Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05707/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3938 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore entrambe rappresentate e difese come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesin. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionat e – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’[OSCURATO:PERSONA] n. 1366 / 0 9 / 2 0 2 1 depositata in data 1 9 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:notifica preavvisoiscr. ipot. e cartella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava con separati atti sia il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli sia l’intimazione di pagamento riferita alla precedente cartella di pagamento per IVA e tassa rifiuti; - la CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi; - appellava il riscossore ; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendosia rispettato l’art. 19 c. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quantol’ipoteca annunciata nel preavviso contestato non era stata iscritta,sia rispettato l’art. 26 del d.P.R. – quanto alla notifica della cartella– che non prevede le ulteriori formalità di cui agli artt. 139 e149 c.p.c.; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un motivodi ricorso; il concessionario per la riscossione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a un motivo; - il C onsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio, in forza della quale ha proposto l’infondatezza del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato; - ad essa ha fatto seguito nei termini , munita di regolare procura speciale,istanza di parte ricorrente principale ex art. 380 comma 2c.p.c., a fronte della quale si è fissata l’adunanza di camera di consiglioper l a decisione del ricorso; - il contribuente ha anche depositato memoria; Consideratoche: - il motivo di ricorso principale dedotto si incentra sulla nullità della sentenzaper falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , in quanto la notifica della cartella di pagamento, operatacon consegna a mani di un soggetto terzo non famigliare Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del contribuente, andava seguita dall’invio della c.d.

“raccomandatainformativa”; - il motivo è infondato ; - nel presente caso, come rilevato nella proposta del C onsigliere delegatoche il Collegio condivide integralmente , l’atto impugnato risulta notifica to “ diretta mente” dal riscossore ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973.

Si segue, pertanto, la disciplina del serviziopostale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, nonanche quella della l. n. 890/1982, attinente alla notificazione eseguitadall'ufficiale giudiziario (Cass., Sez.

V, 11 gennaio 2023, n. 602; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez.

V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez.

V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez.

V, 29 gennaio 2008, n. 1906).

Le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità dellanotificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quindi quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez.

V, 5 agosto 2016,n. 16488, cit.; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2018, n. 19795) ; - a lla luce di tali considerazioni, il ricorso principale va quindi rigettato; - stante la decisione che precede, il ricorso incidentale condizionato èassorbito; - le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo; - inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cuisi è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, ènecessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art.96 comma 3 e comma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bisultimo comma c.p.c.; - in termini, questa Corte a Sezioni Unite – in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione- ha reso due pronunce (Cass. Sez.

Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez.

Un. 27 settembre 2023, n.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto; - nel ritenere che l'art. 3, comma 28, lett. g), d.

Lgs. n. 149 del 2022,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.

Lgs. n. 149 del 2022 contenga,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, “una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzocomma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)”il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di “una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale”; - ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersigiustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di confermadi detta delibazione da parte del Collegio adito; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritinoaccoglimento, o comunque un più attento esame; - pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamentodella ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che vieneequitativamente liquidata in euro 2 . 2 00,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 1 . 5 00,00 a favore della cassa delleammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese di lite che liquida in euro Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 4.300,00;cui aggiungersi euro 2.200 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di ciascuna parte controricorrente; condanna , infine , parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 a favore della cassadelle ammende .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3938 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore entrambe rappresentate e difese come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesin. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrenti e ricorrenti incidentali condizionat e – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l ’[OSCURATO:PERSONA] n. 1366 / 0 9 / 2 0 2 1 depositata in data 1 9 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:notifica preavvisoiscr. ipot. e cartella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava con separati atti sia il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli sia l’intimazione di pagamento riferita alla precedente cartella di pagamento per IVA e tassa rifiuti; - la CTP di Ferrara accoglieva i ricorsi; - appellava il riscossore ; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione ritenendosia rispettato l’art. 19 c. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quantol’ipoteca annunciata nel preavviso contestato non era stata iscritta,sia rispettato l’art. 26 del d.P.R. – quanto alla notifica della cartella– che non prevede le ulteriori formalità di cui agli artt. 139 e149 c.p.c.; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un motivodi ricorso; il concessionario per la riscossione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a un motivo; - il C onsigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio, in forza della quale ha proposto l’infondatezza del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato; - ad essa ha fatto seguito nei termini , munita di regolare procura speciale,istanza di parte ricorrente principale ex art. 380 comma 2c.p.c., a fronte della quale si è fissata l’adunanza di camera di consiglioper l a decisione del ricorso; - il contribuente ha anche depositato memoria; Consideratoche: - il motivo di ricorso principale dedotto si incentra sulla nullità della sentenzaper falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , in quanto la notifica della cartella di pagamento, operatacon consegna a mani di un soggetto terzo non famigliare Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 del contribuente, andava seguita dall’invio della c.d. “raccomandatainformativa”; - il motivo è infondato ; - nel presente caso, come rilevato nella proposta del C onsigliere delegatoche il Collegio condivide integralmente , l’atto impugnato risulta notifica to “ diretta mente” dal riscossore ex art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973. Si segue, pertanto, la disciplina del serviziopostale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, nonanche quella della l. n. 890/1982, attinente alla notificazione eseguitadall'ufficiale giudiziario (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 602; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906). Le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità dellanotificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono quindi quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass., Sez. V, 5 agosto 2016,n. 16488, cit.; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19795) ; - a lla luce di tali considerazioni, il ricorso principale va quindi rigettato; - stante la decisione che precede, il ricorso incidentale condizionato èassorbito; - le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo; - inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cuisi è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, ènecessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art.96 comma 3 e comma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bisultimo comma c.p.c.; - in termini, questa Corte a Sezioni Unite – in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione- ha reso due pronunce (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez. Un. 27 settembre 2023, n. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto; - nel ritenere che l'art. 3, comma 28, lett. g), d. Lgs. n. 149 del 2022,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d. Lgs. n. 149 del 2022 contenga,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, “una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzocomma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)”il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di “una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale”; - ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersigiustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di confermadi detta delibazione da parte del Collegio adito; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritinoaccoglimento, o comunque un più attento esame; - pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamentodella ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che vieneequitativamente liquidata in euro 2 . 2 00,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 1 . 5 00,00 a favore della cassa delleammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte controricorrente delle spese di lite che liquida in euro Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 4.300,00;cui aggiungersi euro 2.200 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di ciascuna parte controricorrente; condanna , infine , parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.500,00 a favore della cassadelle ammende . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 05707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris