CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 agosto 2024
Cassazione n. 10033/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA], cha ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 luglio 2023, depositata in data 31 luglio 2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello propo- sto nel loro interesse avverso la sentenza n. 146/2023 emessa dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che non fosse stata depositata la dichiarazione o l'ele- zione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione contestualmente all'atto di appello, né successivamente. 2. Il ricorso denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nonché mancanza, manife- sta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere erroneamente ritenuto violatel precetto che prevede/'a pena dell'inammissibilità, la dichia- razione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione. Il Tribunale di Reggio qitl'Emilia, in funzione di giudice dell'appello — si legge in ricorso — ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore de- gli imputati, ritenendo che il difensore al momento del deposito dell'atto di &peli°, abbia violato la norma prevista dal nuovo comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. così come modificato dall'art. 33, comma 1, lett. d), de! d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, omettendo di allegare la dichiarazione o l'elezione del domicilio dei propri assistiti. Si sostiene, però, che la decisione sarebbe palesemente erronea, nonché del tutto sprovvista di motivazione e frutto, forse idi una disattenzione del secondo giudice. Ciò in quanto, come pacificamente risultante dagli atti, il difensore che ha assistito gli imputati in fase d'appello, contestualmente al deposito dell'atto di im- pugnazione, ha depositato la nomina degli appellanti ove i medesimi hanno for- mulato la dichiarazione richiesta dalla norma: "elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via Zanichelli, 19...". Pertanto, si sostiene nel caso di specie gli appellanti hanno pienamente adem- piuto all'obbligo imposto dal nuovo art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. In premessa, va ricordato che la legge 9 agosto 2024, n. 114 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudi- ziario e al codice dell'ordinamento militare" in G.U. [OSCURATO:PERSONA]. n. 187 del 10 agosto 2024 (c.d. legge Nordio) all'art. 2, comma 1, lett. o), che ha anche abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., ha inserito al comma 1- quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio». Dunque, dal 25 agosto 2024, data di M'entrata in vigore della legge, le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non necessitano più del deposito anche della dichiarazione/elezione di domicilio.a pena di inammissibilità. E nel caso di imputato rispetto al quale si è t proceduto in assenza, solo per l'impugnazione presentata dal difensore di ufficio sarà necessario depositare, a pena di inammissibilità, il mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giu- dizio. Tuttavia, la legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. L'impugnazione in esame risulta presentata in data 12/6/2023. Come ricordato nella recente Sez. 4, n. 3007 del 11/12/2024, Bresci, non mass. con giurisprudenza costante si è andato affermando un condivisibile orien- tamento secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, con- tinueranno ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni (cfr. Sez. 5 n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 54693 del 4/10/2018; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 4. n. 7982 del 11/02/2021, n. 7982), tesi che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali (cfr. Sez. 2 n. 44678 del 16/10/2019, che precisa che il principio tempus regit actumt riguarda solo la successione nel tempo della legge processuale penale e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultim0 Più recentemente, poi, con ordinanza nr. 26458/2024 del 19 giugno 2024, dep. il 4 luglio 2024 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite, tra le altre, la questione: "Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pena - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione". Ebbene, dall'informazione provvisoria n. 15/2024 emerge che all'udienza del 24 ottobre 2024 nel ricorso N.R.G. 6578/2024 - Ric. [OSCURATO:PERSONA] le Sezioni Unite ha risposto al sopra ricordato quesito nel senso che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni pro- poste sino al 24 agosto 2024. E il principio, evidentemente, per eadem ratio, trova una sua applicazione anche in relazione alla modifica intervenuta per l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 5. Il ricorso, tuttavia, appare fondato Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che all'atto di appello a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta allegata nomina fiduciaria datata 12/06/2023 a firma di entrambi gli imputati appellanti ove, al di là di quello che è un evidente refuso laddove viene utilizzato il singolare, gli stessi attestano di essere elettiva- mente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], via Zanichelli 19. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impu- gnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al