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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05700/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11777-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 597/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2021 R.G.N. 379/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.11777/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/11/2025

1. Il Tribunale di Arezzo ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Test, di cui erano dipendenti, dirette all’accertamento: a) del diritto al superiore inquadramento (il Licciardi dal secondo al terzo livello e il Papa dal terzo al quarto); b) del diritto al riconoscimento dell’indennità lavori speciali ex art. 20 CCNL Edilizia, per essere addetti a lavori con condizioni di disagio; c) del diritto al riconoscimento della diaria ex art. 21 CCNL Edilizia.

2. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 597/2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dei lavoratori in tema di indennità lavori speciali condannando al società al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.409,33 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.050,21, oltre accessori; ha condannato, altresì, la società al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, con riferimento ai valori minimi, in considerazione dell’unica domanda accolta dagli originari ricorrenti.

3. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno precisato che, dalla lettura della norma contrattuale collettiva, l’indennità di cui all’art. 20 CCNL spettava a tutti i lavoratori addetti ai lavori di palificazione o trivellazione, a prescindere dall’essere sottoposti normalmente a getti di acqua e fango.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

5. I l Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 cod. civ., in relazione all’art. 20 del CCNL Edilizia-Industria, per la errata interpretazione della disposizione contrattuale collettiva, da parte della Corte territoriale, lì dove, in violazione dei criteri esegetici, non aveva ritenuto che l’indennità in questione, come intesa dalle parti stipulanti il CCNL di settore, andava riconosciuta solo in caso di attività di palificazione e trivellazione in cui vi era l’utilizzo di acqua: ciò non era ravvisabile nella attività dei cantieri di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in cui erano addetti Licciardi e Papa.

Si deduce che l’uso della congiunzione “o”, nella formulazione della clausola, non aveva funzione disgiuntiva ma esplicativa e dichiarativa, come nel caso in esame dove andava valorizzato anche l’uso dell’avverbio “limitatamente” che aveva il preciso significato di delimitare, tra gli operai addetti alla palificazione/trivellazione, solo quelli soggetti a getti di acqua e fango.

3. Il motivo non è fondato.

4. Va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).

5. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).

6. Ciò premesso, la clausola da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l’art. 20 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] che prevede che «Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione […] – Gruppo A Lavori vari cod. 3: Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango».

7. L’uso della congiunzione «o», a parere di questa Corte, è stata utilizzata per individuare due categorie di lavoratori: quelli addetti ai lavori di palificazione e trivellazione e quelli normalmente sottoposti a getti di acqua che sono collegati per l’affinità in linea di massima della tipologia dei lavori ma non in termini di specificazione e di limitazione degli uni rispetto agli altri.

8. La congiunzione «o» non ha funzione esplicativa e dichiarativa altrimenti le parti sociali avrebbero usato la congiunzione «ovvero»; infatti, non è logico prevedere che, in una attività certamente disagiata come quella di palificazione e trivellazione, la indennità in parola avrebbe dovuto essere erogata unicamente a coloro che sono sottoposti a getti di acqua o fango e non a quelli addetti direttamente alle operazioni di trivellazione e palificazione.

9. Del resto, sotto il profilo della tecnica di redazione delle clausole contrattuali, le parti sociali, con riferimento alla indennità in questione, hanno sempre usato la congiunzione «o» in senso disgiuntivo (vedasi per es. cod. 4 “sgombero della neve o del ghiaccio” , cod. 9 “[…] che producono o impiegano oppure in condizioni […]”, laddove hanno invece usato altre locuzioni, più peculiari, quando hanno voluto specificare una certa tipologia di lavoratori, per esempio per i lavori in galleria cod. a), “[…] per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio […]”.

10. La interpretazione della norma contrattuale collettiva, fatta propria dalla Corte territoriale, è, pertanto,corretta.

11. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza della insussistenza, in concreto, nei cantieri [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di una normale esposizione a getti di acqua e fango.

12. La trattazione di questo motivo resta assorbita dal rigetto del primo.

13. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata accertata l’insussistenza del ruolo di addetto alla palificazione/trivellazione.

14. Il motivo non è fondato.

15. La Corte territoriale ha esaminato la questione oggetto della doglianza evidenziando che, dalla prova orale espletata, era emerso che entrambi i dipendenti avessero lavorato in cantieri edili della società ove erano in corso attività di palificazione e trivellazione, ritenendo ciò sufficiente ai fini del riconoscimento della chiesta indennità.

16. Non si verte, pertanto, nel perimetro operativo di cui all'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, che prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), perché il fatto, nel caso concreto,è stato esaminato.

17. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per omessa valutazione della prova sul pagamento della voce retributiva, per entrambi i lavoratori, “indennità varie” che assorbiva quanto richiesto dagli originari ricorrenti nonché l’omesso esame dell’avvenuto pagamento degli importi corrisposti a tale titolo.

18. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

19. La circostanza che la voce “indennità varie”, rinvenibile nei prospetti paga, costituisse un superminimo che assorbiva le differenze retributive richieste, tra cui l’indennità per lavori speciali disagiati, è stata sempre contestata dai ricorrenti.

20. Inoltre, va evidenziato che, affinché tale erogazione acquistasse decisività in relazione alla chiesta indennità per lavori disagiati, occorreva una precisa pattuizione in tali sensi, stante la inderogabilità e la finalità degli importi erogati a tale titolo diretti a compensare condizioni particolari di esecuzione della specifica mansione.

21. Tale prova non risulta fornita ed anzi, da quanto si legge nella gravata sentenza, la società, in sede di ricalcolo del quantum, ha elaborato autonomi conteggi in ordine alla indennità ex art. 20 CCNL, cui poi la difesa dei lavoratori ha aderito, senza prospettare alcun assorbimento, neanche in via eventuale.

22. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, anche in relazione all’art. 88 cpc nonché la violazione dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle allegate, per avere la Corte territoriale, con la propria statuizione sulle spese, del tutto ignorato la situazione di soccombenza dei lavoratori rispetto alle altre due domande avanzate, senza considerare appunto la soccombenza reciproca e non facendo corretta applicazione delle norme relative alla condanna alle spese e, in particolare, a quelle in tema di compensazione; inoltre, la ricorrente si duole che non era stata valutata la trasgressione delle parti avversarie ai doveri di lealtà e di probità, per essere stata trasmessa alla Procura della Repubblica la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di uno dei ricorrenti); infine si critica, nella quantificazione degli importi, la statuizione della Corte territoriale che, anche per il secondo grado, aveva liquidato quelli previsti per la fase istruttoria e di trattazione che pacificamente non vi era stata.

23. Anche tale motivo, infine, è infondato.

24. Il mancato uso della discrezionale facoltà di compensazione, totale o parziale, da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione, in un contesto in cui comunque vi è stato un riconoscimento parziale della domanda originariamente azionata.

25. Analoga statuizione va deliberata con riguardo alla asserita violazione dell’art. 92 cpc, in relazione all’art. 88 cpc (trasgressione dei doveri di lealtà e probità collegabile al fatto che, con riferimento alla testimonianza resa dal fratello di uno dei due lavoratori, era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) perché, anche in questo caso, si verte in ipotesi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità: tra l’altro, va sottolineato che sia la suindicata deposizione che quella del teste Silverio, ritenute convergenti, sono state comunque opinate significative per la decisione della Corte territoriale.

26. In ordine, infine, alla censura relativa al compenso professionale liquidato per la fase istruttoria in grado di appello, deve rilevarsi che l’avere richiesto i giudici di secondo grado nuovi conteggi, che sono stati rielaborati e discussi, giustifica il riconoscimento del suddetto compenso rientrando tali attività in quelle di cui all’art. 350 cpc (cfr. da ultimo, Cass. n. 24349/2025).

27. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

28. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti.

29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11777-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 597/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2021 R.G.N. 379/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.11777/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 1. Il Tribunale di Arezzo ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Test, di cui erano dipendenti, dirette all’accertamento: a) del diritto al superiore inquadramento (il Licciardi dal secondo al terzo livello e il Papa dal terzo al quarto); b) del diritto al riconoscimento dell’indennità lavori speciali ex art. 20 CCNL Edilizia, per essere addetti a lavori con condizioni di disagio; c) del diritto al riconoscimento della diaria ex art. 21 CCNL Edilizia. 2. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 597/2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda dei lavoratori in tema di indennità lavori speciali condannando al società al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.409,33 e in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.050,21, oltre accessori; ha condannato, altresì, la società al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, con riferimento ai valori minimi, in considerazione dell’unica domanda accolta dagli originari ricorrenti. 3. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno precisato che, dalla lettura della norma contrattuale collettiva, l’indennità di cui all’art. 20 CCNL spettava a tutti i lavoratori addetti ai lavori di palificazione o trivellazione, a prescindere dall’essere sottoposti normalmente a getti di acqua e fango. 4. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori. 5. I l Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 cod. civ., in relazione all’art. 20 del CCNL Edilizia-Industria, per la errata interpretazione della disposizione contrattuale collettiva, da parte della Corte territoriale, lì dove, in violazione dei criteri esegetici, non aveva ritenuto che l’indennità in questione, come intesa dalle parti stipulanti il CCNL di settore, andava riconosciuta solo in caso di attività di palificazione e trivellazione in cui vi era l’utilizzo di acqua: ciò non era ravvisabile nella attività dei cantieri di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in cui erano addetti Licciardi e Papa. Si deduce che l’uso della congiunzione “o”, nella formulazione della clausola, non aveva funzione disgiuntiva ma esplicativa e dichiarativa, come nel caso in esame dove andava valorizzato anche l’uso dell’avverbio “limitatamente” che aveva il preciso significato di delimitare, tra gli operai addetti alla palificazione/trivellazione, solo quelli soggetti a getti di acqua e fango. 3. Il motivo non è fondato. 4. Va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016). 5. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 6. Ciò premesso, la clausola da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, è l’art. 20 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] che prevede che «Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione […] – Gruppo A Lavori vari cod. 3: Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango». 7. L’uso della congiunzione «o», a parere di questa Corte, è stata utilizzata per individuare due categorie di lavoratori: quelli addetti ai lavori di palificazione e trivellazione e quelli normalmente sottoposti a getti di acqua che sono collegati per l’affinità in linea di massima della tipologia dei lavori ma non in termini di specificazione e di limitazione degli uni rispetto agli altri. 8. La congiunzione «o» non ha funzione esplicativa e dichiarativa altrimenti le parti sociali avrebbero usato la congiunzione «ovvero»; infatti, non è logico prevedere che, in una attività certamente disagiata come quella di palificazione e trivellazione, la indennità in parola avrebbe dovuto essere erogata unicamente a coloro che sono sottoposti a getti di acqua o fango e non a quelli addetti direttamente alle operazioni di trivellazione e palificazione. 9. Del resto, sotto il profilo della tecnica di redazione delle clausole contrattuali, le parti sociali, con riferimento alla indennità in questione, hanno sempre usato la congiunzione «o» in senso disgiuntivo (vedasi per es. cod. 4 “sgombero della neve o del ghiaccio” , cod. 9 “[…] che producono o impiegano oppure in condizioni […]”, laddove hanno invece usato altre locuzioni, più peculiari, quando hanno voluto specificare una certa tipologia di lavoratori, per esempio per i lavori in galleria cod. a), “[…] per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio […]”. 10. La interpretazione della norma contrattuale collettiva, fatta propria dalla Corte territoriale, è, pertanto,corretta. 11. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza della insussistenza, in concreto, nei cantieri [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di una normale esposizione a getti di acqua e fango. 