CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente principale -2026 contro2535 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINIELLOANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTECLAUDIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiSALVATORE DETTORI, [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrenti -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23239/2024ARNABOLDI ISABELLA, [OSCURATO:PERSONA], MARINIELLON umero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 23333/2026ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALENTEData pubblicazione 16/07/2026CLAUDIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiSALVATORE DETTORI, [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrenti al ricorso incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 401/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 07/05/2024 R.G.N. 134/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del primomotivo del ricorso principale e di quello incidentale,accogliendo il secondo motivo del ricorso principale e diquello incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'.1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 401/2024,ha rigettato il gravame principale proposto dal Ministerodell’Interno nonché quello incidentale presentato dalComune di Campione di Italia, avverso la pronuncia resadal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioMariniello e [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che, pergli originari ricorrenti in primo grado, nell’assegno didisponibilità ex art. 33 co. 8 d.lgs. n. 165/2001 dovesseessere calcolato anche l’80% dell’assegno ad personamerogato dal Comune di Campione di Italia, quantificandole somme dovute, come in dispositivo determinate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23239/20242. La questione giuridica sottoposta ai giudici del meritoN umero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 23333/2026riguardava la problematica se, nel calcolo della indennitàData pubblicazione 16/07/2026di disponibilità, di cui gli ex dipendenti sopra indicati delComune di Campione di Italia, dichiarato in dissesto,avevano diritto in quanto era stata dichiarata la loroeccedenza nell’organico dell’Ente, dovesse esserecompreso anche l’assegno ad personam loro corrispostonon riassorbibile: in particolare, tale assegno, fino algiugno 2020, era stato compreso nel computodell’indennità di disponibilità nella misura dell’80%, e diqueste somme era stata intimata la restituzione dalMinistero; per il periodo successivo, era stato chiesto dailavoratori, invece, nel presente giudizio, il totale conteggionella determinazione della suddetta indennità.3. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, attraverso ilrichiamo dell’art. 33 co. 8 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 29del c.c.n.l. di settore del 2004 e di vari documenti prodottidal Comune di Campione d’Italia e del Ministerodell’Interno, che l’indennità di disponibilità di cui alpredetto art. 33 dovesse comprendere, pro quota, ancheil sopra indicato assegno ad personam che costituiva laparte in più goduta dai lavoratori a titolo di I.I.S. rispettoa quella prevista dalla tabella allegata al precedentec.c.n.l. del 14.9.2000 per i dipendenti di tutti gli altri entilocali d’Italia.4. Con ordinanza del 9.9.2024, la Corte di appello di Milanoha corretto l’errore materiale contenuto nella sentenzasopra indicata con l’inserimento, tra i lavoratori appellati,di [OSCURATO:PERSONA] e la cancellazione del nominativo diGhezzi Marilena sul presupposto della mancataproposizione dell’appello da parte di quest’ultima.5. Avverso entrambi i provvedimenti della Corte di appellohanno proposto ricorso principale per cassazione ilNumero registro generale 23239/2024Ministero dell’Interno e ricorso incidentale il Comune dNi umero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 23333/2026Campione d’Italia, affidati entrambi a due speculariData pubblicazione 16/07/2026motivi.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.7. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.8. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del primo motivo e perl’accoglimento del secondo.9. Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministerodell’Interno denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33,comma 8, del d.lgs. 165/2001, con riguardo, inparticolare, alle regole di interpretazione della legge, di cuiall’art. 12, delle disp. att. al Codice civile, e agli artt. 1362e ss. cod. civ. in materia di ermeneutica contrattuale.3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., si eccepisce la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 277, 279,comma 2, n. 3), c.p.c., per essere incorsa nel vizio diomessa pronuncia con riguardo alla posizione della sig.raMarilena [OSCURATO:PERSONA].4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune diCampione d’Italia denuncia la violazione e falsaapplicazione della norma di diritto di cui all’articolo 33 co.8 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, con particolareriferimento alle regole di interpretazione della Legge di cuiall’articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale eNumero registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/2026all’articolo 1362 e ss. cod. civ. circa i criNtuemreir o ddi rai ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026interpretazione del contratto.5. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenzaper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 277,279, comma 2, n. 3) c.p.c., per essere incorsa nel vizio diomessa pronuncia con riguardo alla posizione dellasignora [OSCURATO:PERSONA].6. Con i rispettivi primi motivi dei ricorsi principale eincidentale si censura la ricostruzione svolta dalla Corte diAppello di Milano nella pronuncia gravata, secondo cuil’assegno ad personam, nonostante la diversadenominazione, presentava comunque natura di indennitàintegrativa speciale, come emergeva da plurimi indici,oltre che dall’art. 29 del c.c.n.l. di settore ([OSCURATO:PERSONA]) del2004. Si rappresenta che la esegesi dell’art. 33 co. 8 deld.lgs. n. 165/2001, come operata dalla Corte territoriale,era in contrasto con il tenore letterale della disposizioneche era chiaro e specifico nell’escludere, dal computo dellaindennità di disponibilità, ogni altro emolumento che nonfosse lo stipendio o l’indennità integrativa speciale. Sievidenzia, poi, che il riconoscimento di altre voci avrebbecontrastato con la finalità dell’istituto della indennità didisponibilità che mirava a soddisfare unicamente esigenzealimentari del lavoratore stesso. Si deduce, inoltre, chel’ipotesi costruttiva della Corte territoriale non trovavaconferenza con la genesi dell’istituto, come risultante daivari decreti ministeriali e interministeriali citati nonchédall’accordo sindacale del 1996 da cui era agevole rilevarela distinzione tra I.I.S. e assegno ad personam in esame,risultando quindi del tutto erroneo il richiamo dei giudici diseconde cure all’art. 29 del c.c.n.l. che disciplinava unafattispecie assolutamente diversa.7. Entrambi i motivi sono infondati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/20268. L’art. 33 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisNcuem,e rop dei rra ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026quel che in questa sede rileva, che “Dalla data dicollocamento in disponibilità restano sospese tutte leobbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratoreha diritto ad una indennità pari all’80 per cento dellostipendio e dell’indennità integrativa speciale, conesclusione di qualsiasi altro emolumento retributivocomunque denominato, per la durata massima diventiquattro mesi”.9. L’articolo 29 (comma 3 e 4) del c.c.n.l. del 2004 prevede:“3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennitàintegrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata alCCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta comesingola voce della retribuzione ed è conglobata nella vocestipendio tabellare; detto conglobamento non ha effettidiretti o indiretti sul trattamento economico complessivofruito dal personale in servizio all’etero in base alle vigentidisposizioni. 4. I più elevati importi di indennitàintegrativa speciale attualmente in godimento da parte delpersonale delle categorie B e D, rispetto all’importoconglobato nello stipendio, sono conservati come assegnopersonale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamentodi pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sonoricompresi nella nozione del trattamento economico di cuiall’art. 52, co.2, lett. b) del c.c.n.l. del 14.9.2000. 5. Aseguito della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3,gli importi annui del trattamento economico tabellareiniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sonorideterminati, a regime, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C”.10. Orbene, ritiene questa Corte che la interpretazionedelle suddette disposizioni, come operata dai giudici dimerito, sia condivisibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/202611. È opportuno premettere che i lavNoumrearot odi rrai ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026controricorrenti, dipendenti del Comune di Campioned’Italia, hanno percepito l’indennità integrativa specialedeterminata con delibera del 28.3.1980 e negli annirivalutata in misura superiore a quella prevista dallatabella allegata al precedente c.c.n.l. del 14.9.2000. Laindennità percepita, in applicazione all’art. 29 del c.c.n.l.,è stata conglobata nella retribuzione tabellare finoall’ammontare previsto nella tabella allegata al c.c.n.l. e,quanto alla parte eccedente, è stata corrisposta comeassegno ad personam non riassorbibile.12. Come già detto, i lavoratori suddetti, posti indisponibilità, hanno percepito l’assegno di disponibilità exart. 33 co. 8 del d.lgs. n. 165/2001 fino al mese di maggiodel 2020 in misura corrispondente all’80% dellaretribuzione e dell’assegno ad personam;successivamente, dal calcolo (e dal pagamento) dellostesso era stato escluso l’assegno ad personam nonriassorbibile.13. Un altro dato di fatto, accertato dal giudice del meritoe non sindacabile in questa sede (con conseguenteinammissibilità di tutte le doglianze avanzate sul punto dairicorrenti), è rappresentato dalla circostanza che lesomme di cui si discute siano riferibili agli importi di cuiall’art. 29 del c.c.n.l. del 2004. La Corte territoriale haprecisato che gli assegni in questione erano derivatidall’applicazione del citato articolo 29 e la asseritaeterogeneità degli importi, come sostenuto dai ricorrenti,oltre a rappresentare una contestazione relativa ad unavalutazione di merito, non risulta essere stata formulatacon l’assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.14. In questo contesto di fatto, in iure, va osservato chel’esegesi delle due disposizioni, in combinato disposto traNumero registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/2026loro, come fornita dalla Corte territoriale, è da rNituemnereo rdis rai ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026corretta.15. È vero che la norma di cui all’art. 33 del d.lgs. n.165/2001 esclude, sotto l’aspetto meramente letterale,dal calcolo dell’assegno di disponibilità, ogni altroemolumento retributivo, comunque denominato, che nonfosse lo stipendio o l’indennità integrativa speciale, manon può ignorarsi che la successiva contrattazionecollettiva del 2004 (art. 29 commi 3 e 4) ha appuntoprevisto che i più elevati importi che venivano corrispostiai dipendenti come indennità integrativa speciale, rispettoalle tabelle del c.c.n.l. del 2000, fossero conservati comeassegno personale non riassorbibile.16. In un’ottica sistematica, deve sottolinearsi che lanatura di tali importi era, quindi, sempre riferibile allaindennità integrativa speciale percepita e la ratio dellanorma collettiva, da leggere necessariamente con ladisposizione legislativa, sarebbe del tutto neutralizzata sela quota di IIS, ritenuta non riassorbibile dalle parti sociali,fosse esclusa dal calcolo dell’assegno di disponibilitàperché solo diversamente denominata: tanto è che alcomma 4 dell’art. 29 c.c.n.l. è espressamente affermatoche “l’assegno ad personam non riassorbibile rientra nellanozione di retribuzione di cui all’art. 52 co. 2 lett. B) delc.c.n.l. del 2000”.17. L’indagine storica, letterale e sistematica delle normelegislative e della contrattazione collettiva induce, quindi,a considerare esatta l’opzione ermeneutica secondo cui,nella fattispecie, l’assegno ad personam non riassorbibile,di cui all’art. 29 commi 3 e 4 del c.c.n.l. del 2004, vadacomputato nella determinazione dell’assegno didisponibilità, in quanto nella sostanza componente dellaIndennità [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/202618. Con i rispettivi secondi motivi il ricorrente princNiupmaerloe d i era ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026quello incidentale lamentano che la Corte territorialeaveva erroneamente disposto la cancellazione delnominativo della signora [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che lastessa “non ha presentato appello”, trascurando tuttaviache la medesima era parte del giudizio, che nei suoiconfronti era stato proposto appello principale dalMinistero e che anche il Comune aveva spiegato appelloincidentale nei suoi riguardi; la cancellazione delnominativo della signora [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi,determinato una evidente omissione di pronuncia, conviolazione degli artt. 112, 132, 277 e 279 c.p.c.19. Tali motivi sono inammissibili per carenza di interesseperché, una volta respinti i primi, essendo i secondi statisubordinati all’accoglimento dei primi (cfr. pag. 22 delricorso principale e pag. 16 del ricorso incidentale), il loroesame resta conseguentemente precluso.20. Alla stregua di quanto esposto, entrambi i ricorsidevono essere rigettati.21. Al loro rigetto segue la condanna dei ricorrenti in solido,ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228,deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,unicamente per il Comune di Campione d’Italia, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta i ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido,ex art. 97 c.p.c., al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliNumero registro generale 23239/2024Numero sezionale 2535/2026accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quaNtuemre,r od dei ral ccolta generale 23333/2026Data pubblicazione 16/07/2026DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del solo ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20.5.2026Il Consigliere est. La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA]