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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28128/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13044/2017 R.G. proposto da 2o G/2- Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", C.F: e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio LCA [OSCURATO:PERSONA], a Milano, Via della Moscova, n. 18 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5844/06/16, depositata il 14 novembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla stregua di quanto riportato nel ricorso, nel controricorso e nella sentenza impugnata, i fatti di causa possono essere sinteticamente riassunti come segue.

Con avviso di accertamento notificato il 9 aprile 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano I dell'Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni IVA per gli anni 2008 e 2009 della controricorrente, attiva nel commercio all'ingrosso di polimeri, in quanto ritenuta "destinataria finale" di un complesso meccanismo, contemplante numerose società anche estere, finalizzato a commettere frodi in materia di IVA.

Più precisamente, da indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo, i cui i risultati erano compendiati in un processo verbale di contestazione notificato alla controricorrente il 14 dicembre 2009, era risultato che la stessa ed altre destinatarie finali, sotto la regia di un unico gruppo di persone (tali [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Esposito), avevano acquistato merci da società "filtro" di diritto inglese e svizzero, medesimamente controllate dal suddetto gruppo, le quali a loro volta si erano approvvigionate da fornitori esteri operanti nel commercio internazionale, ma contemporaneamente avevano registrato e dichiarato fatture, di importo pari al valore degli acquisti, emesse nei loro confronti con IVA detraibile, non dai suddetti fornitori esteri, bensì da società qualificate come "cartiere", ossia società formalmente costituite nelle [OSCURATO:PERSONA] (BVI) che, non identificate in Italia ai fini IVA, fraudolentemente utilizzavano in fattura numeri di partita IVA di soggetti IVA nazionali (imprese individuali di soggetti ignari o compiacenti o società italiane costituite dai medesimi titolari delle "cartiere").

Ad avviso della G.d.F. e di poi dell'Amministrazione, l'addebito IVA operato dalle filtro nelle fatture di vendita alle destinatarie finali, tra cui la controricorrente, aveva come unico scopo quello di consentire loro di detrarre l'IVA, riducendo il debito IVA che si formava a carico delle stesse.

La rivendita alle destinatarie finali avveniva per corrispettivi sostanzialmente pari a quelli ai quali le filtro avevano apparentemente acquistato la merce dalle cartiere, in maniera tale da evitare che le filtro stesse incorressero nella formazione di IVA a debito.

Le merci, dal canto loro, risultavano spedite direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti dalle destinatarie finali.

In sostanza, secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione nell'avviso (che replica quelli notificati ad altre destinatarie finali partecipi del medesimo meccanismo fraudolento), le fatture emesse dalle cartiere alle filtro e da queste alle destinatarie finali dovevano considerarsi soggettivamente false, poiché non vi era alcuna ragione tecnica per interporre tra i fornitori esteri e le destinatarie finali le cartiere e le filtro e poiché la consegna delle merci era sempre avvenuta direttamente dai suddetti fornitori esteri agli acquirenti dalle destinatarie finali.

2. La controricorrente (al pari delle altre società parimenti attinte dalle indagini della G.d.F.) aveva impugnato l'avviso, sostenendo di essere una mera società di "trading".

3. Con le identiche sentenze nn. 5169/17/15 e 5170/17/15, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto le impugnazioni.

4. Con la sentenza impugnata, la CTR, riuniti gli appelli proposti dall'Ufficio, li respingeva.

Per quanto di interesse nella presente sede, la CTR osservava che: - il contenzioso derivante dall'impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità dal 2004 al 2007 "ha avuto soluzione negativa per l'Agenzia delle entrate", giusta sentenza della CTR della Lombardia n. 7035 del 2014, "coerente" con quelle della CTP oggetto degli appelli;- in ordine al "punto centrale" costituito dalla "consapevolezza o meno dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti da parte della MED Trading", la prova, "secondo i noti canoni processualcivilistici", "compete a chi fa la contestazione di illecito"; - "la giurisprudenza citata dall'Agenzia non afferma un principio contrario quello sopraindicato ma ribalta sull'utilizzatore di [...] fatture [per operazioni soggettivamente inesistenti] l'onere di fornire la prova contraria qualora l'Ufficio alleghi elementi indizianti che facciano intravedere la consapevolezza di un utilizzo di [tali] fatture [...]"; - "la contestazione contenuta negli avvisi fa riferimento ad un pieno coinvolgimento della appellata in un congegno internazionale che vede come associat[e] nella truffa diverse società operanti al fine di dividere tra loro gli ingenti profitti[,] con particolare vantaggio illecito per la appellata e con sofisticati meccanismi che farebbero apparire come formalmente irreprensibili sia la contabilità che la gestione societaria della Med [...]. [...] il tenore di tale contestazione esorbita dall'ambito della semplice colposa disattenzione [...,] consiste[ndo] in un addebito a contenuto profondamente doloso"; - "sfuggono in sede di contenzioso giudiziario in materia tributaria poteri istruttori e di indagine parificabili a quelli esistenti nell'ambito del procedimento penale [...] ed è altrettanto nota l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale"; - "il giudizio penale viene riferito dall'Agenzia come ancora in corso[,] ignorandosene lo stato attuale e lo sviluppo"; - "il comportamento dell'Agenzia, nel sostenere l'esistenza della suddetta associazione criminosa, coinvolgente in funzione preminente l'appellata, può forse trovare giustificazione in una strategia operativa sollecitata dalla consapevolezza della formale regolarità del 'modus operandi' della Med[,] ma di tale conclusione non esistono in atti elementi probatori tranquillizzanti anche in considerazione della gravità delle accuse".5.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

6. Le controricorrenti resistono con articolato atto di controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

1.1. Premette la ricorrente che entrambe le sentenze di merito si sono sostanzialmente rifatte a quanto statuito dalla CTR della Lombardia nella sentenza n. 7035 del 2014, oggetto di ricorso per cassazione "sub" n. 15.871/2015 r.g., ragion per cui le censure svolte avverso la sentenza impugnata coincidono in sostanza con quelle svolte avverso la suddetta sentenza n. 7035 del 2014 Rileva, poi, "a mo' di introduzione", che le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con sentenza in data 28 ottobre 2010-19 gennaio 2011, n. 1235, hanno già esaminato, in sede di impugnazione delle misure cautelari disposte nel procedimento scaturito contro il legale rappresentante di Med, il compendio indiziario sotteso al p.v.c. utilizzato anche ai fini del recupero fiscale di cui all'avviso di accertamento oggetto di causa, confermandone la piena attendibilità.

Tanto premesso e rilevato, la ricorrente osserva avere la CTR ritenuto che le società coinvolte nel meccanismo descritto nel p.v.c. fossero tutte, comprese le cartiere e le filtro, presso le quali ultime le destinatarie finali, e tra esse Med, si approvvigionavano, regolari società di "trading" internazionale di polimeri.

È da questa affermazione di fondo che discendono le scorrette conclusioni raggiunte dalla CTR: se, infatti, si era in presenza di un regolare "trading" internazionale, non era anomalo che le società non disponessero di strutture materiali e si limitassero all'intermediazione, la realtà del loro intervento nel passaggio delle merci venendo confermata dai trasporti delle stesse, effettivamente avvenuti, con il sistema della triangolazione estero su Italia (ossia direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti ultimi italiani).

Nondimeno - ad avviso della ricorrente - nell'attribuire alle cartiere ed alle filtro la qualità di imprese effettivamente operanti nel "trading" internazionale di polimeri, anziché di meri soggetti fittiziamente interposti allo scopo di far maturare alle destinatarie finali indebiti crediti IVA su acquisti che dovevano considerarsi soggettivamente inesistenti, la CTR ha violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., facendo inopinatamente proprie le tesi patrocinate dalla controricorrente nei propri atti.

La CTR, in particolare, non ha considerato una serie di fatti pacifici, siccome non contestati, consistenti in ciò: che tutte le società, comprese le filtro e le cartiere, risultavano collegate tra loro, per la partecipazione ad esse, o come soci o come amministratori di fatto o come promotori, dei medesimi soggetti, altresì titolari delle destinatarie finali, e si avvalevano dell'assistenza dei medesimi professionisti; che le filtro trattenevano rapporti con le cartiere non altrimenti spiegati, nel senso che non avevano risposto alle richieste di chiarimenti inviate dall'Amministrazione durante la verifica ed anzi erano risultate del tutto irreperibili; che le filtro non applicavano ricarichi sostanziali nel rivendere la merce alle destinatarie finali, così riuscendo ad annullare il proprio debito IVA grazie alle detrazioni di pari importo derivanti dalle fatture con IVA emesse nei loro confronti dalle cartiere; che le destinatarie finali per effetto del complessivo meccanismo, ricavavano ingentissimi crediti IVA.

La CTR, se avesse posto a base della propria decisione i superiori fatti non contestati (art. 115 cod. proc. civ.) e li avesse valutati con prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), non avrebbe potuto concludere che ci si trovava di fronte ad una normale pratica di commercio internazionale su materie prime.

1.2. Il motivo - come correttamente rilevato della controricorrente - è inammissibile, e comunque infondato, poiché volto a dedurre, in realtà, attraverso la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'effettuazione dell'apprezzamento" compiuto dalla CTR sulla selezione del materiale probatorio ritenuto rilevante in termini "non prudenti" e perciò conducenti ad un risultato erroneo.

In tal guisa, tuttavia, detta denuncia si palesa solo strumentale, essendo rivolta ad ottenere da questa Suprema Corte sia una diversa selezione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione sia una "più prudente" rivalutazione in sé degli stessi e più in generale dell'intero compendio probatorio, totalmente al di fuori, tuttavia, dei canoni propri del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti impugnati (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01).

In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di recentemente affermare, alla stregua di principi cui il Collegio intende dare continuità, - da un lato, che "il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì [eventualmente] un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c." (Sez. 6-2, n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803-01); - dall'altro lato, che "il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo [in detto articolo] del pronome 'suo' è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che 'la legge disponga altrimenti' (Sez. 3, n. 34786 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 663118-01).

Donde, in definitiva, "in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106-02).

Non essendo paventata dal motivo in disamina, e comunque non apprezzandosi dalla lettura delle ragioni in fatto ed in diritto che lo sorreggono, alcuna di siffatte evenienze, il motivo, come anticipato, è votato al rigetto.

2. I restanti motivi possono essere illustrati ed esaminati congiuntamente in ragione della comunanza delle censure.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992, per omissione totale di motivazione.

2.1.1. La sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto apparente, compendiante una serie di richiami astratti alla giurisprudenza sulla buona fede del cessionario nelle frodi "a catena", un acritico rinvio alla sentenza della CTR n. 7035 del 2014 ed un'apodittica affermazione secondo cui, attesa la genericità delle difese dell'Ufficio, non erano emersi "elementi di prova 'tranquillizzanti' circa la mala fede della resistente".

2.2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.2.1. La ricorrente, richiamata la ricostruzione del meccanismo d'evasione dell'IVA in cui Med era inserita, osserva che la CTR ha violato le disposizioni indicate in rubrica allorché ha ritenuto, diversamente dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione nella sentenza innanzi emarginata, non provata l'esistenza di una frode carosello e la consapevolezza di essa da parte della controricorrente, reputando invece sussistente un normale "ciclo commerciale" di "trading" riguardante la stessa ed in generale le destinatarie finali.

La CTR ha valorizzato circostanze, come l'effettiva consegna delle merci e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, che, per pacifica giurisprudenza, sono inidonee ad escludere l'esistenza della frode: pertanto ha violato l'art. 2697 cod. civ., perché ha ritenuto che la controricorrente avesse fornito una valida controprova, mentre gli elementi invocati - consegne e pagamenti - non potevano servire allo scopo.

Né essa ha tenuto conto del complesso dei fatti attestanti il meccanismo fraudolento, con particolare riguardo all'afferenza di tutte le società - cartiere, filtro e destinatarie finali - al medesimo gruppo di persone fisiche; all'avvenuta costituzione delle filtro lo stesso giorno o in periodi comunque ravvicinati, con l'intervento dei medesimi professionisti; alla mancata applicazione, da parte delle filtro, di significativi ricarichi nei confronti delle destinatarie finali; all'assenza di una valida ragione economica dell'interposizione delle filtro tra i fornitori esteri e le destinatarie finali; all'irreperibilità delle filtro nelle sedi estere da loro dichiarate al fisco italiano.

2.3. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di punti di fatto decisivi controversi tra le parti.

2.3.1. La ricorrente osserva che il fatto decisivo da provare era l'esistenza della frode carosello e la consapevolezza di essa in capo alla controricorrente.

Ciò rendeva imprescindibile l'esame di tutti i fatti secondari atti a costituire la presunzione dimostrativa del fatto principale.

La CTR, nel ritenere la sussistenza di un normale "ciclo commerciale" di "trading" internazionale, ha dato rilievo a fatti solo estrinseci e formali, quali le consegne, i pagamenti e l'oggetto sociale delle società, ma non ha esaminato l'architettura complessiva delle operazioni in esame alla luce del canone delrid quod plerumque accidit".

3. Tutti e tre i motivi sono fondati, alla stregua di quel che ci si accinge, più partitamente, ad illustrare.

3.1. Lo è, anzitutto, il secondo, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, alla stregua dei passaggi in principio testualmente riprodotti, si esaurisce, da un lato, in un mero richiamo alla sentenza della CTR della Lombardia n. 7035/34/14, depositata il 19 dicembre 2014, e, dall'altro, nell'inconferente considerazione che - non disponendo il giudice tributario di poteri di accertamento penetranti come quelli del giudice penale e vigendo il principio di autonomia tra accertamento tributario ed accertamento penale - l'Agenzia delle entrate non ha esplicitato lo stato dei procedimenti penali pendenti contro i presunti responsabili della frode descritta nell'avviso di accertamento, mancando dunque di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente, a fronte, viepiù, dell'obiettiva regolarità del "modus operandi" di Med.

Più nel dettaglio: - per un verso, il richiamo della sentenza n. 7035/34/14, oltretutto neppure assistita dall'irrevocabilità conseguente al giudicato, è effettuato in patente violazione dei canoni della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione "per relationem", a termini dei quali "la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa 'per relationem', in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame" (in siffatti termini, da ultimo, Sez. 3, n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394- 01); - per altro verso, l'evocazione dei temi di differenze e rapporti tra giudizio tributario e giudizio penale è dalla CTR effettuato in via totalmente astratta, in dispregio del principio secondo cui, "in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a" - "i.e." ha il dovere di - "valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario" (Sez. 5, n. 27814 del 04/12/2020, Rv. 659817-01).

3.2. Con riferimento, poi, ai restanti due motivi, parimenti, come anticipato, fondati, mette conto di rilevare che, in un coerente quadro d'insieme, la giurisprudenza unionale e quella interna hanno ormai fatto chiarezza sul riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

L'insegnamento della prima - a termini della quale, dinanzi ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione dell'IVA, ma non anche la partecipazione all'evasione stessa (cfr. [OSCURATO:PERSONA], C- 277/14; Corte Giust.

Bonik, C-285/11) - è invero recepito dalla seconda, in seno alla quale trovasi costantemente ripetuto il principio secondo cui, "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01, cui "adde", da ultimo, in ipotesi di "reverse charge", Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022, Rv. 663882-01).

3.2.1. Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unionale che interna, deve soltanto precisarsi - al precipuo fine di render ragione dell'insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollecitato al punto 5 del controricorso in relazione al "significato" degli "elementi oggettivi", per escludere la detrazione dell'IVA, da cui evincere che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione e dunque al contenuto della prova che l'Ufficio deve fornire al riguardo (p. 29) - che la prova gravante sull'Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l'IVA, espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust.

Mahagèben e David, C-80/11 e C- 142/11 e Corte Giust.

Kittel, C-439/04; dall'altro, "ex multis", Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 644435-01).

3.3. La CTR, nella sentenza impugnata, ha fatto evidente mal governo dei superiori principi.In modo sostanzialmente apodittico, essa ha, viepiù senza una "propria" motivazione, ritenuto che il meccanismo descritto nel p.v.c. e nell'avviso costituisse l'estrinsecazione "normale" di un ciclo commerciale di importazione di polimeri da parte della controricorrente, "regolare" nel "modus operandi" ed avente titolo, per l'effetto, alla detraibilità dell'IVA versata in nome del principio di neutralità.

Nondimeno, al fine di giungere a siffatta conclusione, essa, - per un verso, ha obnubilato il ruolo delle società a monte della controricorrente nella filiera delle cessioni, con riguardo sia alle cartiere, aventi, secondo la prospettazione dell'Agenzia, la sola funzione di precostituire le fatture da immettere in circolo per il tramite delle filtro, sia di queste, considerate mere società di "trading", realmente operative, ad onta invece di indici fattuali, evidenziati dall'Agenzia medesima, di sostanziale inesistenza; - per altro verso ancora, ha illogicamente ritenuto l'assenza di alcuna deviazione dalla prassi commerciale in ragione dell'effettivo trasferimento della merce, del tutto ingiustificatamente "parcellizzando" il materiale probatorio, che invece era tenuta ad esaminare per intero, compreso in particolare il ruolo di bare fiscali attribuito - nella prospettazione agenziale - alle cartiere, con conseguente istradamento dell'intera "filiera" dell'importazione dei polimeri sui binari della soggettiva inesistenza.

L'immotivata esclusione "a priori" delle cartiere dall'ambito di rilevanza della "filiera" ha impedito finanche in radice alla CTR di adottare alcun approccio di concreta verifica della tesi dell'Agenzia imperniata sull'utilizzo, a valle, da parte della controricorrente, come delle altre destinatarie finali, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, siccome, "a monte", mettenti capo alle cartiere medesime: società, queste ultime, formalmente costituite nelle BVI e non identificate in Italia ai fini IVA, che, onde poter emettere le fatture stesse, si avvalevano di numeri di partita IVA di soggetti o ignari o persino compiacenti.3.4.

Siffatta omissione - sicuramente rilevante agli effetti delle violazioni denunciate in tutti i motivi che ne occupano - pare essere tanto più grave in quanto si accompagna ad un'ulteriore omissione, riguardante il parallelo "filone" relativo agli acquisti della merce.

È ben vero, infatti, come osserva la CTR, che le filtro acquistavano la merce, ma lo facevano - secondo la tesi prospettata dall'Agenzia e non adeguatamente vagliata dalla CTR - non già dalle cartiere, bensì dagli "effettivi" (ossia "reali") fornitori esteri.

In tale prospettiva, l'avere la CTR valorizzato l'effettività" in sé e per sé degli "acquisti" da parte di Med - in guisa oltretutto da ritenere ossequiato, da parte della controricorrente, l'onere di controprova a fronte dell'allegazione e dell'offerta di prova, da parte dell'Agenzia, dell'oggettiva fittizietà, e dunque sostanziale inesistenza, delle cartiere quali apparenti fornitori delle filtro e per il tramite di queste delle destinatarie finali - contravviene al principio, ormai invalso in giurisprudenza, per cui "è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione [dell'IVA] nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante [che] i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti" (Sez. 5, n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663-01; cfr. anche Sez. 5, n. 15044 del 02/07/2014, Rv. 631542-01).

3.5. Ulteriormente la CTR, nella misura in cui ha considerato - o, meglio, parrebbe aver implicitamente considerato - le filtro (inglesi e svizzere) effettive intermediarie pur prive di strutture operative, ha omesso di valutare come le stesse non applicassero sulla merce sostanziali margini di ricarico e si siano infine rivelate irreperibili finanche negli stessi luoghi comunicati alle Autorità italiane.Siffatta ulteriore omissione in cui la CTR è incorsa si palesa idonea ad intaccare "ab imis" gli snodi argomentativi della sentenza impugnata, poiché le filtro, a differenza delle cartiere, intrattenevano rapporti commerciali "diretti" con la controricorrente, ragion per cui, finanche alla stregua del non condivisibile argomentare "parcellizzato" dalla CTR nella sentenza impugnata, avrebbero dovuto esser fatte segno di fondamentale considerazione, onde valutare "a cascata" l'obiettiva operatività della controricorrente.

3.6. Da ultimo, in uno sguardo d'insieme, consta oltretutto completamente pretermessa dalla CTR l'analisi del dato portante della tesi dell'Agenzia, concernente l'essere tutta la "filiera" delle società interessate nel fenomeno descritto nel p.v.c. e nell'avviso di accertamento - dalle cartiere, alle filtro, alle destinatarie finali - avvinte in uno schema operativo unitario rispondente alle direttive di un manipolo di soggetti che - nelle qualità sia di soci ed amministratori di diritto e di fatto di tali società sia per vero anche di professionisti impegnati al loro servizio - perseguivano l'obiettivo di far maturare alle destinatarie finali, ed in specie alla controricorrente tra esse, "a valle" della "filiera" stessa, ingenti crediti IVA.

Il profilo in disamina - meritevole di specifico approfondimento attraverso la verifica incrociata delle risultanze documentali e dei portati istruttori provenienti dal procedimento penale a carico del legale rappresentante di Med (che, come visto, entrano "a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972": così, espressamente, Sez. 5, n. 2916 del 07/02/2013, Rv. 625254-01) - acquisisce rilievo su un duplice essenziale piano: - non solo quello della ricostruzione in sé del meccanismo finalizzato, secondo l'Agenzia, all'evasione dell'imposta;- ma altresì quello della verifica della consapevolezza, alla luce del criterio della normale diligenza, in capo alla controricorrente, della propria partecipazione al meccanismo stesso.

4. In definitiva, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame, pronunciandosi, all'esito, anche sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13044/2017 R.G. proposto da 2o G/2- Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", C.F: e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio LCA [OSCURATO:PERSONA], a Milano, Via della Moscova, n. 18 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 5844/06/16, depositata il 14 novembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla stregua di quanto riportato nel ricorso, nel controricorso e nella sentenza impugnata, i fatti di causa possono essere sinteticamente riassunti come segue. Con avviso di accertamento notificato il 9 aprile 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano I dell'Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni IVA per gli anni 2008 e 2009 della controricorrente, attiva nel commercio all'ingrosso di polimeri, in quanto ritenuta "destinataria finale" di un complesso meccanismo, contemplante numerose società anche estere, finalizzato a commettere frodi in materia di IVA. Più precisamente, da indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bergamo, i cui i risultati erano compendiati in un processo verbale di contestazione notificato alla controricorrente il 14 dicembre 2009, era risultato che la stessa ed altre destinatarie finali, sotto la regia di un unico gruppo di persone (tali [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Esposito), avevano acquistato merci da società "filtro" di diritto inglese e svizzero, medesimamente controllate dal suddetto gruppo, le quali a loro volta si erano approvvigionate da fornitori esteri operanti nel commercio internazionale, ma contemporaneamente avevano registrato e dichiarato fatture, di importo pari al valore degli acquisti, emesse nei loro confronti con IVA detraibile, non dai suddetti fornitori esteri, bensì da società qualificate come "cartiere", ossia società formalmente costituite nelle [OSCURATO:PERSONA] (BVI) che, non identificate in Italia ai fini IVA, fraudolentemente utilizzavano in fattura numeri di partita IVA di soggetti IVA nazionali (imprese individuali di soggetti ignari o compiacenti o società italiane costituite dai medesimi titolari delle "cartiere"). Ad avviso della G.d.F. e di poi dell'Amministrazione, l'addebito IVA operato dalle filtro nelle fatture di vendita alle destinatarie finali, tra cui la controricorrente, aveva come unico scopo quello di consentire loro di detrarre l'IVA, riducendo il debito IVA che si formava a carico delle stesse. La rivendita alle destinatarie finali avveniva per corrispettivi sostanzialmente pari a quelli ai quali le filtro avevano apparentemente acquistato la merce dalle cartiere, in maniera tale da evitare che le filtro stesse incorressero nella formazione di IVA a debito. Le merci, dal canto loro, risultavano spedite direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti dalle destinatarie finali. In sostanza, secondo la tesi sostenuta dall'Amministrazione nell'avviso (che replica quelli notificati ad altre destinatarie finali partecipi del medesimo meccanismo fraudolento), le fatture emesse dalle cartiere alle filtro e da queste alle destinatarie finali dovevano considerarsi soggettivamente false, poiché non vi era alcuna ragione tecnica per interporre tra i fornitori esteri e le destinatarie finali le cartiere e le filtro e poiché la consegna delle merci era sempre avvenuta direttamente dai suddetti fornitori esteri agli acquirenti dalle destinatarie finali. 2. La controricorrente (al pari delle altre società parimenti attinte dalle indagini della G.d.F.) aveva impugnato l'avviso, sostenendo di essere una mera società di "trading". 3. Con le identiche sentenze nn. 5169/17/15 e 5170/17/15, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva accolto le impugnazioni. 4. Con la sentenza impugnata, la CTR, riuniti gli appelli proposti dall'Ufficio, li respingeva. Per quanto di interesse nella presente sede, la CTR osservava che: - il contenzioso derivante dall'impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità dal 2004 al 2007 "ha avuto soluzione negativa per l'Agenzia delle entrate", giusta sentenza della CTR della Lombardia n. 7035 del 2014, "coerente" con quelle della CTP oggetto degli appelli;- in ordine al "punto centrale" costituito dalla "consapevolezza o meno dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti da parte della MED Trading", la prova, "secondo i noti canoni processualcivilistici", "compete a chi fa la contestazione di illecito"; - "la giurisprudenza citata dall'Agenzia non afferma un principio contrario quello sopraindicato ma ribalta sull'utilizzatore di [...] fatture [per operazioni soggettivamente inesistenti] l'onere di fornire la prova contraria qualora l'Ufficio alleghi elementi indizianti che facciano intravedere la consapevolezza di un utilizzo di [tali] fatture [...]"; - "la contestazione contenuta negli avvisi fa riferimento ad un pieno coinvolgimento della appellata in un congegno internazionale che vede come associat[e] nella truffa diverse società operanti al fine di dividere tra loro gli ingenti profitti[,] con particolare vantaggio illecito per la appellata e con sofisticati meccanismi che farebbero apparire come formalmente irreprensibili sia la contabilità che la gestione societaria della Med [...]. [...] il tenore di tale contestazione esorbita dall'ambito della semplice colposa disattenzione [...,] consiste[ndo] in un addebito a contenuto profondamente doloso"; - "sfuggono in sede di contenzioso giudiziario in materia tributaria poteri istruttori e di indagine parificabili a quelli esistenti nell'ambito del procedimento penale [...] ed è altrettanto nota l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale"; - "il giudizio penale viene riferito dall'Agenzia come ancora in corso[,] ignorandosene lo stato attuale e lo sviluppo"; - "il comportamento dell'Agenzia, nel sostenere l'esistenza della suddetta associazione criminosa, coinvolgente in funzione preminente l'appellata, può forse trovare giustificazione in una strategia operativa sollecitata dalla consapevolezza della formale regolarità del 'modus operandi' della Med[,] ma di tale conclusione non esistono in atti elementi probatori tranquillizzanti anche in considerazione della gravità delle accuse".5. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con quattro motivi. 6. Le controricorrenti resistono con articolato atto di controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 1.1. Premette la ricorrente che entrambe le sentenze di merito si sono sostanzialmente rifatte a quanto statuito dalla CTR della Lombardia nella sentenza n. 7035 del 2014, oggetto di ricorso per cassazione "sub" n. 15.871/2015 r.g., ragion per cui le censure svolte avverso la sentenza impugnata coincidono in sostanza con quelle svolte avverso la suddetta sentenza n. 7035 del 2014 Rileva, poi, "a mo' di introduzione", che le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con sentenza in data 28 ottobre 2010-19 gennaio 2011, n. 1235, hanno già esaminato, in sede di impugnazione delle misure cautelari disposte nel procedimento scaturito contro il legale rappresentante di Med, il compendio indiziario sotteso al p.v.c. utilizzato anche ai fini del recupero fiscale di cui all'avviso di accertamento oggetto di causa, confermandone la piena attendibilità. Tanto premesso e rilevato, la ricorrente osserva avere la CTR ritenuto che le società coinvolte nel meccanismo descritto nel p.v.c. fossero tutte, comprese le cartiere e le filtro, presso le quali ultime le destinatarie finali, e tra esse Med, si approvvigionavano, regolari società di "trading" internazionale di polimeri. È da questa affermazione di fondo che discendono le scorrette conclusioni raggiunte dalla CTR: se, infatti, si era in presenza di un regolare "trading" internazionale, non era anomalo che le società non disponessero di strutture materiali e si limitassero all'intermediazione, la realtà del loro intervento nel passaggio delle merci venendo confermata dai trasporti delle stesse, effettivamente avvenuti, con il sistema della triangolazione estero su Italia (ossia direttamente dai fornitori esteri agli acquirenti ultimi italiani). Nondimeno - ad avviso della ricorrente - nell'attribuire alle cartiere ed alle filtro la qualità di imprese effettivamente operanti nel "trading" internazionale di polimeri, anziché di meri soggetti fittiziamente interposti allo scopo di far maturare alle destinatarie finali indebiti crediti IVA su acquisti che dovevano considerarsi soggettivamente inesistenti, la CTR ha violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., facendo inopinatamente proprie le tesi patrocinate dalla controricorrente nei propri atti. La CTR, in particolare, non ha considerato una serie di fatti pacifici, siccome non contestati, consistenti in ciò: che tutte le società, comprese le filtro e le cartiere, risultavano collegate tra loro, per la partecipazione ad esse, o come soci o come amministratori di fatto o come promotori, dei medesimi soggetti, altresì titolari delle destinatarie finali, e si avvalevano dell'assistenza dei medesimi professionisti; che le filtro trattenevano rapporti con le cartiere non altrimenti spiegati, nel senso che non avevano risposto alle richieste di chiarimenti inviate dall'Amministrazione durante la verifica ed anzi erano risultate del tutto irreperibili; che le filtro non applicavano ricarichi sostanziali nel rivendere la merce alle destinatarie finali, così riuscendo ad annullare il proprio debito IVA grazie alle detrazioni di pari importo derivanti dalle fatture con IVA emesse nei loro confronti dalle cartiere; che le destinatarie finali per effetto del complessivo meccanismo, ricavavano ingentissimi crediti IVA. La CTR, se avesse posto a base della propria decisione i superiori fatti non contestati (art. 115 cod. proc. civ.) e li avesse valutati con prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), non avrebbe potuto concludere che ci si trovava di fronte ad una normale pratica di commercio internazionale su materie prime. 1.2. Il motivo - come correttamente rilevato della controricorrente - è inammissibile, e comunque infondato, poiché volto a dedurre, in realtà, attraverso la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., l'effettuazione dell'apprezzamento" compiuto dalla CTR sulla selezione del materiale probatorio ritenuto rilevante in termini "non prudenti" e perciò conducenti ad un risultato erroneo. In tal guisa, tuttavia, detta denuncia si palesa solo strumentale, essendo rivolta ad ottenere da questa Suprema Corte sia una diversa selezione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione sia una "più prudente" rivalutazione in sé degli stessi e più in generale dell'intero compendio probatorio, totalmente al di fuori, tuttavia, dei canoni propri del giudizio di cassazione, quale momento di controllo della mera legittimità degli atti impugnati (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01). In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di recentemente affermare, alla stregua di principi cui il Collegio intende dare continuità, - da un lato, che "il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì [eventualmente] un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c." (Sez. 6-2, n. 27847 del 12/10/2021, Rv. 662803-01); - dall'altro lato, che "il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo [in detto articolo] del pronome 'suo' è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che 'la legge disponga altrimenti' (Sez. 3, n. 34786 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 663118-01). Donde, in definitiva, "in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106-02). Non essendo paventata dal motivo in disamina, e comunque non apprezzandosi dalla lettura delle ragioni in fatto ed in diritto che lo sorreggono, alcuna di siffatte evenienze, il motivo, come anticipato, è votato al rigetto. 2. I restanti motivi possono essere illustrati ed esaminati congiuntamente in ragione della comunanza delle censure. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992, per omissione totale di motivazione. 2.1.1. La sentenza impugnata contiene una motivazione del tutto apparente, compendiante una serie di richiami astratti alla giurisprudenza sulla buona fede del cessionario nelle frodi "a catena", un acritico rinvio alla sentenza della CTR n. 7035 del 2014 ed un'apodittica affermazione secondo cui, attesa la genericità delle difese dell'Ufficio, non erano emersi "elementi di prova 'tranquillizzanti' circa la mala fede della resistente". 2.2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2.2.1. La ricorrente, richiamata la ricostruzione del meccanismo d'evasione dell'IVA in cui Med era inserita, osserva che la CTR ha violato le disposizioni indicate in rubrica allorché ha ritenuto, diversamente dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione nella sentenza innanzi emarginata, non provata l'esistenza di una frode carosello e la consapevolezza di essa da parte della controricorrente, reputando invece sussistente un normale "ciclo commerciale" di "trading" riguardante la stessa ed in generale le destinatarie finali. La CTR ha valorizzato circostanze, come l'effettiva consegna delle merci e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, che, per pacifica giurisprudenza, sono inidonee ad escludere l'esistenza della frode: pertanto ha violato l'art. 2697 cod. civ., perché ha ritenuto che la controricorrente avesse fornito una valida controprova, mentre gli elementi invocati - consegne e pagamenti - non potevano servire allo scopo. Né essa ha tenuto conto del complesso dei fatti attestanti il meccanismo fraudolento, con particolare riguardo all'afferenza di tutte le società - cartiere, filtro e destinatarie finali - al medesimo gruppo di persone fisiche; all'avvenuta costituzione delle filtro lo stesso giorno o in periodi comunque ravvicinati, con l'intervento dei medesimi professionisti; alla mancata applicazione, da parte delle filtro, di significativi ricarichi nei confronti delle destinatarie finali; all'assenza di una valida ragione economica dell'interposizione delle filtro tra i fornitori esteri e le destinatarie finali; all'irreperibilità delle filtro nelle sedi estere da loro dichiarate al fisco italiano. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di punti di fatto decisivi controversi tra le parti. 2.3.1. La ricorrente osserva che il fatto decisivo da provare era l'esistenza della frode carosello e la consapevolezza di essa in capo alla controricorrente. Ciò rendeva imprescindibile l'esame di tutti i fatti secondari atti a costituire la presunzione dimostrativa del fatto principale. La CTR, nel ritenere la sussistenza di un normale "ciclo commerciale" di "trading" internazionale, ha dato rilievo a fatti solo estrinseci e formali, quali le consegne, i pagamenti e l'oggetto sociale delle società, ma non ha esaminato l'architettura complessiva delle operazioni in esame alla luce del canone delrid quod plerumque accidit". 3. Tutti e tre i motivi sono fondati, alla stregua di quel che ci si accinge, più partitamente, ad illustrare. 3.1. Lo è, anzitutto, il secondo, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, alla stregua dei passaggi in principio testualmente riprodotti, si esaurisce, da un lato, in un mero richiamo alla sentenza della CTR della Lombardia n. 7035/34/14, depositata il 19 dicembre 2014, e, dall'altro, nell'inconferente considerazione che - non disponendo il giudice tributario di poteri di accertamento penetranti come quelli del giudice penale e vigendo il principio di autonomia tra accertamento tributario ed accertamento penale - l'Agenzia delle entrate non ha esplicitato lo stato dei procedimenti penali pendenti contro i presunti responsabili della frode descritta nell'avviso di accertamento, mancando dunque di assolvere all'onere della prova sulla stessa incombente, a fronte, viepiù, dell'obiettiva regolarità del "modus operandi" di Med. Più nel dettaglio: - per un verso, il richiamo della sentenza n. 7035/34/14, oltretutto neppure assistita dall'irrevocabilità conseguente al giudicato, è effettuato in patente violazione dei canoni della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione "per relationem", a termini dei quali "la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa 'per relationem', in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame" (in siffatti termini, da ultimo, Sez. 3, n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394- 01); - per altro verso, l'evocazione dei temi di differenze e rapporti tra giudizio tributario e giudizio penale è dalla CTR effettuato in via totalmente astratta, in dispregio del principio secondo cui, "in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a" - "i.e." ha il dovere di - "valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario" (Sez. 5, n. 27814 del 04/12/2020, Rv. 659817-01). 3.2. Con riferimento, poi, ai restanti due motivi, parimenti, come anticipato, fondati, mette conto di rilevare che, in un coerente quadro d'insieme, la giurisprudenza unionale e quella interna hanno ormai fatto chiarezza sul riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. L'insegnamento della prima - a termini della quale, dinanzi ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione dell'IVA, ma non anche la partecipazione all'evasione stessa (cfr. [OSCURATO:PERSONA], C- 277/14; Corte Giust. Bonik, C-285/11) - è invero recepito dalla seconda, in seno alla quale trovasi costantemente ripetuto il principio secondo cui, "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto" (Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01, cui "adde", da ultimo, in ipotesi di "reverse charge", Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022, Rv. 663882-01). 3.2.1. Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unionale che interna, deve soltanto precisarsi - al precipuo fine di render ragione dell'insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sollecitato al punto 5 del controricorso in relazione al "significato" degli "elementi oggettivi", per escludere la detrazione dell'IVA, da cui evincere che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione e dunque al contenuto della prova che l'Ufficio deve fornire al riguardo (p. 29) - che la prova gravante sull'Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l'IVA, espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e David, C-80/11 e C- 142/11 e Corte Giust. Kittel, C-439/04; dall'altro, "ex multis", Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 644435-01). 3.3. La CTR, nella sentenza impugnata, ha fatto evidente mal governo dei superiori principi.In modo sostanzialmente apodittico, essa ha, viepiù senza una "propria" motivazione, ritenuto che il meccanismo descritto nel p.v.c. e nell'avviso costituisse l'estrinsecazione "normale" di un ciclo commerciale di importazione di polimeri da parte della controricorrente, "regolare" nel "modus operandi" ed avente titolo, per l'effetto, alla detraibilità dell'IVA versata in nome del principio di neutralità. Nondimeno, al fine di giungere a siffatta conclusione, essa, - per un verso, ha obnubilato il ruolo delle società a monte della controricorrente nella filiera delle cessioni, con riguardo sia alle cartiere, aventi, secondo la prospettazione dell'Agenzia, la sola funzione di precostituire le fatture da immettere in circolo per il tramite delle filtro, sia di queste, considerate mere società di "trading", realmente operative, ad onta invece di indici fattuali, evidenziati dall'Agenzia medesima, di sostanziale inesistenza; - per altro verso ancora, ha illogicamente ritenuto l'assenza di alcuna deviazione dalla prassi commerciale in ragione dell'effettivo trasferimento della merce, del tutto ingiustificatamente "parcellizzando" il materiale probatorio, che invece era tenuta ad esaminare per intero, compreso in particolare il ruolo di bare fiscali attribuito - nella prospettazione agenziale - alle cartiere, con conseguente istradamento dell'intera "filiera" dell'importazione dei polimeri sui binari della soggettiva inesistenza. L'immotivata esclusione "a priori" delle cartiere dall'ambito di rilevanza della "filiera" ha impedito finanche in radice alla CTR di adottare alcun approccio di concreta verifica della tesi dell'Agenzia imperniata sull'utilizzo, a valle, da parte della controricorrente, come delle altre destinatarie finali, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, siccome, "a monte", mettenti capo alle cartiere medesime: società, queste ultime, formalmente costituite nelle BVI e non identificate in Italia ai fini IVA, che, onde poter emettere le fatture stesse, si avvalevano di numeri di partita IVA di soggetti o ignari o persino compiacenti.3.4. Siffatta omissione - sicuramente rilevante agli effetti delle violazioni denunciate in tutti i motivi che ne occupano - pare essere tanto più grave in quanto si accompagna ad un'ulteriore omissione, riguardante il parallelo "filone" relativo agli acquisti della merce. È ben vero, infatti, come osserva la CTR, che le filtro acquistavano la merce, ma lo facevano - secondo la tesi prospettata dall'Agenzia e non adeguatamente vagliata dalla CTR - non già dalle cartiere, bensì dagli "effettivi" (ossia "reali") fornitori esteri. In tale prospettiva, l'avere la CTR valorizzato l'effettività" in sé e per sé degli "acquisti" da parte di Med - in guisa oltretutto da ritenere ossequiato, da parte della controricorrente, l'onere di controprova a fronte dell'allegazione e dell'offerta di prova, da parte dell'Agenzia, dell'oggettiva fittizietà, e dunque sostanziale inesistenza, delle cartiere quali apparenti fornitori delle filtro e per il tramite di queste delle destinatarie finali - contravviene al principio, ormai invalso in giurisprudenza, per cui "è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione [dell'IVA] nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante [che] i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti" (Sez. 5, n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663-01; cfr. anche Sez. 5, n. 15044 del 02/07/2014, Rv. 631542-01). 3.5. Ulteriormente la CTR, nella misura in cui ha considerato - o, meglio, parrebbe aver implicitamente considerato - le filtro (inglesi e svizzere) effettive intermediarie pur prive di strutture operative, ha omesso di valutare come le stesse non applicassero sulla merce sostanziali margini di ricarico e si siano infine rivelate irreperibili finanche negli stessi luoghi comunicati alle Autorità italiane.Siffatta ulteriore omissione in cui la CTR è incorsa si palesa idonea ad intaccare "ab imis" gli snodi argomentativi della sentenza impugnata, poiché le filtro, a differenza delle cartiere, intrattenevano rapporti commerciali "diretti" con la controricorrente, ragion per cui, finanche alla stregua del non condivisibile argomentare "parcellizzato" dalla CTR nella sentenza impugnata, avrebbero dovuto esser fatte segno di fondamentale considerazione, onde valutare "a cascata" l'obiettiva operatività della controricorrente. 3.6. Da ultimo, in uno sguardo d'insieme, consta oltretutto completamente pretermessa dalla CTR l'analisi del dato portante della tesi dell'Agenzia, concernente l'essere tutta la "filiera" delle società interessate nel fenomeno descritto nel p.v.c. e nell'avviso di accertamento - dalle cartiere, alle filtro, alle destinatarie finali - avvinte in uno schema operativo unitario rispondente alle direttive di un manipolo di soggetti che - nelle qualità sia di soci ed amministratori di diritto e di fatto di tali società sia per vero anche di professionisti impegnati al loro servizio - perseguivano l'obiettivo di far maturare alle destinatarie finali, ed in specie alla controricorrente tra esse, "a valle" della "filiera" stessa, ingenti crediti IVA. Il profilo in disamina - meritevole di specifico approfondimento attraverso la verifica incrociata delle risultanze documentali e dei portati istruttori provenienti dal procedimento penale a carico del legale rappresentante di Med (che, come visto, entrano "a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972": così, espressamente, Sez. 5, n. 2916 del 07/02/2013, Rv. 625254-01) - acquisisce rilievo su un duplice essenziale piano: - non solo quello della ricostruzione in sé del meccanismo finalizzato, secondo l'Agenzia, all'evasione dell'imposta;- ma altresì quello della verifica della consapevolezza, alla luce del criterio della normale diligenza, in capo alla controricorrente, della propria partecipazione al meccanismo stesso. 4. In definitiva, in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame, pronunciandosi, all'esito, anche sulle