CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17098/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0Tilli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Giannotta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Candelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Samori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuliano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il provvedimento del 28/10/2025 del GIP del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento im-pugnato con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il provvedimento impugnato è stato assunto nell'ambito del procedimentopenale, inizialmente contro ignoti e poi iscritto a carico degli odierni ricorrenti, cheebbe a scaturire dalla denuncia-quercia presentata in data 18/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto il decesso del proprio padre [OSCURATO:PERSONA], occorso il[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre era ricoverato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, e voltaa sollecitare l'individuazione di eventuali condotte colpose ascrivibili al personalesanitario che ebbe in cura il proprio genitore, delle quali si prospettava la rilevanzacausale nella determinazione del decesso del paziente.In data 22/02/2024, il P.M. - sulla base dei rilievi espressi nella C.T.P.M. -formulava richiesta di archiviazione e il G.I.P., ritenendo adeguatamente motivatae condivisibile la richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento,con decreto emesso de piano in data 14/10/2024.Successivamente, in data 01/10/2025, il difensore della persona offesa tra-smetteva a mezzo p.e.c., indirizzata alla Cancelleria del G.LP., una richiesta diinformazioni in merito allo stato dei procedimento penale, evidenziando che erastata presentata opposizione all’archiviazione.A seguito di tale richiesta di chiarimenti, in data 28/10/2025 il G.I.P., con ilprovvedimento in epigrafe, disponeva, inaudita altera parte, la revoca del decretodi archiviazione precedentemente emesso giacché, a seguito di accertamenti - cosìsi legge nel provvedimento - era stato «verificato che era stato presentato validoavviso ex art. 408 cod. proc. pen. (a nulla rilevando disguidi del sistema telema-tico)' e "il decreto di archiviazione è stato emesso il 21/10/24 senza prendere inconsiderazione l'opposizione presentata il precedente 20/05/24".Come si legge sempre nel provvedimento il G.I.P. "revoca il decreto di archi-viazione e dispone la restituzione del proc. al PM. perché, alla luce dell'opposizione,confermi o meno la richiesta di archiviazione".Il P.M. provvedeva poi a confermare la richiesta di archiviazione precedente-mente emessa e il G.I.P. fissava udienza in camera di consiglio a seguito di oppo-sizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione.2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, amezzo del comune difensore di fiducia, gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Per i ricorrenti il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, esor-bitante da ogni schema processuale, si palesa abnorme, in quanto si traduce nell'e-sercizio, da parte del G.I.P., dì un potere non previsto dal vigente codice di rito.Ciò perché il codice di procedura penale prevede che gli effetti del provvedimentoin questione possano essere rimossi solo tramite il reclamo ex art. 410-bis, comma3, cod. proc. pen. p. o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod.proc. pen., mentre alcun potere di revoca officiosa è in tal caso accordato in capoal G.I.P.Si evidenzia in ricorso che, a seguito di quel provvedimento abnorme, è statonotificato avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio ex art. 410, comma3, cod. proc. pen. in data 26/01/2026, che rappresenterebbe un esercizio di unpotere esplicatosi al di fuori delle procedure disciplinate dal codice e causa dell’ir-rituale regressione del procedimento.Per i ricorrenti il provvedimento impugnato, se da un lato è obbiettivamenteabnorme da un punto di vista strutturale - poiché emesso al dì fuori di ogni modellolegale riservato al rito che si svolge dinnanzi al G.I.P. - dall'altro è pure gravementeillegittimo nella sua fase dinamica, essendo stato emesso, non solo inaudita alteraparte, ma anche e soprattutto invitando il P.M. a valutare se confermare o menola richiesta di archiviazione alla luce delle considerazioni espresse dalle personeoffese nell'atto dì opposizione.In altri termini, sovvertendo i principi generali su cui si fonda nel nostro ordi-namento il sistema processuale accusatorio, il G.I.P. ha revocato il decreto di ar-chiviazione e ha invitato il Pubblico Ministero ad assumere nuovamente le propriedeterminazioni, pur a fronte della consumazione del potere di esercitare l'azionepenale; e “dato che il potere di esercitare l’azione penale, una volta consumato,può essere ripristinato solo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallostesso codice di rito, non può trovare giustificazione, nell'attuale sistema proces-suale, alcun provvedimento dì revoca del decreto di archiviazione" (il richiamo èal dictum di Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 - 01).Ricorda il difensore dei ricorrenti che, com'è noto, nei casi di abnormità strut-turale per carenza di potere in concreto, al fine di meglio tracciare la linea di de-marcazione tra questo fenomeno (atto extra legem) e quello, limitrofo, di viola-zione della legge processuale (atto contra legem), si è meglio argomentato nelsenso che il primo deve sostanziarsi nell'esercizio di un potere previsto dall'ordi-namento, «ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella con-figurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché aldi là di ogni ragionevole limite. Deve trattarsi, dunque, di atti che, ancorché ricon-ducibili ad uno schema normativo, non sono previsti in riferimento ad un determi-nato segmento procedimentale.Svolta tale doverosa perimetrazione, per il difensore ricorrente occorre osser-vare che, nel nostro caso, il provvedimento appare addirittura esorbitare la sopraindicata delimitazione, atteso che, a conferma dell'abnormità dell'atto impugnato,il Gip, revocando il precedente decreto di archiviazione, e domandando al PM unanuova determinazione sull'esercizio dell'azione penale alla luce dell'opposizionedella persona offesa alla precedente richiesta di archiviazione (considerazione chesarebbe già sufficiente a dimostrare l'abnormità del provvedimento), ha comunqueesercitato un potere non previsto da alcuna disposizione processuale.Viene aggiunto l'ulteriore dato che, il Gip - in assenza di qualsivoglia gravamedella persona offesa o di istanza di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc.pen. - ha chiesto al Pubblico Ministero di rivedere le proprie determinazioni sull'a-zione penale.Tale provvedimento, assunto de plano e inaudita altera parte, si tradurrebbein un'indebita interferenza del giudice nell'esercizio dell'azione penale in quanto ilG.I.P. si sarebbe fatto promotore di istanze di parte, alterando l'equilibro delladialettica processuale e vulnerando il principio di terzietà, esercitando un poteredi autocorrezione o integrazione di un provvedimento connotato da una sua purrelativa stabilità, in quanto passibile di riforma unicamente secondò le stringentiprocedure disciplinate dal codice di rito.In sostanza, dunque, revocando il precedente decreto di archiviazione e con-sentendo al Pubblico Ministero la modifica delle proprie precedenti determinazionialla luce dell'atto di opposizione della persona offesa, non solo sarebbe stata ope-rata un’attività non consentita al G.I.P.— e che peraltro ne minerebbe la terzietà— ma sarebbe stato pure palesemente violato il diritto difesa, esercitato su unprovvedimento definitivo cristallizzato nel decreto di archiviazione, ma oggi ri-messo in discussione, peraltro su iniziativa del giudice, e fuori da ogni schemalegale.In ogni caso, si sottolinea in ricorso che nessuna disposizione normativa at-tribuisce al Gip la revoca del decreto di archiviazione con conseguente regressionedel procedimento, ripristinando il potere di esercitare l'azione penale, sebbene giàconsumato. Anzi, prevedendo espressamente tale potere in altre fattispecie, nelcaso in esame affatto ricorrenti, sostanzialmente lo esclude, attribuendolo unica-mente in capo al tribunale nel caso di reclamo della persona offesa avverso ildecreto di archiviazione ex art 410-bis cod. proc. pen. ovvero attribuendo al Gip -in caso di istanza del P.M. - il potere di riaprire le indagini ex art 414 cod. proc.pen.Evidenzia il difensore ricorrente che, a ben vedere, gli artt. 410-bis e 414 cod.proc. pen. sono stati interessati, negli ultimi anni, da interventi riformatori, acco-munati da una chiara direttrice di politica legislativa. In primis, con la legge n. 103del 2017 è stato introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen., disposizione che da unlato, positivizza le patologie del provvedimento di archiviazione da tempo emersenella prassi giurisprudenziale; dall'altro, predispone, per la loro neutralizzazione,un nuovo rimedio, il reclamo. Successivamente, la c.d. [OSCURATO:PERSONA] è inter-venuta sulla disciplina dell'art. 414 cod. proc. pen. stabilendo criteri più stringentiai fini dell'emanazione del provvedimento di riapertura delle indagini dopo il prov-vedimento di archiviazione.Sottolinea il ricorrente che il maggior rigore richiesto per la riapertura delleindagini, rafforzando la "tenuta" dell'archiviazione, soddisfa al meglio l'esigenzadell'originario indagato a non essere con eccessiva facilità nuovamente sottopostoa nuove, ingiustificate investigazioni, ma anche quella, di sistema, si assicurareuna ragionevole durata dei procedimenti.In tale quadro, appare evidente come il legislatore abbia progressivamenteperseguito l'obiettivo di tipizzare e rendere più stringenti i rimedi esperibili avversoil provvedimento di archiviazione, riducendo la possibilità di metterne in discus-sione gli effetti.Significativamente, però, alcun potere è (stato) previsto d'ufficio in capo alGIP che ha emesso il provvedimento di archiviazione, sull'evidente presuppostoche, detto provvedimento è connotato da una sia pur relativa stabilità che puòessere messa in discussione unicamente su impulso di parte, e nelle forme previstedal codice.Sul punto, si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità ha avutomodo di precisare, in plurime occasioni, che, "estranea all’ordinamento proces-suale, e perciò abnorme in quanto causa di regressione del procedimento, è larevoca del decreto che non è prevista da alcuna norma" (cfr. Sez. 2, n. 37853 del26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280508 - 01; conformemente, Sez. 3, n. 35440 del01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 - 01; Sez. 4, n. 33691 del 05/07/2016. Bia-siolo, Rv. 267485 – 01; Sez. 2, n. 6047 del 28/01/2016, PM c. ignoti, Rv. 266197– 01; Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114 – 01; Sez. 5, n.32676 del 11/03/2015, Tarquinio, Rv. 264348 – 01; Sez. 2, n. 21806 del07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569 – 01; Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010,Pirracchio, Rv. 248414 – 01; Sez. 4, n. 11854 del 05/03/2010, salmi, Rv. 246543– 01).Ciò in quanto il legislatore ha limitato la facoltà di esercitare il potere di im-pulso sulla stabilità del decreto di archiviazione, unicamente in capo al P.M. e allapersona offesa.In altri termini, una volta che il giudice abbia emesso decreto di archiviazione,in accoglimento della richiesta del P.M., le successive fasi sono rigidamente scan-dite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dalla personaoffesa e dallo stesso P.M.Di conseguenza, dopo che il decreto di archiviazione sia stato emesso, il giu-dice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sull'azione penale,incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione ovvero istanza di riaperturadelle indagini, esclusivamente poteri - doveri di propulsione procedimentale.È dunque evidente per il difensore dei ricorrenti che la radicale carenza dibase legale tale da consentire al giudice di revocare de plano un decreto di archi-viazione per chiedere una nuova determinazione del Pubblico Ministero alla lucedell'atto di opposizione, circostanza che rende il provvedimento emesso abnormein senso tecnico.Peraltro, a ben vedere, un simile potere finirebbe per snaturare la stessa po-sizione di terzietà e imparzialità del giudice, chiamato in linea di principio, a con-trollare il corretto esercizio o mancato esercizio dell'azione penale, e non già aripristinare ad nutum il potere del Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale.Tale interpretazione — si sottolinea — ruota intorno all'estraneità del giudicerispetto alla determinazione della re giudicanda secondo il noto brocardo ne pro-cedat index ex officio.In conclusione, emergerebbe evidente, con conseguente abnormità del prov-vedimento impugnato, che il potere di incidere sulla stabilità di un provvedimentoarchiviativo è subordinato esclusivamente alla riapertura delle indagini ex art. 414cod. proc. pen. su istanza del Pubblico Ministero ovvero al reclamo della personaoffesa ex art. 410 bis cod. proc. pen.I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod.proc. pen. riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il proposto ricorso è fondato.2. Ed invero, sussiste la dedotta abnormità del provvedimento impugnato.Avverso il decreto di archiviazione adottato de plano, pur in presenza di unaopposizione, il sistema processuale prevede il rimedio di cui all’articolo 410-biscod. proc. pen., norma che prevede che: “ 1. Il decreto di archiviazione è nullo seè emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e alcomma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto diopposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentataopposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiaral'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma1. 2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127,comma 5. 3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindicigiorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi altribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza nonimpugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno diecigiorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possonopresentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. 4. Il giudice,se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina larestituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenticonferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando laparte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nelcaso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassadelle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1”.Sussistendo i presupposti, inoltre, il G.I.P. può autorizzare la riapertura delleindagini ai sensi dell’articolo 414 cod. proc. pen. (norma secondo cui: “ 1. Dopo ilprovvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudiceautorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblicoministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riaperturadelle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile laindividuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle giàacquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale. 2. Quando èautorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuovaiscrizione a norma dell'articolo 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenzadi un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili”.Non v’è, invece, alcuna disposizione processuale che consenta al G.I.P. direvocare in autonomia un decreto di archiviazione.3. Valgono ancora, pur in presenza di un sistema processuale mutato nelfrattempo per effetto della introduzione dell’articolo 410-bis cod. proc. pen.(vigente dal 3 agosto 2017) le considerazioni presenti all’interno della motivazionedella sentenza Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 – 01 nellaparte in cui si legge che: «…il provvedimento di archiviazione è connotato da unasua pur relativa stabilità e (che) la riapertura delle indagini è subordinata allecondizioni previste dall'art. 414 cod. proc. pen.; e dato che il potere di esercitarel'azione penale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsidi specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovaregiustificazione, nell'attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento direvoca del decreto di archiviazione. Si è infine aggiunto essere estraneoall'ordinamento processuale un potere di autocorrezione o integrazione deiprovvedimenti non di natura meramente ordinatoria che, una volta emessi, sianopassibili di impugnazione o di correzione degli errori materiali, secondo proceduredisciplinate dal codice…».Definitivamente superato risulta da tempo un primo e diverso orientamentoermeneutico espresso dalle sentenze Sez. 6, n. 41994/2004, Rv.230180 e Sez. 5,n. 45161/2010, Rv. 249124 secondo cui la revoca del decreto di archiviazione noncostituirebbe un provvedimento abnorme: sia perché il decreto di archiviazione èsenza dubbio revocato nell'ipotesi di riapertura delle indagini (prevista dall'art. 414cod. proc. pen.); sia perché, in via generale, il giudice ha la possibilità di rinnovarel'atto affetto da nullità, prevista dall'art. 185 cod. proc. pen., comma 2, nonostando a ciò sia la regressione del procedimento, laddove non sia diversamentestabilito (art. 185 cod. proc. pen., comma 3). In particolare, si sostiene che,avendo il G.I.P. il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc.pen., tale potere implicherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti pre-clusivi del precedente decreto di archiviazione. Né, secondo l'orientamento inesame, sussisterebbe una abnormità funzionale, non verificandosi alcuna stasiprocedimentale.Quell’orientamento fu già superato da plurime pronunce (Sez. 4, n. 26876 del13/06/2006, Nuti, Rv. 234813 – 01; Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010, Pirracchio,Rv. 248414 – 01; Sez. 4, n. 11854 del 05/03/2010, Salmi, Rv. 246543 – 01; Sez.6, n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara, Rv. 253739 – 01; Sez. 2, n. 21806 del07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569 – 01; Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015,Domenici, Rv. 263114 – 01; Sez. 5, n. 32676 del 11/03/2015, Tarquinio, Rv.264348 – 01; Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001 - 01; Sez.4, n. 33691 del 05/07/2016. Biasiolo, Rv. 267485 – 01; Sez. 2, n. 6047 del28/01/2016, PM c. ignoti, Rv. 266197 – 01), che, con dicta sovrapponibili, siorientarono per il diverso avviso che la nullità dell'ordinanza di revoca del decretodi archiviazione può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione e che larevoca stessa è estranea al sistema processuale, con la conseguente abnormitàdel provvedimento che la disponga. E nello stesso solco ermeneutico, cui il Collegiointende aderire, più recentemente è stato affermato che è abnorme il provvedi-mento con il quale il giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta delpubblico ministero, il decreto di archiviazione per omessa precedente notificazionedella richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili avversodetto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanzadel pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., l'opposizione della persona of-fesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art.410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta (Sez. 2, n. 37853 del26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280508 – 01).Precedentemente, sullo stesso tema, si era già affermato che è abnorme ilprovvedimento con il quale il G.I.P., a seguito della sopravvenuta trasmissione daparte del P.M. dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, revochi il de-creto di archiviazione precedentemente emesso "de plano" (Sez. 2, n. 21806 del07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569-01). In motivazione, quest'ultima pronun-cia, precisa che: «Si è, infatti, in particolare, chiarito, anche per giustificare ladiversa conclusione rispetto all'indirizzo che, invece, ha escluso l'abnormità gene-tica sulla base del fatto che il potere del G.I.P.. di riapertura delle indagini impli-cherebbe logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedentedecreto di archiviazione, tanto più ove affetto da nullità (Sez. 6, n. 41994 del28/09/2004, Scopece, Rv. 230180 e Sez. 5, n. 45161 del 28/09/2010, Becquet ealtro, Rv. 249124), che il provvedimento di archiviazione è connotato da una suapur relativa stabilità e che la riapertura delle indagini è subordinata alle condizionipreviste dall'art. 414 cod. proc. pen.; e dato che il potere di esercitare l'azionepenale, una volta consumato, può essere ripristinato solo con il verificarsi di spe-cifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito, non può trovare giustifica-zione, nell'attuale sistema processuale penale, alcun provvedimento di revoca deldecreto di archiviazione. Si è infine aggiunto essere estraneo all'ordinamento pro-cessuale un potere di autocorrezione o integrazione dei provvedimenti non di na-tura meramente ordinatoria che, una volta emessi, siano passibili di impugnazioneo di correzione degli errori materiali, secondo procedure disciplinate dal codice,principio, questo, da ultimo ribadito, in tema di abnormità della sentenza di pro-scioglimento dopo l'emissione del decreto penale, dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910».Nella sentenza n. 21243 del 25/03/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cas-sazione hanno chiaramente affermato che «in genere, salvi i casi di impugnazioneordinari o straordinari, non è revocabile dallo stesso giudice che l'abbia emessaogni decisione sul merito dell’azione penale (non importa se avente natura di sen-tenza o di decreto o di decreto), con la limitata e ben giustificabile eccezione rap-presentata dalla revoca dello sentenza di non luogo a procedere (art. 434 cod.proc. pen.)».L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta laconclusione che il G.I.P. di Roma non poteva disporre d’ufficio la revocadell’archiviazione per essersi solo dopo avere adottato il precedenteprovvedimento richiestogli dal PM che c’era stata l’opposizione della personaoffesa.Ciò perché i rimedi esperibili avverso il provvedimento di archiviazione sonoesclusivamente la riapertura delle indagini ex ari. 414 cod. proc. pen. su istauradel P.M e il reclamo dalla persona offesa ex ari. 410 bis cod. proc. pen.La giurisprudenza di legittimità (vedasi la già richiamata Sez. 2, n. 21806 del07/02/2014, Pannilunghi, Rv. 259569 – 01) ha condivisibilmente precisato che lacaratterizzazione strutturale e funzionale dell'istituto dell’archiviazione verrebbepoi meno se fosse consentito al giudice che ha adottato il decreto di caducarlo, perqualunque ragione, che solleciti il riesame dall'adottata statuizione.Riconoscere un simile potere implicherebbe sradicare i cardini del sistemaaccusatorio in quanto il sistema processuale vigente è stato voluto secondo unaprecisa e rigida distinzione dei ruoli di ogni soggetto che vi partecipa e preclude algiudice qualsiasi potere di impulso dell'azione penale, espressamente riservato allapubblica accusa, anche nel procedimento di archiviazione. Non trova, quindi, giu-stificazione un provvedimento di revoca del decreto di archiviazione, dato che ilpotere di esercitare l'azione penale si è già consumato e può essere ripristinatosolo con il verificarsi di specifiche circostanze previste dallo stesso codice di rito.Gli atti vanno pertanto ritrasmessi al Tribunale di Roma, giudice del rinvioche verificherà il momento in cui le persone offese sono venute a conoscenza deldecreto di archiviazione e la conseguente sussistenza o meno, tuttora, dei terminidi esperibilità del rimedio ex art. 410-bis cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Roma.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]