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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25462/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Castrovillari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, per il reato — così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riserva dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

3.1. Va invero osservato, in via del tutto assorbente, che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, che ha delegato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti, per il mero deposito dell'impugnazione.

3.2. In proposito, va ricordato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3.2.1. Vero è che la sottoscrizione dell'imputato risulta autenticata, ma in ogni caso questa Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221), circostanza che, tra l'altro, in specie neppure ricorre (v. supra).

Va da sé che il requisito formale per proporre impugnazione — neppure sostenuta da motivo alcuno - non risulta quindi affatto rispettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale di Castrovillari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, per il reato — così riqualificato - di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto personalmente ricorso per cassazione, con riserva dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Va invero osservato, in via del tutto assorbente, che il ricorso è stato personalmente proposto dall'imputato, che ha delegato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti, per il mero deposito dell'impugnazione. 3.2. In proposito, va ricordato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.2.1. Vero è che la sottoscrizione dell'imputato risulta autenticata, ma in ogni caso questa Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221), circostanza che, tra l'altro, in specie neppure ricorre (v. supra). Va da sé che il requisito formale per proporre impugnazione — neppure sostenuta da motivo alcuno - non risulta quindi affatto rispettato, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 4. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 25462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris