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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19038/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/2025 del TRIBUNALE di Cuneoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla declaratoria di inammissibilità del ricorso.letta la memoria depositata in data 26 gennaio 2026 dal difensore del ricorrente adintegrazione dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha respinto l'istanza di restituzione nel termine formulata nell’interesse diMarius [OSCURATO:PERSONA], ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dalTribunale di Cuneo in data 8 marzo 2019, divenuta definitiva il 7 maggio 2019.2.

Avverso l'ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione delladisposizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alleragioni del diniego.Osserva il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel non ritenere legittimoimpedimento la detenzione all'estero del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 17 dicembre 2018 al 17ottobre 2020, ossia nel periodo in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale diCuneo.

La difesa rileva che durante la detenzione in Austria il [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcunanotizia del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Cuneo essendosi interrotti i contatticon il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio, evidenziandoche il difensore aveva rinunciato al mandato venendo nominato un difensore di ufficio (la cuinomina risulta alla pagina 1 della sentenza); di conseguenza non vi sarebbe la prova certadella conoscenza della celebrazione del processo da parte del ricorrente.

Secondo la difesa lo stato detentivo in Austria ha rappresentato un impedimento aconferire mandato ad un difensore affinché proponesse l'impugnazione e, inoltre, sievidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza nemmeno del decreto di latitanzaemesso il 6 aprile 2018, prima, dunque, dell’inizio del processo a suo carico attraverso lanotifica del decreto di citazione a giudizio in data 27 agosto 2018 al difensore di fiduciadomiciliatario.

Deduce la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva del processo in quanto si erano interrotti irapporti con il difensore fiduciario che aveva rinunciato al mandato difensivo, né la poliziagiudiziaria aveva effettuato verifiche al fine di comunicare all'autorità giudiziaria procedentel'arresto all'estero del [OSCURATO:PERSONA].In sintesi, osserva la difesa che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la latitanzadell'imputato dimostrasse la sua volontà di sottrarsi al giudizio e che le notifiche presso ildomicilio eletto fossero regolari pervenendo, erroneamente, al rigetto della richiesta direstituzione nel termine per impugnare la sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]. con requisitoria scritta, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Con memoria del 26 gennaio 2026, il difensore del ricorrente, ad integrazione delmotivo di ricorso, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente senza che nericorressero le condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., in quanto la dichiarazione diassenza può essere pronunciata solo se, constatata la regolarità delle notifiche dell’attointroduttivo, vi siano indici concreti che consentano di dedurre che l’imputato siaeffettivamente a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto a taleconoscenza.Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza della vocatio in ius, né daldifensore di fiducia, né da quello di ufficio; né ha avuto comunicazione della sentenza dicondanna.Rileva che il ricorrente ha prodotto al giudice dell’esecuzione la documentazionecomprovante la detenzione all’estero, dalla quale si sarebbe dovuta trarre la conseguenzadella mancanza della conoscenza della pendenza del processo, evidenziando che sullamera base del decreto di latitanza emesso prima dell’inizio del processo, il giudicedell’esecuzione ha ritenuto di procedere in absentia.

Né infine, il Giudice si sarebbe attenutoai principi dettati in materia dalla Cedu.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

Vanno in premessa evidenziati i fatti processuali rilevanti ai fini della valutazionedelle doglianze difensive come indicati nel medesimo ricorso e nel provvedimentoimpugnato.Il decreto di citazione a giudizio del 27 agosto 2018 innanzi al Tribunale di Cuneo, inrelazione al procedimento per il quale vi è stata la richiesta di rimessione in termini, risultanotificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia e domiciliatario del ricorrente, essendo inquel momento il ricorrente latitante.Infatti, in data 6 aprile 2018 il Gip aveva emesso il decreto di latitanza, perché il Grigoresi era reso irreperibile dopo che si era sottratto alla notifica dell’ordinanza di aggravamentodella misura cautelare del 26 ottobre 2017 per essere evaso dagli arresti domiciliari, misuraapplicata in relazione al procedimento in questione.

Alla prima udienza, il Tribunale ha datomarzo 2019.A fronte della ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, il difensore harilevato una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva da parte del Grigoredella pendenza del processo in quanto ha rilevato che, nel periodo in cui si è stato celebratoil processo a suo carico ed è stata adottata la sentenza di condanna in data 8 marzo 2019,egli era in stato di detenzione in Austria, condizione durata dal 17 dicembre 2018 al 17ottobre 2020, ed ha altresì rilevato che il difensore di fiducia non aveva comunicato larinuncia al mandato e non aveva avuto più alcun contatto con lui, né il ricorrente era aconoscenza della nomina del difensore di ufficio.Dunque, al momento della notifica del decreto di citazione il ricorrente già colpito damisura cautelare per il medesimo procedimento era libero ed era difeso da un difensore difiducia, venendo poi successivamente arrestato per altri fatti in Austria, dove rimanevadetenuto per tutta la durata del processo e sino al 17 ottobre 2020.3.Tanto precisato, il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di restituzione neltermine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 8 marzo 2019senza incorrere nei vizi denunciati nel ricorso.

Il Tribunale ha correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 420-bis, comma 3,cod. proc. pen. attesa la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensoredi fiducia e domiciliatario del ricorrente, risultando quest’ultimo latitante.Al riguardo, va rilevato come sia ben vero che l’avvenuta dichiarazione di latitanza nonbasta, da sola, a dimostrare che la persona fosse sicuramente a conoscenza del processo.Sul tema giova ricordare che Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420 – 01, ha ribadito come la condizione di latitanza non possa ritenersi implicarenecessariamente la conoscenza effettiva del procedimento, facendo rilevare che, purtenendo conto della definizione di cui all'art. 296 cod. proc. pen. («È latitante chivolontariamente si sottrae alla custodia ...»), a parte la considerazione sull'effettività o sulcarattere di fictio da annettersi a tale conoscenza, le linee interpretative maturate in sedeconvenzionale hanno condotto a rilevare l'inadeguatezza del diritto interno rispetto alle fontisovranazionali, non soltanto con riferimento a imputati contumaci, ma anche con riguardo aimputati latitanti (in particolare, si è richiamata la sentenza della Corte EDU, 5 settembre2019, Rizzotto c.

Italia, la quale ha sottolineato che la rinuncia a difendersi non può esserededotta dalla semplice qualità di latitante, fondata su una presunzione priva di base fattualesufficiente; ciò, anche in relazione a quanto la Corte EDU aveva affermato in Colozza c.Italia, 12 febbraio 1985, e in Sejdovic c.

Italia, 1° marzo 2006), con la conseguentespecificazione che, prima di poter concludere che un imputato abbia implicitamenterinunciato, con il proprio comportamento, a un diritto importante dal punto di vista dell'art. 6CEDU, è necessario stabilire che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere leconseguenze del comportamento in questione.Pertanto, si è affermato che la condizione di latitanza non implica, di per sé sola,l'evenienza di una base fattuale significativa della certezza della pendenza delprocedimento, sicché essa va valutata, in relazione alla concreta vicenda in cui si è inscrittae alle circostanze specifiche che l'hanno caratterizzata - rilevante essendo, in particolare, ladifesa di fiducia -, al fine di stabilire se abbia comportato la conoscenza del procedimento edel provvedimento ai sensi dell'art. 175 cod. pen. (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf,Rv. 281218 – 01).Già prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’introduzionedell’istituto dell’assenza, la giurisprudenza aveva affermato che non ha diritto allarestituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato latitante assistito,nel corso del giudizio di primo grado e d'appello, da difensore fiduciario presso il quale abbiaeletto domicilio, e che formuli l'istanza di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., solo dopol'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perduranteesistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provarnel'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, eccettuandol’ipotesi in cui risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ognirapporto fra il legale e l'assistito (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Rv. 266583 – 01; Sez. 6,n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775 - 01).Inoltre, come rilevato nel provvedimento impugnato, la cessazione dello stato dilatitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale,non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste perl'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto.

Atal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procederealla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativinazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedentel'eventuale arresto della persona ricercata. (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv.258793 - 01)Alla luce dei principi enunciati, il provvedimento di diniego della restituzione nel termineappare conforme ai principi sopra enunciati non ricorrendo, nella fattispecie, le ipotesipreviste dalla disposizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen.In primo luogo, non ricorre la fattispecie di cui al comma1 dell’art. 175 cod. proc. pen.,non risultando che la decadenza sia maturata per caso fortuito o per forza maggiore tenutoconto che il ricorrente in relazione al procedimento sub iudice è stato dichiarato latitantedopo essere evaso dagli arresti domiciliari e resosi irreperibile, venendo poi arrestato inAustria dove è dunque cessata la sua latitanza.Né risulta ricorrere l’ipotesi di cui al comma 2.1dell’art. 175 cod. proc. pen., giacché ilricorrente non ha fornito alcuna prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processoe di non avere potuto produrre impugnazione nei termini senza sua colpa.In tal senso depone la circostanzache il decreto di citazione a giudizio è stato emessoprima che il [OSCURATO:PERSONA] fosse arrestato in Austria e in un periodo in cui, semplicemente, egli siera sottratto dagli arresti domiciliari e si trovava libero all’estero.Al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di processo in assenza, l'ignoranzaincolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato,di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, siavenuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò unonere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato difiducia. (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01)Ciò precisato, deve altresì rilevarsi come il ricorrente non abbia allegato alcuna provache egli non avesse mantenuto i contatti con il difensore di fiducia e che questi fosserinunciatario e, in ogni caso, la circostanza che egli non abbia mantenuto i contatti è indicedell’inadempimento di un onere di diligenza a lui imputabile.

