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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39844/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di ricettazione ascrittogli; rilevato che il primo motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle informazioni autoindizianti rese dall'imputato in sede di indagini è destituito di giuridico fondamento in quanto trattasi di dichiarazioni di cui la Corte territoriale non ha fatto alcun uso (pag. 4/5), fondando la conferma di responsabilità su diverse e convergenti evidenze; considerato che s'appalesano manifestamente infondate anche le doglianze svolte nel secondo motivo, avendo la Corte territoriale ( pag. 3) scrutinato l'eccezione in questa sede riproposta disattendendola con corretti argomenti giuridici; che, infatti, l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata solo con l'atto d'appello è palesemente tardiva e manifestamente infondata è la questione d'incostituzionalità relativa ai termini di deduzione normativamente previsti; che in proposito i giudici territoriali hanno osservato che la questione prospettata, in punto di fatto, è fondata sulle (inutilizzabili) dichiarazioni rese dall'imputato in fase di indagini, da cui emergerebbe la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa in Napoli, e dette informazioni erano a disposizione della difesa fin dalla chiusura delle indagini, circostanza che esclude l'addotta impossibilità di proposizione dell'eccezione nei termini; che questa Corte ha affermato con riguardo alla previgente disciplina il condivisibile principio secondo cui la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537 - 01).

Inoltre la Corte di legittimità ha evidenziato che è manifestamente infondata, in riferimento all'art.25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.491 cod. proc. pen., in quanto il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase 1/uk, che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti (Sez. 6, n. 8587 del 30/11/2000, 2001, Rv. 219856 — 01); rilevato che il terzo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 616 cod.pen. è generico in quanto reitera una censura adeguatamente scrutinata in sede di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici, non potendo accedersi alla prospettazione difensiva in assenza di qualsiasi dichiarazione del prevenuto al riguardo ovvero di emergenze da cui inferire la responsabilità del prevenuto per il delitto presupposto; che le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate; invero, contrariamente a quanto assume la difesa, la gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive, non è incisa dal mancato conseguimento del profitto ovvero dal mancato incasso dell'assegno di provenienza delittuosa, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie sebbene utile alla qualificazione del dolo; che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla congruità della sanzione determinata dal primo giudice, attestata ai minimi edittali quanto alla pena detentiva, e la rilevata assenza di profili di meritevolezza atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, sono statuizioni insuscettibili di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificate alla luce degli esiti processuali e dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di ricettazione ascrittogli; rilevato che il primo motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle informazioni autoindizianti rese dall'imputato in sede di indagini è destituito di giuridico fondamento in quanto trattasi di dichiarazioni di cui la Corte territoriale non ha fatto alcun uso (pag. 4/5), fondando la conferma di responsabilità su diverse e convergenti evidenze; considerato che s'appalesano manifestamente infondate anche le doglianze svolte nel secondo motivo, avendo la Corte territoriale ( pag. 3) scrutinato l'eccezione in questa sede riproposta disattendendola con corretti argomenti giuridici; che, infatti, l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata solo con l'atto d'appello è palesemente tardiva e manifestamente infondata è la questione d'incostituzionalità relativa ai termini di deduzione normativamente previsti; che in proposito i giudici territoriali hanno osservato che la questione prospettata, in punto di fatto, è fondata sulle (inutilizzabili) dichiarazioni rese dall'imputato in fase di indagini, da cui emergerebbe la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa in Napoli, e dette informazioni erano a disposizione della difesa fin dalla chiusura delle indagini, circostanza che esclude l'addotta impossibilità di proposizione dell'eccezione nei termini; che questa Corte ha affermato con riguardo alla previgente disciplina il condivisibile principio secondo cui la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale, stabilendo all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione (Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, Rv. 279537 - 01). Inoltre la Corte di legittimità ha evidenziato che è manifestamente infondata, in riferimento all'art.25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.491 cod. proc. pen., in quanto il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase 1/uk, che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti (Sez. 6, n. 8587 del 30/11/2000, 2001, Rv. 219856 — 01); rilevato che il terzo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 616 cod.pen. è generico in quanto reitera una censura adeguatamente scrutinata in sede di merito e disattesa con corretti argomenti giuridici, non potendo accedersi alla prospettazione difensiva in assenza di qualsiasi dichiarazione del prevenuto al riguardo ovvero di emergenze da cui inferire la responsabilità del prevenuto per il delitto presupposto; che le residue censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate; invero, contrariamente a quanto assume la difesa, la gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive, non è incisa dal mancato conseguimento del profitto ovvero dal mancato incasso dell'assegno di provenienza delittuosa, trattandosi di elemento estraneo alla fattispecie sebbene utile alla qualificazione del dolo; che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla congruità della sanzione determinata dal primo giudice, attestata ai minimi edittali quanto alla pena detentiva, e la rilevata assenza di profili di meritevolezza atti a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, sono statuizioni insuscettibili di rivisitazione in questa sede in quanto adeguatamente giustificate alla luce degli esiti processuali e dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 o
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