione di persona, con messa alla prova per undici mesi, con obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.D.E.P.E. (acronimo di Ufficio di esecuzione penale esterna) di Sassari, sottoscritto per accettazione dall'interessata, imponendo altresì l'adempimento, all'esito del periodo, dell'obbligo del risarcimento del danno mediante versamento, anche rateizzato, di un importo pari ad almeno duemila euro.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la Firinu, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.), per avere il provvedimento di ammissione alla messa alla prova modificato il programma di trattamento concordato, in assenza del consenso dell'imputata; in particolare, il punto 5 che stabiliva l'obbligo di versamento della somma mensile di ottanta euro in favore della persona offesa, in considerazione della grave situazione economica riscontrata.

Con memoria del 10 maggio 2024, il difensore, a sostegno delle conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso.

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, atteso il tenore della norma, tale possibilità di integrazione o di modifica è espressamente subordinata al previo consenso dell'imputato (Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020, Palarchi, Rv. 279554; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306, in fattispecie coincidente, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio), la cui esistenza nel caso di specie non si desume né dal provvedimento impugnato né dal verbale dell'udienza del 19 gennaio 2024: il programma scritto prevede infatti un obbligo risarcitorio in misura ridotta, ragguagliato alla effettiva possibilità di adempimento della Firinu, prescrizione in astratto modificabile soltanto con l'accordo di quest'ultima o del suo procuratore speciale.

Tale obbligo è stato invece reso più gravoso dal giudice, in via officiosa e senza l'assenso dell'interessata, posto che il pagamento di un importo pari ad almeno di duemila euro, implica per il periodo di durata della messa alla prova, il raddoppio del versamento mensile prevista dal programma.

4. La conseguente violazione dell'art. 464-quater cod. proc. pen. integra una lesione del diritto di difesa di interloquire sull'aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con il ricorso in esame.

L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano perché, attenendosi al richiamato principio di diritto, elimini l'aggravamento non concordato dell'obbligo risarcitorio previsto dal programma di trattamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 17/05/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ORISTANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Oristano, che ha insistito nell'annullamento dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Oristano con ordinanza emessa il 19/01/2024 ha disposto la sospensione del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di truffa e di sostituzione di persona, con messa alla prova per undici mesi, con obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.D.E.P.E. (acronimo di Ufficio di esecuzione penale esterna) di Sassari, sottoscritto per accettazione dall'interessata, imponendo altresì l'adempimento, all'esito del periodo, dell'obbligo del risarcimento del danno mediante versamento, anche rateizzato, di un importo pari ad almeno duemila euro. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione la Firinu, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.), per avere il provvedimento di ammissione alla messa alla prova modificato il programma di trattamento concordato, in assenza del consenso dell'imputata; in particolare, il punto 5 che stabiliva l'obbligo di versamento della somma mensile di ottanta euro in favore della persona offesa, in considerazione della grave situazione economica riscontrata. Con memoria del 10 maggio 2024, il difensore, a sostegno delle conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato. In più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, atteso il tenore della norma, tale possibilità di integrazione o di modifica è espressamente subordinata al previo consenso dell'imputato (Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020, Palarchi, Rv. 279554; Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306, in fattispecie coincidente, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio), la cui esistenza nel caso di specie non si desume né dal provvedimento impugnato né dal verbale dell'udienza del 19 gennaio 2024: il programma scritto prevede infatti un obbligo risarcitorio in misura ridotta, ragguagliato alla effettiva possibilità di adempimento della Firinu, prescrizione in astratto modificabile soltanto con l'accordo di quest'ultima o del suo procuratore speciale. Tale obbligo è stato invece reso più gravoso dal giudice, in via officiosa e senza l'assenso dell'interessata, posto che il pagamento di un importo pari ad almeno di duemila euro, implica per il periodo di durata della messa alla prova, il raddoppio del versamento mensile prevista dal programma. 4. La conseguente violazione dell'art. 464-quater cod. proc. pen. integra una lesione del diritto di difesa di interloquire sull'aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con il ricorso in esame. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano perché, attenendosi al richiamato principio di diritto, elimini l'aggravamento non concordato dell'obbligo risarcitorio previsto dal programma di trattamento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 17/05/2024
Sentenza Cassazione n. 19955/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris