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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19329/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato leistanze di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e,in subordine, della detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in statodi libertà, in relazione alla pena di anni 3, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, inflitta per truffaaggravata commessa nel 2011.

I [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza hanno rilevato che il condannato annovera ulterioriprecedenti penali per violazioni della normativa sulla circolazione stradale e per emissione diassegni senza autorizzazione.

A sostegno del diniego hanno, inoltre, valorizzato lo stato di irreperibilità delcondannato e il suo totale disinteresse per l’odierno procedimento, non essendosi eglipresentato in udienza né avendo provveduto a contattare il difensore per fornire informazionisulle proprie attuali condizioni di vita (l’udienza si svolgeva in assenza del difensore difiducia, con la partecipazione del solo difensore d’ufficio, il quale comunicava di non avereavuto alcun contatto con il condannato e di non poter fornire informazioni sul suo conto).

L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, che secondo quanto riferito dalCommissariato P.S. di Genova, l’attività lavorativa prospettata, svolta dal condannato, qualeimpiegato tecnico commerciale presso la cooperativa T T, fin dal 2018, non risulta piùdomicilio indicato per l’esecuzione della misura, l’abitazione della madre, i Carabinieri dellacompetente Stazione di Marchirolo non hanno potuto fornire alcuna informazione utile, inquanto l’istante risulta residente abitualmente in Svizzera dal 2014 (nell’ordinanza precisa ilTribunale che la notifica del decreto di citazione è stata regolarmente effettuata ai sensidell’art. 161 cod. proc. pen.).2.

Avverso la sopra indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale penale e per la precisione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamatodall’art. 678 comma 1, cod. proc. pen.

Nello specifico, eccepisce l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell'udienzacamerale al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente nominato già nell’anno2022, come risulta dalla documentazione allegata, essendo stato, invece, tale avvisoerroneamente notificato in primo luogo al difensore che aveva presentato l’istanza, avv.[OSCURATO:PERSONA], e successivamente al difensore d’ufficio, senza che mai fosse coinvolto ildifensore effettivamente scelto dall’interessato.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il condannato lamenta l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli art. 161 c.p.p. e 666, comma 3, cod.proc. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare l’avviso di fissazionedell’udienza all’interessato presso il domicilio regolarmente eletto in Italia.

Precisa, infatti, che il suo assistito aveva regolarmente eletto domicilio pressol’abitazione della madre in Marchirolo, ma che la notifica non è stata effettuata presso taleindirizzo, in quanto ci si è basati solo sulle informazioni fornite dai Carabinieri di Marchirolosecondo cui lo stesso è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del diritto di difesa,costituzionalmente garantito dagli art. 24 Cost. e 6 comma 3 lett. c) Cedu, poiché le omessenotificazioni hanno impedito l’effettivo esercizio di tale diritto.La celebrazione dell’udienza senza la presenza del difensore di fiducia regolarmentenominato e senza la partecipazione dell’interessato, entrambi non tempestivamente avvisati,ha leso il diritto alla difesa tecnica e il diritto dell’interessato ad essere assistito dal difensoredi sua scelta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Va, invero, osservato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta aisensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando diesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata aldifensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma quarto, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598: inmotivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di unarituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice procedairritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il dirittodell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett.c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).Nel caso in esame risulta essere incerta la notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione dell’udienza.Dalla documentazione in atti risulta che in data 3 marzo 2019 era stata presentataistanza a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che in data 25 gennaio 2022, era statonominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedente nomina.Nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo 2025, emesso in data 4 marzo2025, è indicato, ai fini della notifica, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, maall’udienza è presente il difensore d’ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 7 marzo2025, in quanto, secondo quanto riportato nella nomina, il difensore di fiducia avrebberinunciato al mandato.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta presente anche all’udienza dell’8 ottobre 2025.Nell’atto di nomina del difensore di ufficio, però, non si specifica se la rinuncia, che nonè stata rinvenuta in atti, riguarda il difensore di fiducia in ultimo nominato, che non risultaavere ricevuto la notifica, o quello al quale la fissazione sarebbe stata comunicata (comesembrerebbe più verosimile).Anche la notifica all’interessato potrebbe subire conseguenze in seguito a detta verifica.Dagli atti, invero, risulta che l’interessato aveva eletto domicilio presso la residenzadella madre in data 25 febbraio 2019; nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzoveniva indicato, ai fini della notifica, detto domicilio; con nota dell’8 marzo, i Carabinieri diMarchirolo comunicavano che non era stato possibile effettuare la notifica, per essererisultato il condannato residente in Svizzera, in assenza, al di là di un generico riferimentoalla residenza estera, di qualsiasi dettaglio al riguardo; l’udienza del 26 marzo veniva rinviataall’udienza dell’8 ottobre 2025, al fine di procedere alla notifica all’interessato ai sensidell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio.

Ove, quindi, dovesseverificarsi, in sede di rinvio, che il difensore di fiducia in ultimo nominato non aveva mairicevuto notifica e non aveva rinunciato, è evidente che la notifica all’interessato, che andavaeffettuata presso il difensore di fiducia e non presso un difensore d’ufficio erroneamentenominato, dovrà essere rinnovata con tali modalità.

2. Si impone, alla luce delle evidenziate incertezze, l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, nel qualeandranno effettuate le verifiche indicate ed eventualmente rinnovate le notifiche.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza dimilano.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Milano.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato leistanze di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e,in subordine, della detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in statodi libertà, in relazione alla pena di anni 3, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, inflitta per truffaaggravata commessa nel 2011. I [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza hanno rilevato che il condannato annovera ulterioriprecedenti penali per violazioni della normativa sulla circolazione stradale e per emissione diassegni senza autorizzazione. A sostegno del diniego hanno, inoltre, valorizzato lo stato di irreperibilità delcondannato e il suo totale disinteresse per l’odierno procedimento, non essendosi eglipresentato in udienza né avendo provveduto a contattare il difensore per fornire informazionisulle proprie attuali condizioni di vita (l’udienza si svolgeva in assenza del difensore difiducia, con la partecipazione del solo difensore d’ufficio, il quale comunicava di non avereavuto alcun contatto con il condannato e di non poter fornire informazioni sul suo conto). L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, che secondo quanto riferito dalCommissariato P.S. di Genova, l’attività lavorativa prospettata, svolta dal condannato, qualeimpiegato tecnico commerciale presso la cooperativa T T, fin dal 2018, non risulta piùdomicilio indicato per l’esecuzione della misura, l’abitazione della madre, i Carabinieri dellacompetente Stazione di Marchirolo non hanno potuto fornire alcuna informazione utile, inquanto l’istante risulta residente abitualmente in Svizzera dal 2014 (nell’ordinanza precisa ilTribunale che la notifica del decreto di citazione è stata regolarmente effettuata ai sensidell’art. 161 cod. proc. pen.).2. Avverso la sopra indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di leggeprocessuale penale e per la precisione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., richiamatodall’art. 678 comma 1, cod. proc. pen. Nello specifico, eccepisce l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell'udienzacamerale al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente nominato già nell’anno2022, come risulta dalla documentazione allegata, essendo stato, invece, tale avvisoerroneamente notificato in primo luogo al difensore che aveva presentato l’istanza, avv.[OSCURATO:PERSONA], e successivamente al difensore d’ufficio, senza che mai fosse coinvolto ildifensore effettivamente scelto dall’interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il condannato lamenta l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli art. 161 c.p.p. e 666, comma 3, cod.proc. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare l’avviso di fissazionedell’udienza all’interessato presso il domicilio regolarmente eletto in Italia. Precisa, infatti, che il suo assistito aveva regolarmente eletto domicilio pressol’abitazione della madre in Marchirolo, ma che la notifica non è stata effettuata presso taleindirizzo, in quanto ci si è basati solo sulle informazioni fornite dai Carabinieri di Marchirolosecondo cui lo stesso è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione del diritto di difesa,costituzionalmente garantito dagli art. 24 Cost. e 6 comma 3 lett. c) Cedu, poiché le omessenotificazioni hanno impedito l’effettivo esercizio di tale diritto.La celebrazione dell’udienza senza la presenza del difensore di fiducia regolarmentenominato e senza la partecipazione dell’interessato, entrambi non tempestivamente avvisati,ha leso il diritto alla difesa tecnica e il diritto dell’interessato ad essere assistito dal difensoredi sua scelta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Va, invero, osservato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiduciatempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta aisensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando diesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata aldifensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97,comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598: inmotivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di unarituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice procedairritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il dirittodell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett.c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).Nel caso in esame risulta essere incerta la notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione dell’udienza.Dalla documentazione in atti risulta che in data 3 marzo 2019 era stata presentataistanza a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che in data 25 gennaio 2022, era statonominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca di ogni precedente nomina.Nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzo 2025, emesso in data 4 marzo2025, è indicato, ai fini della notifica, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, maall’udienza è presente il difensore d’ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in data 7 marzo2025, in quanto, secondo quanto riportato nella nomina, il difensore di fiducia avrebberinunciato al mandato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta presente anche all’udienza dell’8 ottobre 2025.Nell’atto di nomina del difensore di ufficio, però, non si specifica se la rinuncia, che nonè stata rinvenuta in atti, riguarda il difensore di fiducia in ultimo nominato, che non risultaavere ricevuto la notifica, o quello al quale la fissazione sarebbe stata comunicata (comesembrerebbe più verosimile).Anche la notifica all’interessato potrebbe subire conseguenze in seguito a detta verifica.Dagli atti, invero, risulta che l’interessato aveva eletto domicilio presso la residenzadella madre in data 25 febbraio 2019; nel decreto di fissazione dell’udienza del 26 marzoveniva indicato, ai fini della notifica, detto domicilio; con nota dell’8 marzo, i Carabinieri diMarchirolo comunicavano che non era stato possibile effettuare la notifica, per essererisultato il condannato residente in Svizzera, in assenza, al di là di un generico riferimentoalla residenza estera, di qualsiasi dettaglio al riguardo; l’udienza del 26 marzo veniva rinviataall’udienza dell’8 ottobre 2025, al fine di procedere alla notifica all’interessato ai sensidell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio. Ove, quindi, dovesseverificarsi, in sede di rinvio, che il difensore di fiducia in ultimo nominato non aveva mairicevuto notifica e non aveva rinunciato, è evidente che la notifica all’interessato, che andavaeffettuata presso il difensore di fiducia e non presso un difensore d’ufficio erroneamentenominato, dovrà essere rinnovata con tali modalità. 2. Si impone, alla luce delle evidenziate incertezze, l’annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, nel qualeandranno effettuate le verifiche indicate ed eventualmente rinnovate le notifiche. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza dimilano.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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