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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17356/2026

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ergami Elena, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale per notaio Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. 14.256);– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erededi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calceal controricorso;– controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e PozziMaria);- intimati -Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5077/2019 depositatail 03/12/2019 e notificata il 23/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Elena, Giancarlo, Aureliana, Alba eGiovanni Bergami, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando iltestamento olografo, pubblicato con verbale notarile in data 5.3.2002,redatto da [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo per cuila data apposta sulla scheda testamentaria era indicata col solo anno"1996", senza alcuna specificazione del mese e del giorno.Il Tribunale di Voghera respingeva la domanda di annullamento, sostenendoche doveva trovare applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 590 delcodice civile.2.

Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano ritenevainammissibile il gravame per essere l'atto d'appello nullo "in relazione alladata di comparizione indicata”.3.

A seguito di ricorso proposto dall’originario attore, questa Corte cassavala pronuncia d'appello, escludendo che fosse configurabile una nullità dellacitazione, non risultando la data dell'udienza di comparizione tanto incertada non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimodi diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eriforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’invalidità del testamentoolografo per incompletezza della data, affermando che: lo stesso, laddoverecava soltanto l'anno (cioè il 1996) senza alcun'altra indicazione di giornoe mese, era annullabile; ne era ammessa la convalida, ex art. 590 c.c., solopurché risultasse provato, a cura di chi eccepiva la sanatoria per convalidao esecuzione volontaria, che il soggetto legittimato ad impugnare ladisposizione testamentaria invalida ne conoscesse il vizio e, tuttavia, loavesse confermato espressamente oppure vi avesse dato volontariaNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026esecuzione in modo inequivoco, con condotta incompatibile con la volontàd'impugnarlo; la mera chiamata o la sola accettazione dell’eredità nondeterminavano la convalida né precludevano l’azione di annullamento deltestamento, al pari della pubblicazione dello stesso, della presentazionedella denuncia di successione e, nel caso di specie, della voltura catastale;non poteva dirsi adeguatamente dimostrato, infine, che il giorno dellapubblicazione del testamento tutti gli eredi fossero presenti davanti alnotaio e, quindi, fossero venuti a conoscenza della causa di invalidità dellostesso.5.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione GiancarloBergami e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo quale erede unico di [OSCURATO:PERSONA])sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Franca e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimidue nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito concontroricorso.

Aureliana e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] eMaria Pozzi) non hanno svolto difese.Il consigliere all’uopo designato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con la quale ha ritenuto che ilricorso sia manifestamente infondato.Avverso tale proposta i ricorrenti hanno chiesto di decidersi la causa,depositando altresì, in vista dell’adunanza camerale, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 590, 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, in sede diinterrogatorio formale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confessatoche, in occasione della pubblicazione del testamento olografo, eranopresenti davanti al notaio tutti i coeredi e che in quel contesto il notaio liaveva resi edotti della circostanza relativa all’incompletezza della data e,quindi, del motivo di invalidità dello stesso, nonché il fatto che talicircostanze erano state ammesse dalle controparti nell’atto di citazione inriassunzione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/20261.1.

Il motivo è infondato.Preliminarmente, va ribadito che, in tema di testamento olografo,l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilitàdell'atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall'art. 602, commasecondo, c.c., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde.L'impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza oincompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessitàdell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffattoaccertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine diprovarne la non verità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001;conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008 e Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020, secondo cui la completa indicazionedella data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisitoessenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissionesia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizionitestamentarie).D’altra parte, già la risalente sentenza di questa Corte n. 1323 del24/06/1965 ebbe occasione di chiarire che la mancanza o l'incompletezzadella data del testamento olografo, a differenza della non verità della stessadata, sono incondizionatamente configurate come causa di annullamento,che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità deltestatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni dadecidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto.Ciò debitamente premesso, non è revocabile in dubbio che le rispostefornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpello formale – ecioè che tutti i coeredi erano presenti davanti al notaio il giorno in cui erastato pubblicato il testamento olografo e che in quell’occasione il notaio liaveva resi edotti della circostanza relativa all’incompletezza della data e,quindi, del motivo di invalidità dello stesso – rappresentano (nell’ottica dellaconvalida del testamento) la conferma di circostanze favorevoli allaposizione delle interrogate, atteso che la tesi delle controparti era nel sensoNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrario (della non presenza di tutti i coeredi e della mancata conoscenzadella causa di invalidità del testamento da parte di tutti).Orbene, le risposte all'interrogatorio formale, quando non siano sfavorevolialla parte che le ha rese, non costituiscono fonte di prova nell’ambito dellaconfessione giudiziale.

Esse, tuttavia, possono, anche sotto l'aspetto delcomportamento processuale, valere come indizi capaci di concorrere, conaltri elementi, alla formazione del convincimento del giudice (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 2700 del 19/07/1969; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 916 del24/03/1972, secondo cui le risposte date in sede di interrogatorio formale,quando siano favorevoli all'interrogato, possono essere apprezzate dalgiudice soltanto come indizi, in relazione agli altri elementi acquisiti alprocesso, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 03/04/2001, secondo cuila valenza di indizi è riconosciuta anche per le risposte favorevoli alla stessaparte che ha reso l'interrogatorio).Com’è noto, infatti, l'interrogatorio formale è un mezzo di prova diretto aprovocare la confessione circa la verità di fatti sfavorevoli al confitente, resaalla parte che abbia nel giudizio una posizione antitetica e contrastante conquella del confitente medesimo; pertanto, la prova di circostanze favorevoliad una delle parti non può essere tratta dalle risposte di costei, noncostituendo tali risposte una confessione di fatti contrari agli interessi deldichiarante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 28/06/1967).1.2.

Parimenti, non può riconoscersi una valenza confessoria alleammissioni asseritamente contenute nella citazione in riassunzionenotificata dagli odierni resistenti.Invero, in primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, iricorrenti hanno omesso di trascriverne almeno i passaggi maggiormentesignificativi, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità discrutinarne la portata.

Inoltre, non essendovene cenno nella sentenzaimpugnata, essi avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase econ quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato laquestione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026In secondo luogo, pur essendo vero che le ammissioni contenute nellacomparsa di risposta, così come gli atti processuali di parte indicati dall'art.125 c.p.c., siccome facenti parte del processo, possono assumere anche ilcarattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua diquanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che lacomparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia statasottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelinoinequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fattisfavorevoli contenute nell'atto.

Conseguentemente, è inidonea a tale scopola mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anchequando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazioneammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005; conf.

Cass., Sez. 3,Sentenza n. 6192 del 18/03/2014, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del01/12/2016), pur potendo tale dichiarazione contra se fornire elementiindiziari di giudizio.Pertanto, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenentiaffermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoliall'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltantofornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e nondalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontaneapuò essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporredel diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi siamunito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alleliti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005; conf.

Cass., Sez. 2,Sentenza n. 13804 del 15/06/2006 e Cass., Sez.

L, Sentenza n. 11720 del20/05/2009).

Tuttavia, è altrettanto vero che a tal fine il difensore deveessere munito di apposito mandato, che si aggiunga alla procura alle liti,laddove nel caso di specie i ricorrenti hanno trascritto, a pagina 26 delricorso, solo dei passaggi della procura ad litem rilasciata in calce allacitazione in riassunzione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/20262.

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte dimerito considerato che, così come confermato da [OSCURATO:PERSONA] e daAlberto [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio formale e, per il secondo, altresì dalcertificato storico di residenza, i due coeredi avevano utilizzatogratuitamente l’appartamento in Voghera a decorrere dalla morte dello zioe fino a settembre 2002, evidentemente con l’accordo dei fratellicomproprietari, ponendo in essere un comportamento indicativo dellavolontà di dare ai beni ereditari un assetto conforme a quello che sarebbestato realizzato se il testamento non avesse presentato profili d’invalidità.2.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitatoe vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchéè inammissibile la critica generica della sentenza impugnata.Nel caso di specie non è dato comprendere in che termini l’uso gratuito diun appartamento (vale a dire, di uno dei beni caduti in successione) daparte di due dei coeredi integrasse gli estremi di una convalida ex post, aisensi dell’art. 590 c.c., del testamento invalido, e non già il sempliceesercizio di una legittima facoltà del diritto di comproprietà sul bene.In proposito, va ricordato che l'esecuzione volontaria della disposizionetestamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investitodella titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere inun'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione delladisposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a talfine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento chelasci desumere, puramente e semplicemente, l'intenzione di convalidare,Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significaesecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beniereditari secondo la volontà del de cuius (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 535del 15/02/1968; v. pure, in argomento, l’ordinanza 13 luglio 2017, n.17392).Del resto, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpelloformale non hanno, come si è visto nell’analizzare il primo motivo, valenzaconfessoria, ma, a tutto concedere, meramente indiziaria.Senza tralasciare che alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fattisfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell'ambito di un giudiziolitisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento da partedel giudice, di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., perché essa è prevista per ilsolo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti (Cass., Sez.2, Ordinanza n. 13880 del 18/05/2024).3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs.149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulterioresomma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma,c.p.c.).La relativa liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spesedel presente giudizio, che liquida in euro 2.500, oltre ad euro 200 peresborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna iricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favoredei controricorrenti, dell'ulteriore somma di euro 1.300,00, nonché alpagamento, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ergami Elena, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale per notaio Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. 14.256);– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erededi [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calceal controricorso;– controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e PozziMaria);- intimati -Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5077/2019 depositatail 03/12/2019 e notificata il 23/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Elena, Giancarlo, Aureliana, Alba eGiovanni Bergami, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando iltestamento olografo, pubblicato con verbale notarile in data 5.3.2002,redatto da [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo per cuila data apposta sulla scheda testamentaria era indicata col solo anno"1996", senza alcuna specificazione del mese e del giorno.Il Tribunale di Voghera respingeva la domanda di annullamento, sostenendoche doveva trovare applicazione, nella specie, il disposto dell’art. 590 delcodice civile.2. Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Milano ritenevainammissibile il gravame per essere l'atto d'appello nullo "in relazione alladata di comparizione indicata”.3. A seguito di ricorso proposto dall’originario attore, questa Corte cassavala pronuncia d'appello, escludendo che fosse configurabile una nullità dellacitazione, non risultando la data dell'udienza di comparizione tanto incertada non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimodi diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eriforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’invalidità del testamentoolografo per incompletezza della data, affermando che: lo stesso, laddoverecava soltanto l'anno (cioè il 1996) senza alcun'altra indicazione di giornoe mese, era annullabile; ne era ammessa la convalida, ex art. 590 c.c., solopurché risultasse provato, a cura di chi eccepiva la sanatoria per convalidao esecuzione volontaria, che il soggetto legittimato ad impugnare ladisposizione testamentaria invalida ne conoscesse il vizio e, tuttavia, loavesse confermato espressamente oppure vi avesse dato volontariaNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026esecuzione in modo inequivoco, con condotta incompatibile con la volontàd'impugnarlo; la mera chiamata o la sola accettazione dell’eredità nondeterminavano la convalida né precludevano l’azione di annullamento deltestamento, al pari della pubblicazione dello stesso, della presentazionedella denuncia di successione e, nel caso di specie, della voltura catastale;non poteva dirsi adeguatamente dimostrato, infine, che il giorno dellapubblicazione del testamento tutti gli eredi fossero presenti davanti alnotaio e, quindi, fossero venuti a conoscenza della causa di invalidità dellostesso.5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione GiancarloBergami e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo quale erede unico di [OSCURATO:PERSONA])sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Franca e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimidue nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito concontroricorso. Aureliana e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] eMaria Pozzi) non hanno svolto difese.Il consigliere all’uopo designato ha formulato una proposta di definizioneaccelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con la quale ha ritenuto che ilricorso sia manifestamente infondato.Avverso tale proposta i ricorrenti hanno chiesto di decidersi la causa,depositando altresì, in vista dell’adunanza camerale, memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazionedegli artt. 590, 2730 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, in sede diinterrogatorio formale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confessatoche, in occasione della pubblicazione del testamento olografo, eranopresenti davanti al notaio tutti i coeredi e che in quel contesto il notaio liaveva resi edotti della circostanza relativa all’incompletezza della data e,quindi, del motivo di invalidità dello stesso, nonché il fatto che talicircostanze erano state ammesse dalle controparti nell’atto di citazione inriassunzione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/20261.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente, va ribadito che, in tema di testamento olografo,l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilitàdell'atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall'art. 602, commasecondo, c.c., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde.L'impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza oincompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessitàdell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffattoaccertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine diprovarne la non verità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001;conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008 e Cass., Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020, secondo cui la completa indicazionedella data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisitoessenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissionesia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizionitestamentarie).D’altra parte, già la risalente sentenza di questa Corte n. 1323 del24/06/1965 ebbe occasione di chiarire che la mancanza o l'incompletezzadella data del testamento olografo, a differenza della non verità della stessadata, sono incondizionatamente configurate come causa di annullamento,che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità deltestatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni dadecidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto.Ciò debitamente premesso, non è revocabile in dubbio che le rispostefornite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpello formale – ecioè che tutti i coeredi erano presenti davanti al notaio il giorno in cui erastato pubblicato il testamento olografo e che in quell’occasione il notaio liaveva resi edotti della circostanza relativa all’incompletezza della data e,quindi, del motivo di invalidità dello stesso – rappresentano (nell’ottica dellaconvalida del testamento) la conferma di circostanze favorevoli allaposizione delle interrogate, atteso che la tesi delle controparti era nel sensoNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrario (della non presenza di tutti i coeredi e della mancata conoscenzadella causa di invalidità del testamento da parte di tutti).Orbene, le risposte all'interrogatorio formale, quando non siano sfavorevolialla parte che le ha rese, non costituiscono fonte di prova nell’ambito dellaconfessione giudiziale. Esse, tuttavia, possono, anche sotto l'aspetto delcomportamento processuale, valere come indizi capaci di concorrere, conaltri elementi, alla formazione del convincimento del giudice (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 2700 del 19/07/1969; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 916 del24/03/1972, secondo cui le risposte date in sede di interrogatorio formale,quando siano favorevoli all'interrogato, possono essere apprezzate dalgiudice soltanto come indizi, in relazione agli altri elementi acquisiti alprocesso, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 03/04/2001, secondo cuila valenza di indizi è riconosciuta anche per le risposte favorevoli alla stessaparte che ha reso l'interrogatorio).Com’è noto, infatti, l'interrogatorio formale è un mezzo di prova diretto aprovocare la confessione circa la verità di fatti sfavorevoli al confitente, resaalla parte che abbia nel giudizio una posizione antitetica e contrastante conquella del confitente medesimo; pertanto, la prova di circostanze favorevoliad una delle parti non può essere tratta dalle risposte di costei, noncostituendo tali risposte una confessione di fatti contrari agli interessi deldichiarante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 28/06/1967).1.2. Parimenti, non può riconoscersi una valenza confessoria alleammissioni asseritamente contenute nella citazione in riassunzionenotificata dagli odierni resistenti.Invero, in primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, iricorrenti hanno omesso di trascriverne almeno i passaggi maggiormentesignificativi, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità discrutinarne la portata. Inoltre, non essendovene cenno nella sentenzaimpugnata, essi avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase econ quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato laquestione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026In secondo luogo, pur essendo vero che le ammissioni contenute nellacomparsa di risposta, così come gli atti processuali di parte indicati dall'art.125 c.p.c., siccome facenti parte del processo, possono assumere anche ilcarattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua diquanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che lacomparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia statasottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelinoinequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fattisfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopola mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anchequando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazioneammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005; conf. Cass., Sez. 3,Sentenza n. 6192 del 18/03/2014, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del01/12/2016), pur potendo tale dichiarazione contra se fornire elementiindiziari di giudizio.Pertanto, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenentiaffermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoliall'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltantofornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e nondalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontaneapuò essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporredel diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi siamunito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alleliti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005; conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 13804 del 15/06/2006 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 11720 del20/05/2009). Tuttavia, è altrettanto vero che a tal fine il difensore deveessere munito di apposito mandato, che si aggiunga alla procura alle liti,laddove nel caso di specie i ricorrenti hanno trascritto, a pagina 26 delricorso, solo dei passaggi della procura ad litem rilasciata in calce allacitazione in riassunzione.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte dimerito considerato che, così come confermato da [OSCURATO:PERSONA] e daAlberto [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio formale e, per il secondo, altresì dalcertificato storico di residenza, i due coeredi avevano utilizzatogratuitamente l’appartamento in Voghera a decorrere dalla morte dello zioe fino a settembre 2002, evidentemente con l’accordo dei fratellicomproprietari, ponendo in essere un comportamento indicativo dellavolontà di dare ai beni ereditari un assetto conforme a quello che sarebbestato realizzato se il testamento non avesse presentato profili d’invalidità.2.1. Il motivo è inammissibile.Invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitatoe vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativacondizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchéè inammissibile la critica generica della sentenza impugnata.Nel caso di specie non è dato comprendere in che termini l’uso gratuito diun appartamento (vale a dire, di uno dei beni caduti in successione) daparte di due dei coeredi integrasse gli estremi di una convalida ex post, aisensi dell’art. 590 c.c., del testamento invalido, e non già il sempliceesercizio di una legittima facoltà del diritto di comproprietà sul bene.In proposito, va ricordato che l'esecuzione volontaria della disposizionetestamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investitodella titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere inun'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione delladisposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a talfine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento chelasci desumere, puramente e semplicemente, l'intenzione di convalidare,Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significaesecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beniereditari secondo la volontà del de cuius (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 535del 15/02/1968; v. pure, in argomento, l’ordinanza 13 luglio 2017, n.17392).Del resto, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpelloformale non hanno, come si è visto nell’analizzare il primo motivo, valenzaconfessoria, ma, a tutto concedere, meramente indiziaria.Senza tralasciare che alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fattisfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell'ambito di un giudiziolitisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento da partedel giudice, di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., perché essa è prevista per ilsolo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti (Cass., Sez.2, Ordinanza n. 13880 del 18/05/2024).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifestainfondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs.149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulterioresomma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma,c.p.c.).La relativa liquidazione segue come da dispositivo.Numero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spesedel presente giudizio, che liquida in euro 2.500, oltre ad euro 200 peresborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna iricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favoredei controricorrenti, dell'ulteriore somma di euro 1.300,00, nonché alpagamento, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloNumero registro generale 5745/2020Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 17356/2026Data pubblicazione 01/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17356/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris