CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 13329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1821SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1630/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 23/11/2023 R.G.N. 321/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato in data 18/03/2016 innanNzumi erao lr egistro generale 10287/2024Numero sezionale 1821/2026Tribunale del lavoro di Bari, la [OSCURATO:SOCIETA]. in concNoumrderao tdoi ra ccolta generale 13329/2026preventivo conveniva in giudizio l’Inps e [OSCURATO:PERSONA], nellDaa ta pubblicazione 08/05/2026qualità di commissario liquidatore della procedura di concordatopreventivo della [OSCURATO:SOCIETA]., e chiedeva dichiararel’insussistenza del credito dell’importo di euro 1.031.084,98vantato dall’Inps nei suoi confronti per surroga di quantoanticipato, ai sensi dell’art. 2 della legge 297/1982, a titolo dit.f.r. in favore dei dipendenti della società ricorrente. Inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. riferiva di aver avanzato, conricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], istanza di ammissione alla procedura diconcordato preventivo con cessione di tutti i beni in favore deicreditori e che, con sentenza n. 2382 del 4-11/12/2001, ilTribunale di Bari aveva omologato detta procedura.1.1. Aggiungeva la [OSCURATO:SOCIETA]. di aver appreso chel’INPS, per anticipazione del Fondo di Garanzia, avevacorrisposto il t.f.r. a favore di taluni dipendenti della società perun ammontare complessivo di euro 1.031.084,98 solo graziealla lettura della relazione del 7/04/2015 del commissariogiudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’INPS maicomunicato alla società di aver effettuato siffatte anticipazionie nemmeno chiesto di rivalersi delle stesse; che le suddetteanticipazioni erano avvenute tutte in data antecedente afebbraio 2004. Eccepiva, quindi, che l’asserito credito dell’Inps,ove pure esistente, fosse ormai irrimediabilmente prescritto. Lasocietà concludeva chiedendo emettersi pronuncia diaccertamento negativo del credito dell’INPS. L’INPS sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, contestavail decorso della prescrizione ed eccepiva la sospensione dellaprescrizione in costanza di concordato preventivo.Numero registro generale 10287/20241.2. Con la sentenza n.3396/2020 il Tribunale di BariN umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026dichiarava l’estinzione del giudizio relativamente al rapportDoa ta pubblicazione 08/05/2026processuale tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] a fronte dellarinuncia agli atti formulata dalla società nei confronti delCafagna; rigettava la domanda nei confronti dell’Inps,ritenendo non operante la causa di sospensione dellaprescrizione eccepita ai sensi dell’art. 2941, n. 6), c.p.c.,ritenendo maturata la prescrizione decennale del dirittodell’INPS ma ritenendo anche che la prescrizione fosse stataoggetto di rinuncia tacita da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. cheaveva avviato trattative per la transazione stragiudiziale delcredito.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Cianciolas.p.a. in concordato preventivo. L’INPS si costituiva nel giudiziodi secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con lasentenza n. 1630/2023 depositata in data 23.11.2023 la Cortedi Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’appello econfermava la sentenza impugnata.3. Avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. inconcordato preventivo ha proposto ricorso per cassazionearticolando un unico motivo. L’INPS si è costituito concontroricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 15/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premesso che con l’azione di accertamento negativospiegata dalla società ricorrente in questo giudizio si mirava adaccertare l’insussistenza del credito dell’INPS diretto allaripetizione nei confronti della società di quanto versato ailavoratori a titolo di t.f.r. per i mancati pagamenti che erano inNumero registro generale 10287/2024origine dovuti dalla società in concordato preventivo. Dunque,N umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026si tratta di crediti civili ordinari per la restituzione e azionati inDa ta pubblicazione 08/05/2026sede concorsuale, in surroga per quanto corrisposto a titolo dit.f.r. ai lavoratori e non di crediti previdenziali. Per questa vianon risulta applicabile il principio secondo il quale in materia dicontributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenutasuccessivamente allo spirare del termine di prescrizione nonpuò configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti giàprescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza chein materia civile, il regime della prescrizione già maturata èsottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spiratoil termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non giàsemplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere ingiudizio (Cass. 7/03/2024, n. 6154).2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt.1387, 1388, 1389, 1398 e 2937 c.c., degli artt. 83 e 84,secondo comma, c.p.c. e dell’art. 181 legge fallimentare inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Il motivo critica la sentenza di appello che, nel confermarela sentenza di primo grado, ha ritenuto verificatasi la rinunciaalla prescrizione per effetto dell’avvio delle trattative circa ilcredito INPS condotte dal procuratore della società. Si contestache nella specie l’avvocato della società in concordatopreventivo, scrivesse in nome e per conto di essa ovvero chepotesse spendere potere di disposizione del diritto e chenell’avviare le trattative sui crediti dell’INPS e dei lavoratoriavesse potuto operare una rinuncia tacita alla prescrizione giàmaturata. Si deduce che l’avvocato non aveva i poteri perdisporre del diritto controverso e che quella operata non erauna rinuncia tacita alla prescrizione già maturata.Numero registro generale 10287/20242.2. Sotto un primo profilo con il motivo di ricorso si deduce:N umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1387, 1388D,a ta pubblicazione 08/05/20261389 e 1398 c.c., in quanto non integra la spendita di poteresostanziale la espressione «formulo la presente in nome e perconto», nell’ incipit di una lettera a firma di un Avvocato. [OSCURATO:PERSONA] tal modo non vanta certo un tale potere, neppure asproposito, cioè quale falsus procurator ma, ben diversamente,esprime la volontà di esporre quanto egli ritiene«nell’interesse» di un proprio cliente, all’uopo indicato. Giacchél’Avvocato, in sede stragiudiziale, per disporre dei diritti del suoCliente necessita del conferimento di procura ad hoc, ai sensidel combinato disposto degli artt. 1387 e 1392 c.c.2.3. Sotto un secondo profilo si critica la sentenza perviolazione degli artt. 1387,1388,1389, 1398 e 2937 c.c. e degliartt. 83 e 84, secondo comma c.p.c. «giacché, ben vero che ilDifensore, nell’adempimento del mandato giudizialeconferitogli, può scegliere in piena autonomia la condottatecnico-giuridica ritenuta più confacente alla tutela del propriocliente e, quindi, con le difese che ivi svolge, rinunciaretacitamente a far valere la prescrizione. Ma in primo luogo ilprincipio giurisprudenziale che ciò afferma si riferisceespressamente alla sola rinuncia “a far valere” nello specificogiudizio la prescrizione, cioè ad una scelta processualestrategica limitata ad esso (sì da non escludere la possibilità difar valere l’eccezione in altra sede, anche in via di azione) e nonè applicabile alla rinuncia in via definitiva ad una prescrizionegià maturata, specie allorquando il relativo accertamentocostituisce l’unico capo della domanda proposta, non avendo ilprocuratore ad litem il potere di disporre del relativo diritto (néin forma espressa né) tacitamente, essendo ciò escluso dall’art.84 secondo comma c.p.c.; in secondo luogo esso attieneNumero registro generale 10287/2024esclusivamente alla sede giudiziale e non è estensibile a quellaN umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026di assistenza stragiudiziale; in terzo luogo, anche nella stessDaa ta pubblicazione 08/05/2026sede giudiziale il Difensore dispone del potere di modificare ladomanda, rinunciando a taluni capi di essa, ma non certo diquello di abdicarvi totalmente, non potendo disporre del dirittoin contesa in assenza di mandato speciale.2.3. Sotto un terzo profilo si critica la sentenza impugnata perulteriore violazione delle norme indicate in rubrica (e,segnatamente, dell’art. 181 della legge fallimentare e degli artt.83 e 84 c.p.c.), non potendosi condividere la tesi della Corte dimerito secondo cui anche dopo l’omologazione della propostadi concordato preventivo il legale cui è conferito il relativomandato (giudiziale) conserverebbe i relativi poteri, tanto dapoter rinunciare per conto del Cliente alla maturataprescrizione. Giacché il mandato ad litem esaurisce i suoi effetticon la sentenza di omologa, che dà luogo (art. 181 LF) alla“chiusura della procedura” e non si estende (art. 84 c.p.c.) oltreil grado del processo per il quale è conferito.3. Ad avviso del Collegio l’articolato motivo di ricorso èinfondato.3.1. La sentenza impugnata ha richiamato i seguenti principienunciati da questa Corte che sono applicabili alla fattispecieper come descritta nella sentenza impugnata e non contestatadalle parti.3.2. Si consideri, innanzi tutto, che: la rinuncia a far valerela prescrizione dell'azione proposta ex adverso può esseredesunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senzache possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivonel procuratore alle liti, poiché ciò vale perla rinuncia espressa, ma non per le conseguenze che possonoderivare per implicito dalla linea difensiva adottata dalNumero registro generale 10287/2024difensore, il quale, nell'adempimento del mandato conferitogli,N umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026sceglie in piena autonomia la condotta tecnico - giuridicDaa ta pubblicazione 08/05/2026ritenuta più confacente alla tutela del proprio cliente (Cass.12/03/2012, n. 3883). Ed ancora: la rinuncia a far valere laprescrizione dell'azione proposta ex adverso può esseredesunta dalle difese svolte dal procuratore della parte, senzache possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivonel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa,ma non per le conseguenze che possono derivare per implicitodalla linea difensiva adottata dal difensore, il quale,nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in pienaautonomia la condotta tecnico - giuridica ritenuta piùconfacente alla tutela del proprio cliente. (Cass.12/04/2002, n. 5226). Rileva anche la pronuncia, più risalente,secondo la quale: la rinunzia a far valerela prescrizione dell'azione proposta ex adverso può esseredesunta dalle difese svolte dal procuratore della parte senzache possa rilevare in contrario la mancanza di potere dispositivonel procuratore alle liti, poiché ciò vale per la rinuncia espressa,ma non per le conseguenze che possono derivare, per implicito,dalla linea difensiva adottata dal difensore il quale,nell'adempimento del mandato conferitogli, sceglie in pienaautonomia la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacentealla tutela del proprio cliente (Cass. 28/01/1987, n. 782).3.3. Il richiamo a questi principi appare risolutivo perché: nonsussiste alcun vizio di violazione di legge e motivazione nellaparte in cui la sentenza impugnata rileva che il procuratoreagiva, in nome e per conto della società, spendendo a tutti glieffetti un potere dispositivo circa il merito della pretesacreditoria esercitata dall’INPS e in relazione alle altre pretesecreditorie; è la società stessa che aveva investito il procuratoreNumero registro generale 10287/2024del potere di trattare dei crediti pendenti nella procedura diN umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026concordato preventivo e il potere si trae dalla stessa spenditDaa ta pubblicazione 08/05/2026del nome e della rappresentanza sostanziale che il procuratorefa valere, non solo in una missiva ma in diverse missive,riferisce la sentenza, che insistono per la rinuncia parziale aicrediti vantati dai diversi creditori; il procuratore scriveesplicitamente che agisce in nome e per conto della societàdella quale curava gli interessi nella procedura di concordatopreventivo trattando con il commissario liquidatore e i principalicreditori.3.4. Non vi era, dunque, necessità di una ulteriore e diversatacita e il procuratore aveva tutti i poteri di gestione della rescontroversa, nella sede giudiziale ma anche nella sedeprocedurale del concordato preventivo atteso che era il solo apoter esprimere la volontà della società in quella vicenda edesprimeva proprio la volontà della società a fronte delcommissario liquidatore che esprimeva su nomina del giudicel’interesse liquidatorio della procedura e degli altri creditori chevalutavano i rispettivi diritti di credito.3.5. Appare destituita di fondamento la tesi di parte ricorrentesecondo la quale i principi giurisprudenziali innanzi riportati erichiamati dalla Corte di Appello sarebbero inapplicabili perchéil procuratore non si esprimeva in una controversia giudiziale,perché il procuratore si esprimeva in nome e per conto dellasocietà in una procedura di concordato preventivo nella qualeoccorreva garantire il soddisfacimento del ceto creditorio conl’attivo liquidabile e nella quale il procuratore, riconoscendo ildebito e rinunciando tacitamente alla maturata prescrizione,invitava i creditori ad una soluzione che, previa parziale rinunciaNumero registro generale 10287/2024ai rispettivi crediti, consentisse la chiusura della proceduraN umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026giudiziale e concorsuale con reciproca convenienza. Data pubblicazione 08/05/20264. Esclusa per le ragioni esposte la dedotta violazione di leggeperché il procuratore agiva espressamente in nome e per contodella società e nell’ambito giudiziale di gestione del dirittocontroverso, per il resto la valutazione della condotta e delladichiarazione contenuta nella missiva rientranell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltroampiamente e congruamente motivato, né tale valutazioneviene fatta segno di alcuna critica valutabile in sede dilegittimità.4.1. Si consideri, in proposito che: la rinuncia tacita allaprescrizione presuppone che il comportamento del debitore siaincompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontàdi avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando ilrelativo accertamento nei poteri del giudice di merito,incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizimotivazionali rilevabili in tale sede. Ed ancora: perché sussistauna rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nelcomportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabiledel medesimo di non avvalersi della causa estintiva del dirittoaltrui; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice dimerito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immuneda vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Cass. 29/11/2012,n. 21248).5. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo in ragione dei parametri dettati dalla tariffaprofessionale. P.Q.MNumero registro generale 10287/2024La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alN umero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00Da ta pubblicazione 08/05/2026(quindicimila) per compensi, in euro 200,00 per esborsi eaccessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 15 aprile 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 10287/2024Numero sezionale 1821/2026Numero di raccolta generale 13329/2026Data pubblicazione 08/05/2026