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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31466/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1979avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia degli imputati [OSCURATO:PERSONA] eBellei [OSCURATO:PERSONA], il quale rappresenta l'intervenuta prescrizione per la posizione diBellei [OSCURATO:PERSONA]; si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento deglistessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza della Corte d’appello di Venezia del 30 ottobre 2025 haconfermato le condanne già intervenute in primo grado (con pronuncia delTribunale di Vicenza del 9 dicembre 2019) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato in data 23 aprile2013, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per bancarotta patrimoniale (capo A1),bancarotta documentale (capo A2) e pagamenti preferenziali (capo B), mentre ilfiglio [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione al capo A1 e prosciolto per il resto.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, che sienunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge conriferimento agli artt.216 e 223 r.d. n.267 del 1942 in relazione alla sussistenzadell’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva (capo A1).In particolare, poiché non è emerso che l’impresa si trovasse in stato didissesto (circostanza, anzi, contraddetta da un provvedimento del Tribunale diBassano del 13 luglio 2012), difetterebbero gli indici di fraudolenza in relazionealle operazioni contestate (stipula di un mutuo, prelevamenti e cessione dellequote societarie), laddove anzi la destinazione di somme a scopi sociali, sarebbeindice di buona fede.2.2.

Il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento alla bancarottadocumentale (capo A2).

Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestatasarebbe sostenuto in modo apodittico, mentre la tracciabilità delle operazioniritenute distrattive sarebbe indice di buona fede.2.3.

Il terzo motivo, relativo alla bancarotta preferenziale (capo B), deduceuna sostanziale assenza della motivazione e, comunque, l’insussistenza deglielementi tipici della fattispecie.

L’entità e la varietà dei pagamenti effettuatiescluderebbero la volontà di avvantaggiare taluni creditori in danno di altri eindicherebbero, invece, la volontà di far fronte complessivamente alsoddisfacimento degli interessi economici della società.3.

Avverso la sentenza, ha altresì proposto ricorso per cassazione SimoneBellelei per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi diimpugnazione sotto il profilo del vizio della motivazione e della violazione di leggecon riferimento agli artt.110 cod.pen, 216 e 223 r.d. n.267 del 1942, che sienunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Il primo motivo si riferisce all’errata attribuzione al ricorrente dellaqualifica di amministratore di fatto.

Sotto tale profilo difetterebbe la motivazione,vi sarebbe contraddizione con l’individuazione in capo al padre [OSCURATO:PERSONA] della figuradi dominus e non si sarebbe data applicazione ai principi di diritto che regolano lamateria, specie con riferimento alla necessaria individuazione di indici fattualisintomatici di tale posizione.3.2.

Il secondo attiene al difetto del dolo in relazione alla bancarottadistrattiva; in particolare, il giudice avrebbe meramente presunto unaconsapevolezza della finalità distrattiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, invece,avrebbe agito in buona fede, obbedendo alle direttive del padre [OSCURATO:PERSONA].

Qualoravenisse meno la qualificazione in termini di amministratore di fatto, inoltre,difetterebbe una motivazione sul dolo concorsuale dello extraneus.4.

Sono pervenute memorie delle parti con le quali, oltre a chiedere latrattazione orale, si ribadiscono le ragioni dei ricorsi e [OSCURATO:PERSONA] eccepiscel’intervenuta prescrizione.5.

Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, nella parteche si riferisce alla bancarotta preferenziale, nel resto infondato.

Quello di SimoneBellelei è inammissibile.2.

Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d’appellocostituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che ilprovvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, siaelementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenzache i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo ununico, complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).Va altresì premesso che i due ricorsi attengono ad un’unica vicenda fattualeche, dunque, va ricostruita complessivamente e unitariamente.[OSCURATO:PERSONA] srl era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente ne erastato anche amministratore unico e che, per tutta la durata, ne sarebbe rimasto ildominus.

Il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato in seno all’impresa fin da 2007 e, traottobre 2010 e maggio 2011, aveva altresì ricoperto la qualifica di a.u.Verso la fine dell’anno 2012 [OSCURATO:PERSONA] aveva raggirato un venditoreambulante extracomunitario, tale [OSCURATO:PERSONA] e, con il pretesto di fornirgli unlavoro, gli aveva fatto firmare presso un notaio l’acquisto delle quote e l’assunzionedella carica di a.u. (fatto per il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato querela).L’impresa, operante nel settore della produzione della plastica, aveva operatocon un importante utile documentato fino al 2010 (mentre non è possibileconoscere lo stato patrimoniale successivo, stante l’avvenuta sparizione di libri escritture).A giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla banca un mutuo, vincolatoall’acquisto di un macchinario per la produzione della plastica.

Tale macchinario(come ammesso dallo stesso imputato) non sarebbe stato mai acquistato ma,invece, le somme sarebbero state in parte prelevate direttamente dai due [OSCURATO:PERSONA](da cui la contestazione di bancarotta distrattiva di cui al capo A1) e in partedestinate a pagamento di debiti verso alcuni creditori (da cui la contestazione dibancarotta preferenziale di cui al capo B).Le scritture contabili erano state regolarmente tenute almeno fino al 2011,tanto che i [OSCURATO:PERSONA] si erano potuti opporre ad una istanza di fallimento presentataal Tribunale di Bassano del Grappa, presentando i bilanci fino al 2010 e un bilancioinformale (cd bilancino) relativo al 2011, che dava conto anche dell’importantemutuo concesso per l’acquisto del macchinario; sulla base di tale documentazioneil Tribunale, in data 13 luglio 2012, aveva rigettato l’istanza di fallimento.Il fallimento, intervenuto il 23 aprile 2013, avrebbe dunque colto la società conun importante esposizione debitoria, un amministratore mera «testa di legno» ela totale assenza sia di beni patrimoniali che di documentazione contabile (da cuila contestazione di bancarotta documentale di cui al capo A2).3.

Tutto ciò premesso, i motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA] possonoessere solo in parte accolti.3.1.

Quanto ai prelevamenti, effettuati direttamente e personalmente, disomme che in seguito sarebbero sparite senza giustificazione alcuna (delle qualisolo una minima parte riversate sul conto della società), trattandosi di evidente evolontario depauperamento, la prova del dolo (generico) è stata ritenuta evidentein quanto si è trattato di una deliberata condotta di sottrazione, priva diun'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito,Rv. 282284 - 01); correttamente, il Giudice del merito ha ritenuto che non fossenecessario evidenziare ulteriori indici di fraudolenza, stante il carattereinequivocabile della condotta.3.2.

Quanto all’elemento soggettivo della bancarotta documentale, altrettantocorrettamente i giudici del merito hanno ritenuto che dovesse valutarsi in terminidi dolo specifico e hanno evinto quest’ultimo attraverso indici di fraudolenzaconnessi alla vicenda complessiva.La fattispecie contestata è quella cd «specifica», di cui alla prima parte dell’art.216 r.d. 267 del 1942, comma 1, lett.b, che consiste nella sottrazione o distruzionedei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori.

I Giudici del merito preliminarmente hanno dato atto che ladocumentazione contabile era stata tenuta fino all’anno 2011, come dimostratodel Grappa e come risultante dalle indagini (parallele) della Guardia di Finanza cheaveva individuato il commercialista che le aveva tenute (ma che, nel 2012, non ledeteneva più).Premessa la posizione indiscussa di amministratore di fatto da parte del SilvanoBellelei (neppure contestata), i giudici hanno ritenuto che avere stipulato unimportante mutuo con il pretesto (rivelatosi falso) di dover acquistare deimacchinari, avere con quelle somme operato le distrazioni e i pagamenti parzialinel corso dell’anno 2011, avere fatto assumere la titolarità delle quote e la qualificadi a.u. ad un inconsapevole soggetto extracomunitario e avere fatto trovare lasocietà priva di qualsiasi patrimonio ma con debiti ingenti all’atto del fallimento,siano indici di un complessivo disegno fraudolento, volto ad arrecare a sé uningiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, al cui occultamento è statafunzionale la sottrazione dei libri e delle scritture contabili.

