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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24682/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23045-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 85/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 4 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'intimazione di pagamento notificata a seguito del mancato pagamento di cinque cartelle di pagamento, di cui quattro relative a tributi erariali ed una a diritti camerali.

Osservava la CTR che le cartelle di pagamento, consegnate a persona diversa dal destinatario, non erano state seguite dall'apposita raccomandata informativa.

Anche per le intimazioni di pagamento asseritamente interruttive della prescrizione antecedenti a quella del 6 novembre 2017 non era stata fornita la prova della rituale notifica.

Rilevava che, in ogni caso, ai fini della prescrizione, erano trascorsi oltre 10 anni e per una cartella più di 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.

Affermava che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 aveva escluso che il termine breve di prescrizione possa essere modificato in termine lungo solo per il fatto che gli atti non siano stati impugnati, essendo necessaria una sentenza passata in giudicato per modificare i termini di prescrizione.

Riteneva che per la cartella relativa a diritti camerali il termine di prescrizione fosse quinquennale.

Ric. 2021 n. 23045 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 2679 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che non era stata fornita la prova della notifica della raccomandata informativa delle cartelle di pagamento consegnate a persona diversa dal destinatario, nonostante si trattasse di notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. tramite ufficiale della riscossione ovvero messo notificatore ed essendo stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata semplice.

La censura è fondata.

Le ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza, hanno riprodotto in ricorso le relate di notifica delle cartelle di pagamento in questione, da cui risulta che esse sono state consegnate a persona diversa dal destinatario con l'indicazione, con dicitura prestampata, che della consegna era stato informato il contribuente ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: - Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez.

U., n. 18992 del 2017); Ric. 2021 n. 23045 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 2022; conf.

Cass. n. 2229 del 2020).

La CTR ha pertanto errato nel negare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione, pur essendo provata la spedizione della prescritta raccomandata informativa.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 2679 cod. civ., per avere la CTR ritenuto non provata la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

Il motivo è fondato.

Le ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza, hanno riprodotto in ricorso gli avvisi di accertamento delle intimazioni di pagamento, spedite a mezzo posta e ricevute dal portiere.

Tali documenti attestano la regolare notifica degli atti suddetti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della Ric. 2021 n. 23045 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della

I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della

I. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037 del 2019).

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2946 cod. civ., essendo i tributi erariali soggetti a prescrizione decennale.

La doglianza è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; conf.

Cass. n. 15244 del 2020).

Giova inoltre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, hanno affermato che «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - Ric. 2021 n. 23045 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -5- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

Nel solco di tale pronuncia Cass. n. 11760 del 2019 ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. nella

I. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., operante per i tributi iscritti a ruolo).

Contrariamente all'assunto della CTR, la prescrizione dei tributi erariali è dunque decennale in quanto correlata alla natura del credito.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Ric. 2021 n. 23045 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -6- Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regional

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23045-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 85/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 4 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'intimazione di pagamento notificata a seguito del mancato pagamento di cinque cartelle di pagamento, di cui quattro relative a tributi erariali ed una a diritti camerali. Osservava la CTR che le cartelle di pagamento, consegnate a persona diversa dal destinatario, non erano state seguite dall'apposita raccomandata informativa. Anche per le intimazioni di pagamento asseritamente interruttive della prescrizione antecedenti a quella del 6 novembre 2017 non era stata fornita la prova della rituale notifica. Rilevava che, in ogni caso, ai fini della prescrizione, erano trascorsi oltre 10 anni e per una cartella più di 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata. Affermava che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 aveva escluso che il termine breve di prescrizione possa essere modificato in termine lungo solo per il fatto che gli atti non siano stati impugnati, essendo necessaria una sentenza passata in giudicato per modificare i termini di prescrizione. Riteneva che per la cartella relativa a diritti camerali il termine di prescrizione fosse quinquennale. Ric. 2021 n. 23045 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Avverso la suddetta pronuncia, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 139 cod. proc. civ. e 2679 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che non era stata fornita la prova della notifica della raccomandata informativa delle cartelle di pagamento consegnate a persona diversa dal destinatario, nonostante si trattasse di notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. tramite ufficiale della riscossione ovvero messo notificatore ed essendo stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata semplice. La censura è fondata. Le ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza, hanno riprodotto in ricorso le relate di notifica delle cartelle di pagamento in questione, da cui risulta che esse sono state consegnate a persona diversa dal destinatario con l'indicazione, con dicitura prestampata, che della consegna era stato informato il contribuente ex art. 139, comma 4, cod. proc. civ. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: - Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez. U., n. 18992 del 2017); Ric. 2021 n. 23045 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 2022; conf. Cass. n. 2229 del 2020). La CTR ha pertanto errato nel negare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento in questione, pur essendo provata la spedizione della prescritta raccomandata informativa. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 2679 cod. civ., per avere la CTR ritenuto non provata la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Il motivo è fondato. Le ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza, hanno riprodotto in ricorso gli avvisi di accertamento delle intimazioni di pagamento, spedite a mezzo posta e ricevute dal portiere. Tali documenti attestano la regolare notifica degli atti suddetti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della Ric. 2021 n. 23045 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 10037 del 2019). Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2946 cod. civ., essendo i tributi erariali soggetti a prescrizione decennale. La doglianza è fondata. Questa Corte è ferma nel ritenere che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; conf. Cass. n. 15244 del 2020). Giova inoltre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, hanno affermato che «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - Ric. 2021 n. 23045 sez. MT - ud. 13-04-2022 -5- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Nel solco di tale pronuncia Cass. n. 11760 del 2019 ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. nella I. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., operante per i tributi iscritti a ruolo). Contrariamente all'assunto della CTR, la prescrizione dei tributi erariali è dunque decennale in quanto correlata alla natura del credito. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Ric. 2021 n. 23045 sez. MT - ud. 13-04-2022 -6- Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regional
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