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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44062/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la recidiva non sulla base del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ma delle modalità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti in loco, che costituiscono sintomo effettivo di pericolosità dell'imputato, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e alla scarsa efficacia dissuasiva manifestata dalla pregressa condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la recidiva non sulla base del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, ma delle modalità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti in loco, che costituiscono sintomo effettivo di pericolosità dell'imputato, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e alla scarsa efficacia dissuasiva manifestata dalla pregressa condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 44062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris