CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ,sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo attinente al reato di evasione risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito/che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che anche il terzo motivo, attinente alla corretta notifica dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 27/06/2018 risulta essere adeguatamente motivato dalla Corte d'Appello di Ancona (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che infine il secondo motivo inerente allo stato di necessità non risulta essere stato dedotto in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2