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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 29148/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17359/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - contro ricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 50/09/15, depositata il 12 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 50/09/15 del 12/01/2015 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP) n. 344/06/13, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti intestati alla contribuente;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. cív.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la memoria depositata la contribuente ha evidenziato di avere proposto domanda di definizione agevolata della controversia accolta dall'Agenzia delle entrate, affermando altresì di essersi impegnata a rinunciare al ricorso;

2. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate (Cass. n. 21826 del 09/10/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] t:4•PL.:r Oggi, 2 C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17359/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - contro ricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 50/09/15, depositata il 12 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 50/09/15 del 12/01/2015 la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara (di seguito CTP) n. 344/06/13, la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti intestati alla contribuente; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. cív.; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la memoria depositata la contribuente ha evidenziato di avere proposto domanda di definizione agevolata della controversia accolta dall'Agenzia delle entrate, affermando altresì di essersi impegnata a rinunciare al ricorso; 2. va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate (Cass. n. 21826 del 09/10/2020). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] t:4•PL.:r Oggi, 2 C
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