La circostanza cheSilvano [OSCURATO:PERSONA] avesse a suo tempo denunciato il furto di tale documentazione èstata ritenuta, ragionevolmente, non credibile da parte del Giudice, ma anziulteriore indice di fraudolenza.La motivazione, esaustiva e logica nei contenuti, dà corretta applicazione aiprincipi di diritto elaborati in sede di legittimità in ragione dei quali, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di, Rv. 284304 - 01).3.3.

Quanto alla bancarotta preferenziale, si osserva che l'elemento soggettivorichiesto è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamentopsicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente uncreditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del doloeventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014,Lippi, Rv. 257963 - 01).In quanto elemento soggettivo, intimo e insondabile, il dolo può essere evintosulla base di parametri oggettivi ed esterni, rilevabili e valutabili dal Giudice.Nella presente vicenda processuale i Giudici del merito, oltre a non motivaresull’elemento soggettivo della fattispecie, non hanno fornito neppure i parametrioggettivi sui quali ancorare una valutazione sintomatica; non è stato infattineppure chiarito quali debiti siano stati pagati e, quindi, quali creditori siano statipreferiti rispetto ad altri e per quale specifico motivo.A cagione di tale carenza motivazionale, la sentenza su tale specifico puntodeve essere annullata e rinviata al Giudice competente.4.

Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Va preliminarmente chiarito che il delitto, all’atto della pronuncia di secondogrado non era prescritto, atteso che il fallimento è intervenuto in data 22 aprile2013 e, nel corso del giudizio di primo grado, oltre al fatto interruttivo del rinvio agiudizio, si erano verificate due sospensioni, una di giorni 28 dal 11 marzo 2019 el’altra di giorni 60 dal 8 luglio 2019.4.1.

In ordine al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della qualificadi amministratore di fatto, si osserva che si tratta di motivo inedito, atteso che alGiudice dell’appello era stata richiesta la mera riqualificazione in termini dibancarotta preferenziale.Entrambi i motivi, inoltre, non si confrontano con la sentenza, atteso che laCorte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile quale extraneusconcorrente nel delitto proprio altrui, in quanto, nel momento in cui operava iprelievi distrattivi, egli non ricopriva la carica di amministratore formale, ma erastato abilitato dal padre ad operare sul conto corrente.

La motivazione,complessivamente, dà atto del disegno fraudolento quando tratta della posizionedel [OSCURATO:PERSONA].

Nella parte dedicata al solo [OSCURATO:PERSONA] valorizza la circostanza ch’egliavesse lavorato a fianco del padre fin dal 2007 e che per un periodo si sia prestatoa ricoprire la carica di amministratore unico, per ritenere ch’egli fosse aconoscenza delle dinamiche societarie; in tale contesto il ricorrente,personalmente, operava i prelievi delle somme che avrebbe fatto sparire.

Sullabase di tali elementi, ragionevolmente la Corte territoriale ha ritenuto lasussistenza del dolo (concorsuale) generico della distrazione.In definitiva, le censure proposte dal ricorrente, pur formalmente prospettatecome violazioni di legge, si risolvono nella sostanza in una contestazionedell’apprezzamento probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal giudice dimerito, sollecitando una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.4.2.

La manifesta infondatezza del ricorso non consente di far valere laprescrizione che, nelle more del presente giudizio, sia maturata.

L’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, in quanto patologia dell’atto propulsivo, gli impediscedi esistere come atto giuridicamente capace di produrre effetti.