Ed è tale inadempimento che hainciso sul mancato rispetto dei termini per proporre appello avverso la sentenza,impugnazione che, peraltro, avrebbe potuto essere esercitata anche da detenuto all’estero,contattando il difensore domiciliatario, attivando un onere di diligenza.4.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delel spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 del TRIBUNALE di Cuneoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla declaratoria di inammissibilità del ricorso.letta la memoria depositata in data 26 gennaio 2026 dal difensore del ricorrente adintegrazione dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha respinto l'istanza di restituzione nel termine formulata nell’interesse diMarius [OSCURATO:PERSONA], ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dalTribunale di Cuneo in data 8 marzo 2019, divenuta definitiva il 7 maggio 2019.2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione delladisposizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alleragioni del diniego.Osserva il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha errato nel non ritenere legittimoimpedimento la detenzione all'estero del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 17 dicembre 2018 al 17ottobre 2020, ossia nel periodo in cui è stata pronunciata la sentenza del Tribunale diCuneo. La difesa rileva che durante la detenzione in Austria il [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcunanotizia del processo celebratosi innanzi al Tribunale di Cuneo essendosi interrotti i contatticon il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale aveva eletto domicilio, evidenziandoche il difensore aveva rinunciato al mandato venendo nominato un difensore di ufficio (la cuinomina risulta alla pagina 1 della sentenza); di conseguenza non vi sarebbe la prova certadella conoscenza della celebrazione del processo da parte del ricorrente. Secondo la difesa lo stato detentivo in Austria ha rappresentato un impedimento aconferire mandato ad un difensore affinché proponesse l'impugnazione e, inoltre, sievidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza nemmeno del decreto di latitanzaemesso il 6 aprile 2018, prima, dunque, dell’inizio del processo a suo carico attraverso lanotifica del decreto di citazione a giudizio in data 27 agosto 2018 al difensore di fiduciadomiciliatario. Deduce la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] nulla sapeva del processo in quanto si erano interrotti irapporti con il difensore fiduciario che aveva rinunciato al mandato difensivo, né la poliziagiudiziaria aveva effettuato verifiche al fine di comunicare all'autorità giudiziaria procedentel'arresto all'estero del [OSCURATO:PERSONA].In sintesi, osserva la difesa che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la latitanzadell'imputato dimostrasse la sua volontà di sottrarsi al giudizio e che le notifiche presso ildomicilio eletto fossero regolari pervenendo, erroneamente, al rigetto della richiesta direstituzione nel termine per impugnare la sentenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA]. con requisitoria scritta, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Con memoria del 26 gennaio 2026, il difensore del ricorrente, ad integrazione delmotivo di ricorso, ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato assente senza che nericorressero le condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., in quanto la dichiarazione diassenza può essere pronunciata solo se, constatata la regolarità delle notifiche dell’attointroduttivo, vi siano indici concreti che consentano di dedurre che l’imputato siaeffettivamente a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto a taleconoscenza.Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto conoscenza della vocatio in ius, né daldifensore di fiducia, né da quello di ufficio; né ha avuto comunicazione della sentenza dicondanna.Rileva che il ricorrente ha prodotto al giudice dell’esecuzione la documentazionecomprovante la detenzione all’estero, dalla quale si sarebbe dovuta trarre la conseguenzadella mancanza della conoscenza della pendenza del processo, evidenziando che sullamera base del decreto di latitanza emesso prima dell’inizio del processo, il giudicedell’esecuzione ha ritenuto di procedere in absentia. Né infine, il Giudice si sarebbe attenutoai principi dettati in materia dalla Cedu.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Vanno in premessa evidenziati i fatti processuali rilevanti ai fini della valutazionedelle doglianze difensive come indicati nel medesimo ricorso e nel provvedimentoimpugnato.Il decreto di citazione a giudizio del 27 agosto 2018 innanzi al Tribunale di Cuneo, inrelazione al procedimento per il quale vi è stata la richiesta di rimessione in termini, risultanotificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia e domiciliatario del ricorrente, essendo inquel momento il ricorrente latitante.Infatti, in data 6 aprile 2018 il Gip aveva emesso il decreto di latitanza, perché il Grigoresi era reso irreperibile dopo che si era sottratto alla notifica dell’ordinanza di aggravamentodella misura cautelare del 26 ottobre 2017 per essere evaso dagli arresti domiciliari, misuraapplicata in relazione al procedimento in questione. Alla prima udienza, il Tribunale ha datomarzo 2019.A fronte della ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, il difensore harilevato una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva da parte del Grigoredella pendenza del processo in quanto ha rilevato che, nel periodo in cui si è stato celebratoil processo a suo carico ed è stata adottata la sentenza di condanna in data 8 marzo 2019,egli era in stato di detenzione in Austria, condizione durata dal 17 dicembre 2018 al 17ottobre 2020, ed ha altresì rilevato che il difensore di fiducia non aveva comunicato larinuncia al mandato e non aveva avuto più alcun contatto con lui, né il ricorrente era aconoscenza della nomina del difensore di ufficio.Dunque, al momento della notifica del decreto di citazione il ricorrente già colpito damisura cautelare per il medesimo procedimento era libero ed era difeso da un difensore difiducia, venendo poi successivamente arrestato per altri fatti in Austria, dove rimanevadetenuto per tutta la durata del processo e sino al 17 ottobre 2020.3.Tanto precisato, il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di restituzione neltermine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data 8 marzo 2019senza incorrere nei vizi denunciati nel ricorso. Il Tribunale ha correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 420-bis, comma 3,cod. proc. pen. attesa la notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensoredi fiducia e domiciliatario del ricorrente, risultando quest’ultimo latitante.Al riguardo, va rilevato come sia ben vero che l’avvenuta dichiarazione di latitanza nonbasta, da sola, a dimostrare che la persona fosse sicuramente a conoscenza del processo.Sul tema giova ricordare che Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420 – 01, ha ribadito come la condizione di latitanza non possa ritenersi implicarenecessariamente la conoscenza effettiva del procedimento, facendo rilevare che, purtenendo conto della definizione di cui all'art. 296 cod. proc. pen. («È latitante chivolontariamente si sottrae alla custodia ...»), a parte la considerazione sull'effettività o sulcarattere di fictio da annettersi a tale conoscenza, le linee interpretative maturate in sedeconvenzionale hanno condotto a rilevare l'inadeguatezza del diritto interno rispetto alle fontisovranazionali, non soltanto con riferimento a imputati contumaci, ma anche con riguardo aimputati latitanti (in particolare, si è richiamata la sentenza della Corte EDU, 5 settembre2019, Rizzotto c. Italia, la quale ha sottolineato che la rinuncia a difendersi non può esserededotta dalla semplice qualità di latitante, fondata su una presunzione priva di base fattualesufficiente; ciò, anche in relazione a quanto la Corte EDU aveva affermato in Colozza c.Italia, 12 febbraio 1985, e in Sejdovic c. Italia, 1° marzo 2006), con la conseguentespecificazione che, prima di poter concludere che un imputato abbia implicitamenterinunciato, con il proprio comportamento, a un diritto importante dal punto di vista dell'art. 6CEDU, è necessario stabilire che egli avrebbe potuto ragionevolmente prevedere leconseguenze del comportamento in questione.Pertanto, si è affermato che la condizione di latitanza non implica, di per sé sola,l'evenienza di una base fattuale significativa della certezza della pendenza delprocedimento, sicché essa va valutata, in relazione alla concreta vicenda in cui si è inscrittae alle circostanze specifiche che l'hanno caratterizzata - rilevante essendo, in particolare, ladifesa di fiducia -, al fine di stabilire se abbia comportato la conoscenza del procedimento edel provvedimento ai sensi dell'art. 175 cod. pen. (Sez. 1, n. 17338 del 21/01/2021, Daryf,Rv. 281218 – 01).Già prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’introduzionedell’istituto dell’assenza, la giurisprudenza aveva affermato che non ha diritto allarestituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato latitante assistito,nel corso del giudizio di primo grado e d'appello, da difensore fiduciario presso il quale abbiaeletto domicilio, e che formuli l'istanza di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., solo dopol'intervenuta irrevocabilità della sentenza di secondo grado, posto che la perduranteesistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provarnel'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, eccettuandol’ipotesi in cui risulti una comunicazione al giudice della avvenuta interruzione di ognirapporto fra il legale e l'assistito (Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Rv. 266583 – 01; Sez. 6,n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775 - 01).Inoltre, come rilevato nel provvedimento impugnato, la cessazione dello stato dilatitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale,non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste perl'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. Atal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procederealla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativinazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedentel'eventuale arresto della persona ricercata. (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv.258793 - 01)Alla luce dei principi enunciati, il provvedimento di diniego della restituzione nel termineappare conforme ai principi sopra enunciati non ricorrendo, nella fattispecie, le ipotesipreviste dalla disposizione di cui all’art. 175 cod. proc. pen.In primo luogo, non ricorre la fattispecie di cui al comma1 dell’art. 175 cod. proc. pen.,non risultando che la decadenza sia maturata per caso fortuito o per forza maggiore tenutoconto che il ricorrente in relazione al procedimento sub iudice è stato dichiarato latitantedopo essere evaso dagli arresti domiciliari e resosi irreperibile, venendo poi arrestato inAustria dove è dunque cessata la sua latitanza.Né risulta ricorrere l’ipotesi di cui al comma 2.1dell’art. 175 cod. proc. pen., giacché ilricorrente non ha fornito alcuna prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processoe di non avere potuto produrre impugnazione nei termini senza sua colpa.In tal senso depone la circostanzache il decreto di citazione a giudizio è stato emessoprima che il [OSCURATO:PERSONA] fosse arrestato in Austria e in un periodo in cui, semplicemente, egli siera sottratto dagli arresti domiciliari e si trovava libero all’estero.Al riguardo, questa Corte ha affermato che in tema di processo in assenza, l'ignoranzaincolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato,di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, siavenuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò unonere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato difiducia. (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305 - 01)Ciò precisato, deve altresì rilevarsi come il ricorrente non abbia allegato alcuna provache egli non avesse mantenuto i contatti con il difensore di fiducia e che questi fosserinunciatario e, in ogni caso, la circostanza che egli non abbia mantenuto i contatti è indicedell’inadempimento di un onere di diligenza a lui imputabile. Ed è tale inadempimento che hainciso sul mancato rispetto dei termini per proporre appello avverso la sentenza,impugnazione che, peraltro, avrebbe potuto essere esercitata anche da detenuto all’estero,contattando il difensore domiciliatario, attivando un onere di diligenza.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delel spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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