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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15988/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27926/21 proposto da: -) Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 7 maggio 2021 n. 912; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese ed ottenne dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] (che in seguito muterà ragione sociale in Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]; d’ora innanzi, “la BCC”), avente ad oggetto la consegna di tre documenti contrattuali.

Oggetto:spese giudiziali.

2. La BCC propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di pace.

Con ordinanza 10 luglio 2019 il giudice dell'opposizione a d.i. accolse l'eccezione e dichiarò la propria incompetenza ratione valoris , compensando fra le parti le spese di lite.

3. La suddetta ordinanza fu appellata dalla banca, la quale si dolse della compensazione delle spese.

Il Tribunale di Benevento con sentenza 7 maggio 2021 n. 912 rigettò il gravame compensando anche in questo caso le spese di lite.

Ritenne il Tribunale che correttamente il Giudice di pace aveva compensato le spese, dal momento che per effetto della dichiarazione di incompetenza per valore la lite era destinata a proseguire dinanzi al giudice competente, il quale avrebbe potuto nella decisione finale regolare le spese tenendo conto “di tutte le circostanze influenti sulla decisione”.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata la Cassazione dalla BCC con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Deduce che il Tribunale ha ritenuto corretta la compensazione delle spese del primo grado nonostante nella specie non ricorresse alcuna “grave ed eccezionale ragione”, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c..

Aggiunge che, una volta dichiarata l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, l'eventuale prosecuzione del giudizio avrebbe potuto avere ad oggetto soltanto il rapporto sostanziale, e non più la legittimità del decreto ingiuntivo, ormai irrimediabilmente revocato, con la conseguenza che il giudice dinanzi al quale sarebbe stato riassunto il giudizio non avrebbe potuto provvedere sulle spese del procedimento di opposizione.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 112 c.p.c., sostenendo che il Giudice di pace aveva compensato le spese senza esaminare, neppure virtualmente, il merito della questione.

Pertanto il Tribunale, esaminando il merito della questione ai fini della compensazione delle spese del primo grado, avrebbe pronunciato ultra petita.

3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 276 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale, integrando la motivazione del primo giudice, avrebbe violato l'ordine di esame delle questioni, stabilito dal secondo comma dell'articolo 276 c.p.c..

4. Il primo motivo è fondato, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri.

Il Tribunale di Benevento ha ritenuto corretta la compensazione delle spese da parte del Giudice di pace, sul presupposto che il giudizio di opposizione sarebbe comunque dovuto continuare dinanzi al Tribunale, compete ratione valoris, e quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto liquidare le spese dell'intero giudizio in base all’esito finale.

4.1. Questa valutazione è tuttavia erronea in punto di diritto, dal momento che, una volta ritenuta l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, quest'ultimo non poteva che essere necessariamente revocato.

Pertanto, quale che fosse stato l'esito sul merito della controversia, l'opponente aveva comunque diritto alle spese della fase monitoria: questa Corte, infatti, ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007 -01).

5. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne comporta, tuttavia, la Cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito regolando le spese del primo e del secondo grado del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in base al principio della soccombenza, di cui all'articolo 91 c.p.c..

La relativa liquidazione è fatta nel dispositivo della presente ordinanza, applicando la tariffa vigente ratione temporis per le fasi processuali concluse anteriormente all’entrata in vigore del d.m. 13.8.2022 n. 147.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. delle spese dei due gradi di merito, che si liquidano: (a) per il primo grado, in euro 1.200, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (b) per il grado di appello, in euro 1.620, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27926/21 proposto da: -) Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 7 maggio 2021 n. 912; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese ed ottenne dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] (che in seguito muterà ragione sociale in Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]; d’ora innanzi, “la BCC”), avente ad oggetto la consegna di tre documenti contrattuali. Oggetto:spese giudiziali. 2. La BCC propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di pace. Con ordinanza 10 luglio 2019 il giudice dell'opposizione a d.i. accolse l'eccezione e dichiarò la propria incompetenza ratione valoris , compensando fra le parti le spese di lite. 3. La suddetta ordinanza fu appellata dalla banca, la quale si dolse della compensazione delle spese. Il Tribunale di Benevento con sentenza 7 maggio 2021 n. 912 rigettò il gravame compensando anche in questo caso le spese di lite. Ritenne il Tribunale che correttamente il Giudice di pace aveva compensato le spese, dal momento che per effetto della dichiarazione di incompetenza per valore la lite era destinata a proseguire dinanzi al giudice competente, il quale avrebbe potuto nella decisione finale regolare le spese tenendo conto “di tutte le circostanze influenti sulla decisione”. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata la Cassazione dalla BCC con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Deduce che il Tribunale ha ritenuto corretta la compensazione delle spese del primo grado nonostante nella specie non ricorresse alcuna “grave ed eccezionale ragione”, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.. Aggiunge che, una volta dichiarata l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, l'eventuale prosecuzione del giudizio avrebbe potuto avere ad oggetto soltanto il rapporto sostanziale, e non più la legittimità del decreto ingiuntivo, ormai irrimediabilmente revocato, con la conseguenza che il giudice dinanzi al quale sarebbe stato riassunto il giudizio non avrebbe potuto provvedere sulle spese del procedimento di opposizione. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 112 c.p.c., sostenendo che il Giudice di pace aveva compensato le spese senza esaminare, neppure virtualmente, il merito della questione. Pertanto il Tribunale, esaminando il merito della questione ai fini della compensazione delle spese del primo grado, avrebbe pronunciato ultra petita. 3. Col terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 276 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale, integrando la motivazione del primo giudice, avrebbe violato l'ordine di esame delle questioni, stabilito dal secondo comma dell'articolo 276 c.p.c.. 4. Il primo motivo è fondato, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri. Il Tribunale di Benevento ha ritenuto corretta la compensazione delle spese da parte del Giudice di pace, sul presupposto che il giudizio di opposizione sarebbe comunque dovuto continuare dinanzi al Tribunale, compete ratione valoris, e quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto liquidare le spese dell'intero giudizio in base all’esito finale. 4.1. Questa valutazione è tuttavia erronea in punto di diritto, dal momento che, una volta ritenuta l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, quest'ultimo non poteva che essere necessariamente revocato. Pertanto, quale che fosse stato l'esito sul merito della controversia, l'opponente aveva comunque diritto alle spese della fase monitoria: questa Corte, infatti, ha più volte affermato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007 -01). 5. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne comporta, tuttavia, la Cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito regolando le spese del primo e del secondo grado del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in base al principio della soccombenza, di cui all'articolo 91 c.p.c.. La relativa liquidazione è fatta nel dispositivo della presente ordinanza, applicando la tariffa vigente ratione temporis per le fasi processuali concluse anteriormente all’entrata in vigore del d.m. 13.8.2022 n. 147. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. delle spese dei due gradi di merito, che si liquidano: (a) per il primo grado, in euro 1.200, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (b) per il grado di appello, in euro 1.620, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così dec
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