CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 23 giugno 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con il mero riferimento alla gravità del reato, ed alla quantificazione della pena, di cui non vengono illustrate le ragioni. Le disagiate condizioni economiche, sostiene il ricorrente, avrebbero imposto una pena più mite. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, in applicazione del principio sopra esposto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla particolare intensità del dolo desunta dalle modalità di commissione del fatto. Quanto al trattamento sanzionatorio le due sentenze di merito hanno chiarito le ragioni che hanno portato alla determinazione di una prossima al massimo edittale, ossia la assoluta brutalità dell'azione commessa dall'imputato, l'enorme danno neurologico cagionato alla persona offesa, i futili motivi che hanno determinato la condotta, l'essere fuggito immediatamente dopo il fatto non senza aver prima minacciato ed insultato la compagna della vittima, il negativo comportamento processuale e l'assenza di segni di resipiscenza. Il Tribunale ha pure illustrato le ragioni che, nel caso specifico non consentono di valutare in senso favorevole all'imputato la sua giovane età, l'assenza di precedenti penali e l'essersi egli costituito alle forze dell'ordine, trattandosi di comportamento meramente opportunistico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](f3vP",,,,, ,4111 RI;\ "OrPOSITATO IN