Dunque, ilprocesso si conclude, cioè diviene definitivo o comunque dà luogo a cosa giudicata,al momento della pronuncia di merito che è stata impugnata con ricorsoinammissibile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allacondotta di bancarotta preferenziale, con rinvio per nuovo esame sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto il ricorso di SilvanoBellei.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1979avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia degli imputati [OSCURATO:PERSONA] eBellei [OSCURATO:PERSONA], il quale rappresenta l'intervenuta prescrizione per la posizione diBellei [OSCURATO:PERSONA]; si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento deglistessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza della Corte d’appello di Venezia del 30 ottobre 2025 haconfermato le condanne già intervenute in primo grado (con pronuncia delTribunale di Vicenza del 9 dicembre 2019) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarato in data 23 aprile2013, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per bancarotta patrimoniale (capo A1),bancarotta documentale (capo A2) e pagamenti preferenziali (capo B), mentre ilfiglio [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione al capo A1 e prosciolto per il resto.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] permezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, che sienunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge conriferimento agli artt.216 e 223 r.d. n.267 del 1942 in relazione alla sussistenzadell’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva (capo A1).In particolare, poiché non è emerso che l’impresa si trovasse in stato didissesto (circostanza, anzi, contraddetta da un provvedimento del Tribunale diBassano del 13 luglio 2012), difetterebbero gli indici di fraudolenza in relazionealle operazioni contestate (stipula di un mutuo, prelevamenti e cessione dellequote societarie), laddove anzi la destinazione di somme a scopi sociali, sarebbeindice di buona fede.2.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento alla bancarottadocumentale (capo A2). Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestatasarebbe sostenuto in modo apodittico, mentre la tracciabilità delle operazioniritenute distrattive sarebbe indice di buona fede.2.3. Il terzo motivo, relativo alla bancarotta preferenziale (capo B), deduceuna sostanziale assenza della motivazione e, comunque, l’insussistenza deglielementi tipici della fattispecie. L’entità e la varietà dei pagamenti effettuatiescluderebbero la volontà di avvantaggiare taluni creditori in danno di altri eindicherebbero, invece, la volontà di far fronte complessivamente alsoddisfacimento degli interessi economici della società.3. Avverso la sentenza, ha altresì proposto ricorso per cassazione SimoneBellelei per mezzo del difensore di fiducia, articolando distinti motivi diimpugnazione sotto il profilo del vizio della motivazione e della violazione di leggecon riferimento agli artt.110 cod.pen, 216 e 223 r.d. n.267 del 1942, che sienunciano di seguito, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo si riferisce all’errata attribuzione al ricorrente dellaqualifica di amministratore di fatto. Sotto tale profilo difetterebbe la motivazione,vi sarebbe contraddizione con l’individuazione in capo al padre [OSCURATO:PERSONA] della figuradi dominus e non si sarebbe data applicazione ai principi di diritto che regolano lamateria, specie con riferimento alla necessaria individuazione di indici fattualisintomatici di tale posizione.3.2. Il secondo attiene al difetto del dolo in relazione alla bancarottadistrattiva; in particolare, il giudice avrebbe meramente presunto unaconsapevolezza della finalità distrattiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, invece,avrebbe agito in buona fede, obbedendo alle direttive del padre [OSCURATO:PERSONA]. Qualoravenisse meno la qualificazione in termini di amministratore di fatto, inoltre,difetterebbe una motivazione sul dolo concorsuale dello extraneus.4. Sono pervenute memorie delle parti con le quali, oltre a chiedere latrattazione orale, si ribadiscono le ragioni dei ricorsi e [OSCURATO:PERSONA] eccepiscel’intervenuta prescrizione.5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, nella parteche si riferisce alla bancarotta preferenziale, nel resto infondato. Quello di SimoneBellelei è inammissibile.2. Preliminarmente, si osserva che la sentenza emessa in grado d’appellocostituisce una «doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che ilprovvedimento, nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, siaelementi di prova e lo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenzache i due provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo ununico, complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis,Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0).Va altresì premesso che i due ricorsi attengono ad un’unica vicenda fattualeche, dunque, va ricostruita complessivamente e unitariamente.