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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43850/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato la sentenza in data 03/03/2020 con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Agostino responsabile dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, avvinti dal vincolo della continuazione, e lo condannava in ordine agli stessi alla pena complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa, nonché di tentata rapina aggravata dall'uso di arma, condannandolo, in ordine alla medesima, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa (tenendo conto per entrambe le pene dell'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale).

Avverso tale sentenza D'Agostino ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione.

Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) con il reato di cui al capo E).

Rileva al riguardo il difensore che la tentata rapina sub E), seppure concretizzatasi con lo scopo di guadagnarsi la fuga, è strettamente collegata alle azioni precedentemente realizzate, e quindi alla detenzione e al porto di arma.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva o quantomeno in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai fini di una concreta rideterminazione della pena.

Si duole il difensore che la Corte di appello non abbia approfondito i presupposti della recidiva, ossia la maggiore riprovevolezza della condotta e la maggiore pericolosità sociale del recidivo, tali da giustificare per effetto di detta aggravante l'aumento di pena; e che non abbia in alcun modo preso in considerazione la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, senza dubbio non ostacolata dai precedenti penali dell'imputato.

La difesa, alla luce di tali motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e non consentito.

Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata sia sull'impossibilità di riconoscere la continuazione del cui mancato riconoscimento ci si duole sia sull'impossibilità di escludere la recidiva contestata e di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Quanto al primo profilo, la Corte territoriale osserva che la ricostruzione della dinamica della tentata rapina quale azione nata dall'esigenza di D'Agostino di guadagnare la fuga dai suoi inseguitori, dopo che il motorino sul quale viaggiava era rovinato a terra, consente di ritenerne l'estemporaneità e di escludere che al momento della commissione dei reati in materia di armi - detenute per non meglio chiarite intenzioni illecite - detta tentata rapina fosse programmata, neanche per grandi linee.

Quanto al secondo profilo, rileva detta Corte che non sussistono i presupposti per l'esclusione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, attesi i gravi e specifici precedenti emergenti dal certificato penale da ritenersi indice sintomatico e spia della grave inclinazione a delinquere di D'Agostino, oltre che della sua allarmante personalità; né, come rilevato dal primo Giudice, i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per i precedenti penali anche specifici sia per l'indubbia gravità dei fatti, espressiva di una conclamata capacità criminale, sia per il comportamento processuale poco collaborativo dell'imputato, che non ha mai chiarito aspetti della vicenda rimasti poco chiari, a cominciare da quali fossero le intenzioni, certamente illecite, con le quali lo stesso e il suo complice si erano recati presso un distributore di benzina a volto coperto ed armati.

A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale -risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita.

E trascurando, con riguardo all'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

Il ricorso proposto nell'interesse di D'Agostino deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato la sentenza in data 03/03/2020 con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Agostino responsabile dei reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, avvinti dal vincolo della continuazione, e lo condannava in ordine agli stessi alla pena complessiva di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 5.000 di multa, nonché di tentata rapina aggravata dall'uso di arma, condannandolo, in ordine alla medesima, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa (tenendo conto per entrambe le pene dell'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale). Avverso tale sentenza D'Agostino ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione. Col primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) con il reato di cui al capo E). Rileva al riguardo il difensore che la tentata rapina sub E), seppure concretizzatasi con lo scopo di guadagnarsi la fuga, è strettamente collegata alle azioni precedentemente realizzate, e quindi alla detenzione e al porto di arma. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva o quantomeno in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai fini di una concreta rideterminazione della pena. Si duole il difensore che la Corte di appello non abbia approfondito i presupposti della recidiva, ossia la maggiore riprovevolezza della condotta e la maggiore pericolosità sociale del recidivo, tali da giustificare per effetto di detta aggravante l'aumento di pena; e che non abbia in alcun modo preso in considerazione la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, senza dubbio non ostacolata dai precedenti penali dell'imputato. La difesa, alla luce di tali motivi, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e non consentito. Invero, senza dubbio specifica risulta la motivazione della sentenza impugnata sia sull'impossibilità di riconoscere la continuazione del cui mancato riconoscimento ci si duole sia sull'impossibilità di escludere la recidiva contestata e di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale osserva che la ricostruzione della dinamica della tentata rapina quale azione nata dall'esigenza di D'Agostino di guadagnare la fuga dai suoi inseguitori, dopo che il motorino sul quale viaggiava era rovinato a terra, consente di ritenerne l'estemporaneità e di escludere che al momento della commissione dei reati in materia di armi - detenute per non meglio chiarite intenzioni illecite - detta tentata rapina fosse programmata, neanche per grandi linee. Quanto al secondo profilo, rileva detta Corte che non sussistono i presupposti per l'esclusione della contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, attesi i gravi e specifici precedenti emergenti dal certificato penale da ritenersi indice sintomatico e spia della grave inclinazione a delinquere di D'Agostino, oltre che della sua allarmante personalità; né, come rilevato dal primo Giudice, i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia per i precedenti penali anche specifici sia per l'indubbia gravità dei fatti, espressiva di una conclamata capacità criminale, sia per il comportamento processuale poco collaborativo dell'imputato, che non ha mai chiarito aspetti della vicenda rimasti poco chiari, a cominciare da quali fossero le intenzioni, certamente illecite, con le quali lo stesso e il suo complice si erano recati presso un distributore di benzina a volto coperto ed armati. A fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste aspecificamente sugli stessi rilievi svolti in appello con i quali la Corte territoriale -risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazione di elementi fattuali, in questa sede non consentita. E trascurando, con riguardo all'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Il ricorso proposto nell'interesse di D'Agostino deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. Proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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