12. La trattazione di questo motivo resta assorbita dal rigetto del primo. 13. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata accertata l’insussistenza del ruolo di addetto alla palificazione/trivellazione. 14. Il motivo non è fondato. 15. La Corte territoriale ha esaminato la questione oggetto della doglianza evidenziando che, dalla prova orale espletata, era emerso che entrambi i dipendenti avessero lavorato in cantieri edili della società ove erano in corso attività di palificazione e trivellazione, ritenendo ciò sufficiente ai fini del riconoscimento della chiesta indennità. 16. Non si verte, pertanto, nel perimetro operativo di cui all'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, che prevede unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), perché il fatto, nel caso concreto,è stato esaminato. 17. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si censura la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per omessa valutazione della prova sul pagamento della voce retributiva, per entrambi i lavoratori, “indennità varie” che assorbiva quanto richiesto dagli originari ricorrenti nonché l’omesso esame dell’avvenuto pagamento degli importi corrisposti a tale titolo. 18. Il motivo non è meritevole di accoglimento. 19. La circostanza che la voce “indennità varie”, rinvenibile nei prospetti paga, costituisse un superminimo che assorbiva le differenze retributive richieste, tra cui l’indennità per lavori speciali disagiati, è stata sempre contestata dai ricorrenti. 20. Inoltre, va evidenziato che, affinché tale erogazione acquistasse decisività in relazione alla chiesta indennità per lavori disagiati, occorreva una precisa pattuizione in tali sensi, stante la inderogabilità e la finalità degli importi erogati a tale titolo diretti a compensare condizioni particolari di esecuzione della specifica mansione. 21. Tale prova non risulta fornita ed anzi, da quanto si legge nella gravata sentenza, la società, in sede di ricalcolo del quantum, ha elaborato autonomi conteggi in ordine alla indennità ex art. 20 CCNL, cui poi la difesa dei lavoratori ha aderito, senza prospettare alcun assorbimento, neanche in via eventuale. 22. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, anche in relazione all’art. 88 cpc nonché la violazione dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014 e delle relative tabelle allegate, per avere la Corte territoriale, con la propria statuizione sulle spese, del tutto ignorato la situazione di soccombenza dei lavoratori rispetto alle altre due domande avanzate, senza considerare appunto la soccombenza reciproca e non facendo corretta applicazione delle norme relative alla condanna alle spese e, in particolare, a quelle in tema di compensazione; inoltre, la ricorrente si duole che non era stata valutata la trasgressione delle parti avversarie ai doveri di lealtà e di probità, per essere stata trasmessa alla Procura della Repubblica la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di uno dei ricorrenti); infine si critica, nella quantificazione degli importi, la statuizione della Corte territoriale che, anche per il secondo grado, aveva liquidato quelli previsti per la fase istruttoria e di trattazione che pacificamente non vi era stata. 23. Anche tale motivo, infine, è infondato. 24. Il mancato uso della discrezionale facoltà di compensazione, totale o parziale, da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione, in un contesto in cui comunque vi è stato un riconoscimento parziale della domanda originariamente azionata. 25. Analoga statuizione va deliberata con riguardo alla asserita violazione dell’art. 92 cpc, in relazione all’art. 88 cpc (trasgressione dei doveri di lealtà e probità collegabile al fatto che, con riferimento alla testimonianza resa dal fratello di uno dei due lavoratori, era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) perché, anche in questo caso, si verte in ipotesi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità: tra l’altro, va sottolineato che sia la suindicata deposizione che quella del teste Silverio, ritenute convergenti, sono state comunque opinate significative per la decisione della Corte territoriale. 26. In ordine, infine, alla censura relativa al compenso professionale liquidato per la fase istruttoria in grado di appello, deve rilevarsi che l’avere richiesto i giudici di secondo grado nuovi conteggi, che sono stati rielaborati e discussi, giustifica il riconoscimento del suddetto compenso rientrando tali attività in quelle di cui all’art. 350 cpc (cfr. da ultimo, Cass. n. 24349/2025). 27. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 28. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti. 29. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
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