CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07605/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13955-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] COSTANZAn. 27, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AURIA, che lorappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1 7 9 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.6.2002 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando una serie di opere abusive e dannose ed invocandone l’eliminazione con ripristino dello siatu quo anteed il risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della loro proprietà esclusiva su una strada che, secondo la prospettazione di parte attrice, era invece in comunione, sulla quale quest’ultima vantava soltanto un diritto di passaggio. Con sentenza n. 506/2015 il Tribunale rigettava le domande principali ed accoglieva invece quella riconvenzionale, accertando la proprietà della strada in capo alla parte convenuta. Con la sentenza impugnata, n. 179/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’originario attore (al quale nel corso del giudizio erano poi subentrati gli eredi) avverso la decisione di prime cure, accogliendo invece quello incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] (erede degli originari convenuti) ed accertando l’esistenza, sulla strada di cui è causa, di una servitù di passaggio a favore del fondo degli appellanti principali. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti del giudizio di seconde cure, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono state intimate e non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contenuto del diritto di servitù disposto a carico del fondo oggi di proprietà Andretta in base al testamento relitto da [OSCURATO:PERSONA] non fosse mutato, nonostante l’accordo intervenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in sede giudiziaria. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2699, 2700, 2701 e 2701 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare il contenuto della scrittura oggetto del primo motivo di doglianza, con la quale le parti avevano transatto, grazie all’intervento del C.T.U. e dinanzi ad esso, la controversia inerente la natura della strada di cui è causa. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, va rilevato che il ricorso non è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già parti del giudizio di seconde cure, onde va disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. PQM la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoriaper provvedere alla notifica, alle predette, del ricorso introduttivo.Così deciso in Roma, ne