[OSCURATO:PERSONA] srl era stata costituita da [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente ne erastato anche amministratore unico e che, per tutta la durata, ne sarebbe rimasto ildominus. Il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato in seno all’impresa fin da 2007 e, traottobre 2010 e maggio 2011, aveva altresì ricoperto la qualifica di a.u.Verso la fine dell’anno 2012 [OSCURATO:PERSONA] aveva raggirato un venditoreambulante extracomunitario, tale [OSCURATO:PERSONA] e, con il pretesto di fornirgli unlavoro, gli aveva fatto firmare presso un notaio l’acquisto delle quote e l’assunzionedella carica di a.u. (fatto per il quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato querela).L’impresa, operante nel settore della produzione della plastica, aveva operatocon un importante utile documentato fino al 2010 (mentre non è possibileconoscere lo stato patrimoniale successivo, stante l’avvenuta sparizione di libri escritture).A giugno 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla banca un mutuo, vincolatoall’acquisto di un macchinario per la produzione della plastica. Tale macchinario(come ammesso dallo stesso imputato) non sarebbe stato mai acquistato ma,invece, le somme sarebbero state in parte prelevate direttamente dai due [OSCURATO:PERSONA](da cui la contestazione di bancarotta distrattiva di cui al capo A1) e in partedestinate a pagamento di debiti verso alcuni creditori (da cui la contestazione dibancarotta preferenziale di cui al capo B).Le scritture contabili erano state regolarmente tenute almeno fino al 2011,tanto che i [OSCURATO:PERSONA] si erano potuti opporre ad una istanza di fallimento presentataal Tribunale di Bassano del Grappa, presentando i bilanci fino al 2010 e un bilancioinformale (cd bilancino) relativo al 2011, che dava conto anche dell’importantemutuo concesso per l’acquisto del macchinario; sulla base di tale documentazioneil Tribunale, in data 13 luglio 2012, aveva rigettato l’istanza di fallimento.Il fallimento, intervenuto il 23 aprile 2013, avrebbe dunque colto la società conun importante esposizione debitoria, un amministratore mera «testa di legno» ela totale assenza sia di beni patrimoniali che di documentazione contabile (da cuila contestazione di bancarotta documentale di cui al capo A2).3. Tutto ciò premesso, i motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA] possonoessere solo in parte accolti.3.1. Quanto ai prelevamenti, effettuati direttamente e personalmente, disomme che in seguito sarebbero sparite senza giustificazione alcuna (delle qualisolo una minima parte riversate sul conto della società), trattandosi di evidente evolontario depauperamento, la prova del dolo (generico) è stata ritenuta evidentein quanto si è trattato di una deliberata condotta di sottrazione, priva diun'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito,Rv. 282284 - 01); correttamente, il Giudice del merito ha ritenuto che non fossenecessario evidenziare ulteriori indici di fraudolenza, stante il carattereinequivocabile della condotta.3.2. Quanto all’elemento soggettivo della bancarotta documentale, altrettantocorrettamente i giudici del merito hanno ritenuto che dovesse valutarsi in terminidi dolo specifico e hanno evinto quest’ultimo attraverso indici di fraudolenzaconnessi alla vicenda complessiva.La fattispecie contestata è quella cd «specifica», di cui alla prima parte dell’art.216 r.d. 267 del 1942, comma 1, lett.b, che consiste nella sottrazione o distruzionedei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori. I Giudici del merito preliminarmente hanno dato atto che ladocumentazione contabile era stata tenuta fino all’anno 2011, come dimostratodel Grappa e come risultante dalle indagini (parallele) della Guardia di Finanza cheaveva individuato il commercialista che le aveva tenute (ma che, nel 2012, non ledeteneva più).Premessa la posizione indiscussa di amministratore di fatto da parte del SilvanoBellelei (neppure contestata), i giudici hanno ritenuto che avere stipulato unimportante mutuo con il pretesto (rivelatosi falso) di dover acquistare deimacchinari, avere con quelle somme operato le distrazioni e i pagamenti parzialinel corso dell’anno 2011, avere fatto assumere la titolarità delle quote e la qualificadi a.u. ad un inconsapevole soggetto extracomunitario e avere fatto trovare lasocietà priva di qualsiasi patrimonio ma con debiti ingenti all’atto del fallimento,siano indici di un complessivo disegno fraudolento, volto ad arrecare a sé uningiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, al cui occultamento è statafunzionale la sottrazione dei libri e delle scritture contabili. La circostanza cheSilvano [OSCURATO:PERSONA] avesse a suo tempo denunciato il furto di tale documentazione èstata ritenuta, ragionevolmente, non credibile da parte del Giudice, ma anziulteriore indice di fraudolenza.La motivazione, esaustiva e logica nei contenuti, dà corretta applicazione aiprincipi di diritto elaborati in sede di legittimità in ragione dei quali, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare danno ai creditoriimpedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di, Rv. 284304 - 01).3.3. Quanto alla bancarotta preferenziale, si osserva che l'elemento soggettivorichiesto è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l'atteggiamentopsicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente uncreditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del doloeventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, dep. 2014,Lippi, Rv. 257963 - 01).In quanto elemento soggettivo, intimo e insondabile, il dolo può essere evintosulla base di parametri oggettivi ed esterni, rilevabili e valutabili dal Giudice.Nella presente vicenda processuale i Giudici del merito, oltre a non motivaresull’elemento soggettivo della fattispecie, non hanno fornito neppure i parametrioggettivi sui quali ancorare una valutazione sintomatica; non è stato infattineppure chiarito quali debiti siano stati pagati e, quindi, quali creditori siano statipreferiti rispetto ad altri e per quale specifico motivo.A cagione di tale carenza motivazionale, la sentenza su tale specifico puntodeve essere annullata e rinviata al Giudice competente.4. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Va preliminarmente chiarito che il delitto, all’atto della pronuncia di secondogrado non era prescritto, atteso che il fallimento è intervenuto in data 22 aprile2013 e, nel corso del giudizio di primo grado, oltre al fatto interruttivo del rinvio agiudizio, si erano verificate due sospensioni, una di giorni 28 dal 11 marzo 2019 el’altra di giorni 60 dal 8 luglio 2019.4.1. In ordine al primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della qualificadi amministratore di fatto, si osserva che si tratta di motivo inedito, atteso che alGiudice dell’appello era stata richiesta la mera riqualificazione in termini dibancarotta preferenziale.Entrambi i motivi, inoltre, non si confrontano con la sentenza, atteso che laCorte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile quale extraneusconcorrente nel delitto proprio altrui, in quanto, nel momento in cui operava iprelievi distrattivi, egli non ricopriva la carica di amministratore formale, ma erastato abilitato dal padre ad operare sul conto corrente. La motivazione,complessivamente, dà atto del disegno fraudolento quando tratta della posizionedel [OSCURATO:PERSONA]. Nella parte dedicata al solo [OSCURATO:PERSONA] valorizza la circostanza ch’egliavesse lavorato a fianco del padre fin dal 2007 e che per un periodo si sia prestatoa ricoprire la carica di amministratore unico, per ritenere ch’egli fosse aconoscenza delle dinamiche societarie; in tale contesto il ricorrente,personalmente, operava i prelievi delle somme che avrebbe fatto sparire. Sullabase di tali elementi, ragionevolmente la Corte territoriale ha ritenuto lasussistenza del dolo (concorsuale) generico della distrazione.In definitiva, le censure proposte dal ricorrente, pur formalmente prospettatecome violazioni di legge, si risolvono nella sostanza in una contestazionedell’apprezzamento probatorio e della ricostruzione fattuale operata dal giudice dimerito, sollecitando una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.4.2. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di far valere laprescrizione che, nelle more del presente giudizio, sia maturata. L’inammissibilitàdel ricorso per cassazione, in quanto patologia dell’atto propulsivo, gli impediscedi esistere come atto giuridicamente capace di produrre effetti. Dunque, ilprocesso si conclude, cioè diviene definitivo o comunque dà luogo a cosa giudicata,al momento della pronuncia di merito che è stata impugnata con ricorsoinammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allacondotta di bancarotta preferenziale, con rinvio per nuovo esame sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di SilvanoBellei.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris