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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27220/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova ex tunc, ha ritenuto decisiva non solo la gravità del fatto reato commesso in costanza di applicazione della misura (detenzione di 300 grammi di cocaina nonché di una rilevante soma di denaro e strumenti normalmente utilizzati per l'attiva di spaccio) e le peculiari modalità dell'arresto in flagranza (inseguimento durante il quale era stata messa a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada), ma anche la consumazione del reato legittimante la revoca ad appena quattro mesi dall'inizio dell'esecuzione.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice ha preso in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di prova trascorso e la incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico durante la prova.

Il Tribunale ha, infatti, desunto la natura strumentale dell'adesione al programma terapeutico dal mantenimento dei contatti con il contesto delinquenziale di riferimento, che soltanto giustifica il coinvolgimento in attività illecita della descritta portata ed offensività.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova ex tunc, ha ritenuto decisiva non solo la gravità del fatto reato commesso in costanza di applicazione della misura (detenzione di 300 grammi di cocaina nonché di una rilevante soma di denaro e strumenti normalmente utilizzati per l'attiva di spaccio) e le peculiari modalità dell'arresto in flagranza (inseguimento durante il quale era stata messa a repentaglio l'incolumità degli utenti della strada), ma anche la consumazione del reato legittimante la revoca ad appena quattro mesi dall'inizio dell'esecuzione. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice ha preso in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il breve periodo di prova trascorso e la incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico durante la prova. Il Tribunale ha, infatti, desunto la natura strumentale dell'adesione al programma terapeutico dal mantenimento dei contatti con il contesto delinquenziale di riferimento, che soltanto giustifica il coinvolgimento in attività illecita della descritta portata ed offensività. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
Sentenza Cassazione n. 27220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris